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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18171/2026

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lo di Torino, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso l’ordinanza ex art 702 terc.p.c. del Tribunale di Vercelli, che, in accoglimento della domandaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiaratoinefficaci, ex art 67 comma 2 l.fall, pagamenti l’importo di € 34.297,20eseguiti nel periodo sospetto a [OSCURATO:SOCIETA], qualecorrispettivo di vendita di partite di calcestruzzo e di noleggio autocarri, econdannato quest’ultima al pagamento, in favore del Fallimento, dellasuindicata somma maggiorata degli interessi, oltre al pagamento dellespese legali e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata exart. 96 c.p.c.1.1.La Corte torinese riteneva che l’appellante non avesse fornito la provache i pagamenti erano stati effettuati secondo i termini d’uso; l’esenzioneinvocata era esclusa anche dalla constatazione che i pagamenti oggetto didomanda revocatoria fallimentare si riferivano ad una fornitura risalente al2013, saldata con modalità anomale ossia attraverso accollo da parte diOpelin sas con fatturazione nei suoi confronti, mediante emissione di unpagherò poi non rispettato ed, infine, con cessione del relativo credito daProfilglass alla debitrice originaria [OSCURATO:SOCIETA]Soggiungeva che la prova della scientia decoctionis in capo alla Profilglassspa poteva trarsi, oltre che dalle notizie di stampa, dalla pubblicazione deiprotesti, e, da ultimo, dall’elemento fondamentale e decisivo costituitodall’istanza di fallimento presentata dall’accipiens.Evidenziava che avendo parte appellante sostenuto nell’atto di appello tesigiuridiche in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, senzaconcreta attinenza con il caso di specie, e prodotto un documento nuovosenza né motivare la tardività della produzione né chiederel’autorizzazione alla produzione in appello unitamente alle altre istanzeistruttorie, sussistevano le condizioni per la condanna ex art. 96 , comma3 c.p.c.Numero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/20262 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a quattro motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

IlRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.67,comma 3 lett.a, l.fall, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., sisostiene che la Corte abbia fornito una interpretazione non condivisibiledella disposizione che prevede l’esenzione della revocatoria.1.1.Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa dell’art. 67, n. 2 l. fall.,e artt. 115 e 116 c.p.c.: si contesta che gli elementi addotti dal Curatoresiano idonei a provare la conoscenza da parte dell’accipiens dello stato diinsolvenza della sua debitrice, poi fallita.1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 134 c.p.c., 111, c. 6 cost. e 24 cost. nonché degliartt. 115 e 116 c.p.c. – nullità della ordinanza istruttoria (di primo grado)del 12.12.2019 per non avere Corte censurato la decisione del giudice diprimo grado di non ammettere la dedotta prova per testi in maniera deltutto immotivata ed in violazione del contraddittorio1.3 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. : la Cortesarebbe incorsa in un evidente erronea applicazione dell’istituto dellaresponsabilità aggravata tradottasi in una statuizione caratterizzata daNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026manifesta ingiustizia in quanto non sussistevano gli estremi dell’abusivoricorso al processo.2 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio:«Si discute di una revocatoria fallimentare di pagamenti eseguitiin periodo sospetto.

Il ricorso consta di quattro motivi.

Il primo (violazionedell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. in rapporto all’esenzione deicd. termini d’uso) è inammissibile.

E’ vero, come dice la ricorrente, che lanormalità dei rapporti ai fini dell’esenzione va riferita alle pattuizionioriginariamente o successivamente intercorse tra le parti stesse.

Ma èparimenti vero che tanto la corte d’appello non ha negato.

La corted’appello, uniformandosi all’insegnamento di questa Corte Suprema (ledecisioni rilevanti sono citate in motivazione), ha ritenuto, motivatamente,che la prova al riguardo non era stata fornita.

E che anzi l’applicabilitàdell’esenzione era da escludere dalla stessa accertata modalità, visto che ipagamenti erano riferiti a una fornitura risalente (del 2013) saldata conmodalità anomale (mediante accollo da parte di un terzo con fatturazionenei suoi confronti, mediante emissione di un pagherò poi non rispettato, einfine mediante cessione del relativo credito alla debitrice originariaMetallurgica, a fronte di un’unica altra fattura previdente invece ilpagamento mediante rimessa diretta a 30 giorni).

Si tratta di unavalutazione di fatto coerente coi criteri di giudizio impartiti da questaCorte.

La valutazione di fatto è notoriamente insindacabile in cassazione.Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 67, n. 2,legge fall. 115 e 116 cod. proc. civ. quanto ai criteri impiegati per laverifica della scientia decoctionis) è inammissibile in quanto palesementefinalizzato alla revisione del giudizio di merito (v.

Cass. Sez.

U n. 20867-20), di contro motivato e ancora una volta insindacabile.

Il terzo motivo(violazione o falsa applicazione degli artt. 134 cod. proc. civ., 111 e 24cost., nonché ancora 115 e 116 cod. proc. civ. quanto alla sortedell’ordinanza istruttoria di primo grado di cui era stata predicata laNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026nullità) è inammissibile perché tende a sostenere l’erroneità (o la mancatamotivazione) della decisione relativa alla non ammissione delle prove.

Maè da osservare che le prove non sono state ammesse (per quel che siapprende dalla sentenza) per irrilevanza.

Tale valutazione è statacondivisa dalla corte d’appello su una duplice base: perché essa stessamotivata e perché comunque suscettibile di rimanere assorbita dallastatuizione di cui alla sentenza di primo grado.

La ricorrente si limita adire che l’illegittimo giudizio condotto sulle istanze istruttorie le avevaimpedito di fornire un adeguato supporto probatorio a dimostrazione deipropri assunti.

Cosa che tuttavia, da un lato, non è calibrata sulla secondaratio che ha indotto il giudice del merito a respingere il motivo di gravame(giusta o sbagliata che sia), e dall’altro concretizza una critica generica,non essendo stati riportati né gli specifici motivi d’appello al riguardo, néle istanze istruttorie in oggetto.

Il quarto motivo (violazione o falsaapplicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. per abnormità della condanna alpagamento di una somma sproporzionata rispetto a quella stabilita per lasoccombenza, tenuto conto del valore della lite) è inammissibile.

Si ètrattato di condanna in duplum con base sull’entità (non censurata) dellespese di lite, e tale prassi è notoriamente validata dalla giurisprudenza diquesta Corte (pure a sezioni unite); sicché non si vede come possaseriamente sostenersene la abnormità o la sproporzione.

In ogni casoresta il fatto che l'accertamento della responsabilità aggravata e dellerelative conseguenze - responsabilità che ricorre quando la partesoccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave -rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede dilegittimità, se (come nella specie) motivato (per tutte Cass. Sez. 6-2 n.7222-22) ».3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/20265 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 4.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali nella misura massima forfetaria ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 4.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Torino, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso l’ordinanza ex art 702 terc.p.c. del Tribunale di Vercelli, che, in accoglimento della domandaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiaratoinefficaci, ex art 67 comma 2 l.fall, pagamenti l’importo di € 34.297,20eseguiti nel periodo sospetto a [OSCURATO:SOCIETA], qualecorrispettivo di vendita di partite di calcestruzzo e di noleggio autocarri, econdannato quest’ultima al pagamento, in favore del Fallimento, dellasuindicata somma maggiorata degli interessi, oltre al pagamento dellespese legali e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata exart. 96 c.p.c.1.1.La Corte torinese riteneva che l’appellante non avesse fornito la provache i pagamenti erano stati effettuati secondo i termini d’uso; l’esenzioneinvocata era esclusa anche dalla constatazione che i pagamenti oggetto didomanda revocatoria fallimentare si riferivano ad una fornitura risalente al2013, saldata con modalità anomale ossia attraverso accollo da parte diOpelin sas con fatturazione nei suoi confronti, mediante emissione di unpagherò poi non rispettato ed, infine, con cessione del relativo credito daProfilglass alla debitrice originaria [OSCURATO:SOCIETA]Soggiungeva che la prova della scientia decoctionis in capo alla Profilglassspa poteva trarsi, oltre che dalle notizie di stampa, dalla pubblicazione deiprotesti, e, da ultimo, dall’elemento fondamentale e decisivo costituitodall’istanza di fallimento presentata dall’accipiens.Evidenziava che avendo parte appellante sostenuto nell’atto di appello tesigiuridiche in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, senzaconcreta attinenza con il caso di specie, e prodotto un documento nuovosenza né motivare la tardività della produzione né chiederel’autorizzazione alla produzione in appello unitamente alle altre istanzeistruttorie, sussistevano le condizioni per la condanna ex art. 96 , comma3 c.p.c.Numero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/20262 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a quattro motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. IlRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.67,comma 3 lett.a, l.fall, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., sisostiene che la Corte abbia fornito una interpretazione non condivisibiledella disposizione che prevede l’esenzione della revocatoria.1.1.Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa dell’art. 67, n. 2 l. fall.,e artt. 115 e 116 c.p.c.: si contesta che gli elementi addotti dal Curatoresiano idonei a provare la conoscenza da parte dell’accipiens dello stato diinsolvenza della sua debitrice, poi fallita.1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 134 c.p.c., 111, c. 6 cost. e 24 cost. nonché degliartt. 115 e 116 c.p.c. – nullità della ordinanza istruttoria (di primo grado)del 12.12.2019 per non avere Corte censurato la decisione del giudice diprimo grado di non ammettere la dedotta prova per testi in maniera deltutto immotivata ed in violazione del contraddittorio1.3 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. : la Cortesarebbe incorsa in un evidente erronea applicazione dell’istituto dellaresponsabilità aggravata tradottasi in una statuizione caratterizzata daNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026manifesta ingiustizia in quanto non sussistevano gli estremi dell’abusivoricorso al processo.2 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio:«Si discute di una revocatoria fallimentare di pagamenti eseguitiin periodo sospetto. Il ricorso consta di quattro motivi. Il primo (violazionedell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. in rapporto all’esenzione deicd. termini d’uso) è inammissibile. E’ vero, come dice la ricorrente, che lanormalità dei rapporti ai fini dell’esenzione va riferita alle pattuizionioriginariamente o successivamente intercorse tra le parti stesse. Ma èparimenti vero che tanto la corte d’appello non ha negato. La corted’appello, uniformandosi all’insegnamento di questa Corte Suprema (ledecisioni rilevanti sono citate in motivazione), ha ritenuto, motivatamente,che la prova al riguardo non era stata fornita. E che anzi l’applicabilitàdell’esenzione era da escludere dalla stessa accertata modalità, visto che ipagamenti erano riferiti a una fornitura risalente (del 2013) saldata conmodalità anomale (mediante accollo da parte di un terzo con fatturazionenei suoi confronti, mediante emissione di un pagherò poi non rispettato, einfine mediante cessione del relativo credito alla debitrice originariaMetallurgica, a fronte di un’unica altra fattura previdente invece ilpagamento mediante rimessa diretta a 30 giorni). Si tratta di unavalutazione di fatto coerente coi criteri di giudizio impartiti da questaCorte. La valutazione di fatto è notoriamente insindacabile in cassazione.Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 67, n. 2,legge fall. 115 e 116 cod. proc. civ. quanto ai criteri impiegati per laverifica della scientia decoctionis) è inammissibile in quanto palesementefinalizzato alla revisione del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U n. 20867-20), di contro motivato e ancora una volta insindacabile. Il terzo motivo(violazione o falsa applicazione degli artt. 134 cod. proc. civ., 111 e 24cost., nonché ancora 115 e 116 cod. proc. civ. quanto alla sortedell’ordinanza istruttoria di primo grado di cui era stata predicata laNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026nullità) è inammissibile perché tende a sostenere l’erroneità (o la mancatamotivazione) della decisione relativa alla non ammissione delle prove. Maè da osservare che le prove non sono state ammesse (per quel che siapprende dalla sentenza) per irrilevanza. Tale valutazione è statacondivisa dalla corte d’appello su una duplice base: perché essa stessamotivata e perché comunque suscettibile di rimanere assorbita dallastatuizione di cui alla sentenza di primo grado. La ricorrente si limita adire che l’illegittimo giudizio condotto sulle istanze istruttorie le avevaimpedito di fornire un adeguato supporto probatorio a dimostrazione deipropri assunti. Cosa che tuttavia, da un lato, non è calibrata sulla secondaratio che ha indotto il giudice del merito a respingere il motivo di gravame(giusta o sbagliata che sia), e dall’altro concretizza una critica generica,non essendo stati riportati né gli specifici motivi d’appello al riguardo, néle istanze istruttorie in oggetto. Il quarto motivo (violazione o falsaapplicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. per abnormità della condanna alpagamento di una somma sproporzionata rispetto a quella stabilita per lasoccombenza, tenuto conto del valore della lite) è inammissibile. Si ètrattato di condanna in duplum con base sull’entità (non censurata) dellespese di lite, e tale prassi è notoriamente validata dalla giurisprudenza diquesta Corte (pure a sezioni unite); sicché non si vede come possaseriamente sostenersene la abnormità o la sproporzione. In ogni casoresta il fatto che l'accertamento della responsabilità aggravata e dellerelative conseguenze - responsabilità che ricorre quando la partesoccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave -rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede dilegittimità, se (come nella specie) motivato (per tutte Cass. Sez. 6-2 n.7222-22) ».3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/20265 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.5 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 4.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali nella misura massima forfetaria ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 4.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaNumero registro generale 26347/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18171/2026Data pubblicazione 05/06/2026ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris