CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2015, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata. Rilevato che le censure difensive, inerenti alla prova della penale responsabilità dell'imputato, sono manifestamente generiche ed infondate; la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la violazione della regola probatoria e di giudizio del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio sia deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 e Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174) imponendo al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non, come nel caso di specie, rappresentativa di una ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237). Osservato, in relazione alla doglianza avente ad oggetto la mancata assunzione della deposizione della presunta creditrice dell'imputato, che nulla è stato dedotto in ordine alla decisività di tale prova dichiarativa e che, di conseguenza, non sussiste alcun elemento da cui desumere che l'elemento probatorio omesso fosse idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento ignorato (vedi in proposito Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 e Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), La Corte territoriale ha comunque ritenuto, con motivazione priva di illogicità manifeste, inverosimile la versione fornita dall'imputato, anche e soprattutto in considerazione della molteplicità delle risultanze probatorie a suo carico (le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, del marito di costei e di una cliente nonché gli ulteriori elementi raccolti nell'indagine avente ad oggetto fatti estorsivi analoghi, compiuti nel medesimo arco temporale ed in danno dei limitrofi esercizi commerciali). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso