CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole a) del vizio di motivazione circa la responsabilità dell'imputato, b) del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - gli elementi indiziari a carico dell'imputato sono gravi, precisi e concordanti; - risulta acclarato dalle immagini di videosorveglianza del distributore prossimo al luogo dell'incendio che, in orario compatibile con l'appiccamento del fuoco, il suddetto e [OSCURATO:PERSONA] abbiano prelevato della benzina mettendola in una bottiglia di plastica, circostanza neppure contestata; - la difesa nega che Gilies sia autore dell'incendio, ma non offre una spiegazione alternativa dell'uso della benzina prelevata; - il contrasto per gelosia può spiegare il movente che ha spinto l'imputato ad appiccare l'incendio alla vettura del padre di Lai con Crisci; - la Spinapolice, oggetto di contesa amorosa, ha cercato di ridimensionare l'accaduto per tutelare Gillies e Crisci, con il quale ultimo nel frattempo si era fidanzata. Si aggiunge che la pena irrogata, prossima al minimo edittale, non è suscettibile di ulteriore mitigazione, mentre non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione alle quali la difesa non deduce specifiche ragioni che renderebbero l'imputato meritevole del riconoscimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna aspecificamente sull'assenza dal luogo del delitto dell'imputato all'atto dello stesso, sulla base di dichiarazioni testimoniali neppure specificate né documentate, nonché sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione di una non ben precisata situazione di disagio personale e sociale in cui sarebbe cresciuto l'imputato che si asserisce essere stata dedotta con l'appello (ma che sembra confermare la censurata assenza di specificità) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25