CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3749-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, - intimata - e AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5678/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 1° luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], socia al 50% della «[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C», contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno di imposta 2012, veniva imputato alla contribuente maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Premesso che il reddito di partecipazione del socio di società di persone costituisce, ai fini IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e che ciò valeva anche per il socio accomandante potendo questi verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti e imputabili in proporzione della propria quota di partecipazione, osservava la CTR che «risultava per tabulas che la contribuente, pur in presenza di un preliminare di vendita delle proprie quote sociali sin dal marzo del 2012, era rimasta socia (quantomeno) accomandante per tutto l'anno in questione, per omessa stipula del definitivo (con conseguente mancato trasferimento della propria posizione Ric. 2020 n. 03749 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- sociale all'acquirente). Sicché permanevano in capo a costei tutti quei poteri di verifica e controllo sulla gestione societaria che fondavano l'attribuzione per "trasparenza" del maggiore reddito irpef conseguente al (mai impugnato) accertamento societario. Non risponde, dunque, al vero che la socia avesse già trasferito siffatta quota nel corso dell'anno 2012 [...]. Invero, solo il marito cedette le quote, con atto pubblico notarile del medesimo periodo, col quale si tramutava anche la posizione della contribuente da socia accomandataria ad accomandante». Avverso la suddetta pronuncia, la contribuente, con atto notificato al Ministero dell'economia e delle finanze, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Ministero è rimasto intimato mentre si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 TUIR nonché degli artt. 2:320, 2476, 2697 e 2729 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. Sostiene di aver provato la cessione delle quote della società con preliminare di vendita dell'8 marzo 2012 e la cessazione della carica di socio accomandatario con atto notarile in pari data, superando in tal modo la presunzione di imputazione al socio pro quota dei redditi della società. Sottolinea, inoltre, i limitati poteri di controllo del socio accomandante sulla gestione della società. Con il secondo motivo si deduce, lin relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omessa, insufficiente o Ric. 2020 n. 03749 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Sostiene la contribuente di aver provato di essere cessato dalla carica di socio accomandatario nel corso dell'anno 2012, sicché essa era priva del potere di impugnare l'avviso di accertamento notificato alla società; su tale punto decisivo della controversia non si era pronunciata la CTR. Quest'ultima, secondo la ricorrente, aveva anche omesso di pronunciarsi su un ulteriore punto decisivo della controversia, ovvero lo stato di insolvenza della «[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C», circostanza questa che assurgeva al rango di presunzione relativa di mancata percezione di utili extracontabili. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero, esso risulta proposto esclusivamente nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, soggetto privo di legittimazione passiva non avendo l'Amministrazione statale assunto la posizione di parte processuale nei precedenti gradi del giudizio tributario, introdotto successivamente alla costituzione - disposta dal d.lgs. 30 luglio 1999,, n. 300 e divenuta operativa il 1° gennaio 2001 (d.m. 28 dicembre 2000) - delle agenzie fiscali, alle quali sono stati trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate dell'Amministrazione statale. Questa Corte e* difatti ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero (in applicazione Ric. 2020 n. 03749 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001)» (Cass. n. 29183 del 2017; conf. Cass. n. 1462 del 2020). Poiché la notifica del ricorso a soggetto che non ha mai preso parte al giudizio deve considerarsi inesistente, la c:ostituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate non può spiegare alcuna efficacia sanante. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto non evocato in giudizio dalla ricorrente. Non v'è luogo a provvedere sulle spese nei riguardi del Ministero dell'economia e delle finanze, rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 9 marzo