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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19896/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a 'SORELLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi, allegando nota spese; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 19/07/2018, il Tribunale di Brescia, dichiarava: a. [OSCURATO:PERSONA] consigliere delegato Crono s.r.I., dichiarata fallita in data 01/10/2013, responsabile: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (corrispondenti a ingiustificati finanziamenti effettuati a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinunciando al credito relativo al finanzia mento); capo 2): bancarotta fraudolenta documentale.

Assolto dal reato sub 3 (aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento e da alcuni fatti di bancarotta), il Tribunale di Brescia condannava Rubes alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare i i separata sede. b. [OSCURATO:PERSONA], consigliere delegato e poi amministratore unico di Crono s.r.I.: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (come sopra descritto), della distrazione collegata al contratto di leasing relativo a un capannone con uffici e locali, ceduto a titolo gratuito a Lug - [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del valore di euro 1.404.740, della dissipazione di marchi figurativi europei mediante cessione a prezzo vile a Lug - Ari s.r.I., della distrazione di circa 111 mila euro prelevata dai conti della società e di beni strumentali della fallita ceduti senza corrispettivo a Lug - Ari s.r.I.; capo 2): bancarotta fraudolenta documentale.

Assolto da varie altre imputazioni e dichiarata assorbita la distrazione di circa euro 26 mila, Tumiati veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare in separata sede.

14. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza deliberata il 27/10/2021 (oggetto di correzione materiale disposta con ordinanza del 25/02/2022), ha assolto gli imputati dal reato di bancarotta documentale, perché il fatto non sussiste, ha ricleterminato la pena principale irrogata a Rubes in anni 3 di reclusione e a Tunniati in anni 4 e mesi 8 di reclusione e rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente a quella delle pene principali.2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., cinque motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216

I. fall. e vizi di motivazione.

Per quanto riguarda la contestata distrazione del credito di 642 mila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., 'utilizzato come caparra nell'ambito di un contratto preliminare con il quale la debitrice si impegnava a cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile in costruzione, erroneamente i giudici di merito hanno sostenuto che l'acquisto dei beni immobili era estraneo all'attività caratteristica della fallita, laddove [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] era partecipata al 70% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cambiò la denominazione sociale in Crono s.r.I.), che nel corso degli anni aveva sempre erogato finanziamenti alla partecipata regolarmente annotati, finanziamenti che trovavano fondamento nell'imponente operazione immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso con la realizzazione di un complesso residenziale e commerciale, a fronte del quale, [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA], erogava finanziamenti infruttiferi alla partecipata, sicché erroneamente il curatore li ha indicati come "caparra per acquisto immobili", giustificazione contabile che appare in epoca successiva in quanto il 28/02/2009 [OSCURATO:PERSONA] cedette la propria partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] a Rubes e a Tumiati e nella stessa data fu sottoscritto un preliminare di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui validità non può essere inficiata dal fatto che il preliminare non fu trascritto, trattandosi di una prassi non inusuale, tanto più che Rubes e Tunniati facevano parte della compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA], il che faceva venir meno l'unica ragione dell'onerosa trascrizione, non essendovi rischi di inadempimento del contratto.

Il mancato rinvenimento del preliminare non è indice di falsità dello stesso, posto che gli amministratori in carica al momento del fallimento non hanno consegnato alla curatela documentazione integrale afferente alla società.

Quanto alla mancata attivazione della fallita per ottenere la stipula del definitivo ovvero la caparra, il contratto prevedeva in capo al promissario acquirente (ossia alla fallita) l'obbligo, all'atto della stipula del definitivo, del pagamento del saldo di circa 732 mila euro, mediante accollo del capitale residuo dei mutui bancari con iscrizione di ipoteca, ma all'epoca la fallita si trovava in una situazione di una carenza di liquidità, sicché non poteva attivarsi per chiedere l'adempimento del contratto.

A fronte di tali deduzioni, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta dissipatoria dell'imputato non sia stata integrata dalla rinuncia al credito derivante dalla "caparra per acquisto di immobili", bensì dalle condotte di finanziamento effettuate da [OSCURATO:PERSONA] a favore della partecipata, ma tali affermazioni sono frutto di un travisamento della prova, perché dalla stessa relazione del curatore si legge della quota di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], direttamente riconducibile agli imputati e alle relative consorti, e oggetto di cessione.

Erroneamente quindi la Corte di appello ritiene ingiustificate e quindi dissipatorie le elargizioni di [OSCURATO:PERSONA] (poi Crono) non essendovi alcun rapporto commerciale o di collaborazione tra le due società, in quanto le elargizioni erano effettuate a favore della società partecipata [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di finanziamento infruttifero del socio, sicché esse sono documentalmente giustificate, con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione che, da una parte, fonda la pronuncia di condanna sulla ritenuta mancanza di rapporti tra le società in esame e, dall'altra, giustifica il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuard generiche nella dissipazione della liquidità della fallita a favore della partecipata.

Il finanziamento di un socio nei confronti della società partecipata non integra una condotta dissipatoria, mentre nessuna norma preclude la partecipazione in una società che abbia un oggetto sociale diverso, tanto più che dalla visura camerale allegata alla relazione del curatore si legge che la società poteva compiere operazioni di natura immobiliare.

Non sussiste un nesso di causalità tra la condotta oggetto di imputazione e il fallimento di Crono, mentre secondo il curatore causa del dissesto furono i dissidi tra i Rubes e i Tumiati.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 2:19, primo comma,

I. fall. e vizi di motivazione, in quanto le plurime assoluzioni escludono la sussistenza del danno di particolare gravità.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in quanto l'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. è stata deliberata da un collegio diverso da quello che ha emesso la sentenza corretta.

2.4. Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, mancanza di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 185 e 538 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione del danno con particolare riferimento all'entità della provvisionale.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., tre motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione per omesso esame di una prova decisiva, rappresentata dalla procura speciale notarile conferita da Tumiati a [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della società, che costituisce la prova documentale che consente di escludere in capo al ricorrente la consapevolezza dell'intento distrattivo, posto che le operazioni svolte dalla fallita da febbraio 2012 al fallimento sono riconducibili a un soggetto diverso da Tumiati

3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento all'imputazione relativa al "finanziamento [OSCURATO:PERSONA]", non avendo i giudici di merito valutato gli elementi caratterizzanti Tunniati sotto il profilo della necessaria consapevolezza di voler dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quello di garanzia delle obbligazione societarie, nonostante il preliminare fosse stato sottoscritto solo da Rubes.

3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 219

I. fall., in quanto l'aggravante è stata confermata nonostante le varie assoluzioni del ricorrente.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi, depositando nota spese.

Nell'interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso replicando alle conclusioni del P.G. e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

2.1. A sostegno della natura dissipatoria riconosciuta ai finanziamenti da parte della fallita per circa 642 mila euro a favore della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la sentenza impugnata ha fatto riferimento, in primo luogo, alla natura dissipativa rivestita dai finanziamenti stessi in sé considerati (effettuati fin dal 2004), ossia indipendentemente dal carattere simulato della successiva imputazione di detti finanziamenti a caparra del presunto contratto di compravendita immobiliare del 29/08/2008 con [OSCURATO:PERSONA].

A tale argomento, il ricorrente replica deducendo, in buona sostanza, che le elargizioni erano effettuate a favore della società partecipata e a titolo di finanziamento infruttifero del socio e che il finanziamento di un socio nei confronti della società partecipata non integra una condotta dissipatoria.

Al riguardo, deve rimarcarsi, in primo luogo, come il giudice di appello abbia rilevato il carattere di controllata rivestito da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, prima del mutamento della denominazione, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

La Corte di appello ha poi sottolineato che le elargizioni non trovavano causa in alcun rapporto commerciale e di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con la fallita, sicché esse, già in sé, in mancanza di indicazione e giustificazione delle ragioni di tali spostamenti patrimoniali, integrano una fattispecie dissipativa.

Il rilievo coglie nel segno, perché l'unica causale delle elargizioni menzionata dal ricorso è rappresentata dall'attività immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso, ma, a norma dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ., si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: il ricorso non offre alcuna specifica deduzione che consenta di ricondurre le elargizioni iniziate nel 2004 alle ipotesi indicate dalla norma richiamata, sicché dette elargizioni risultano, sostanzialmente, sine causa, il che rende ragione del carattere dissipativo ad esse attribuite dai giudici di merito; valutazione, questa, rafforzata dal rilievo che l'immobiliare [OSCURATO:PERSONA] altro non era - come risulta dalla relazione ex art. 33

I. fall. del curatore richiamata dai giudici di merito - se non l'immobiliare delle famiglie Rubes e Tumiati.

Né in senso contrario potrebbe farsi leva sulla natura di controllata rivestita da [OSCURATO:PERSONA], poiché, anche a voler ricondurre i rapporti tra le due società a quelli tipici del gruppo, nessun vantaggio compensativo è individuato in capo a Cronos idoneo a giustificare il cospicuo travaso di denaro.

2.2. D'altra parte, la sentenza impugnata conferma, in linea con quella di primo grado, il carattere simulato del preliminare di compravendita immobiliare che sarebbe stato concluso il 29/08/2008 con la debitrice [OSCURATO:PERSONA].

Plurimi sono gli indici delineati dai giudici di merito a sostegno della natura simulata dell'imputazione, risalente al 29/02/2009, dei versamenti a titolo di caparra del citato contratto preliminare: in primo luogo, il contratto definitivo non era mai stato stipulato e della somma imputata a titolo di caparra non era mai stata chiesta la restituzione; oggetto del preliminare, inoltre, erano quattro appartamenti e due negozi, ossia immobili del tutto estranei all'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. (che si occupava della produzione di macchine agricole) e neppure astrattamente utilizzabili come beni strumentali della stessa; il contratto preliminare non solo non era stato registrato, né trascritto, ma neppure risultava dalla contabilità aziendale; il giorno stesso della stipula del preliminare (29/02/2008, come si è detto), la partecipazione di Crono nell'[OSCURATO:PERSONA] fu ceduta ai due amministratori Rubes e Tumiati, sicché, di fatto, essi divennero i beneficiari diretti della dissipazione del patrimonio di Crono s.r.I., il che, osserva il giudice di appello, rende ancora più evidente e conclamata la volontà di depauperare Crono del rilevante credito verso la controllata.

Le censure del ricorrente non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata.

L'osservazione circa il carattere non inusuale della mancata trascrizione non spiega perché neppure le scritture contabili registrarono la stipula del preliminare, risultando la sostanziale attribuzione della responsabilità sul punto agli amministratori all'epoca della dichiarazione di fallimento una mera congettura priva di qualsiasi sostegno probatorio.

Gli oneri finanziari in capo a Crono e associati alla stipula del definitivo non giustificano la mancata richiesta di restituzione della caparra, sicché immune da vizi logici e coerente con una lettura non atomistica dei plurimi, convergenti dati richiamati è la conclusione del giudice di appello lì dove sottolinea come l'imputazione del credito a caparra sottesa al preliminare in questione (non trascritto) si sia tradotta nella sostanziale rinuncia al credito stesso, con il "consolidamento" dei fatti distrattivi perfezionatisi negli anni.

Inoltre, a venire in rilievo, nel discorso giustificativo delle sentenze di merito, non è certo la possibilità di un acquisto immobiliare in capo a una società che non abbia siffatta tipologia di operazioni quale oggetto sociale, ma la ben diversa valutazione della concreta estraneità degli specifici beni immobili oggetto del preliminare alla concreta attività di Crono.

2.3. Privo di consistenza è il riferimento all'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta oggetto di imputazione e il fallimento di Crono, poiché, come hanno chiarito le Sezioni unite, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione (o, come nel caso di specie, di dissipazione) e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

3. E' fondato, invece, il secondo motivo.

L'atto di appello nell'interesse di Rubes aveva specificamente dedotto l'insussistenza della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, argomentando sulla base delle varie assoluzione intervenute in suo favore.

La sentenza impugnata - anche nel testo corretto - non motiva sul punto, sicché, sussistendo il vizio di mancanza di motivazione posto che le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf.

Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Alla luce dell'annullamento relativo al punto indicato, restano assorbiti i motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, suscettibili di possibile rivisitazione alla luce della decisione sul punto relativo all'indicata aggravante.

4. Gli ulteriori motivi del ricorso nell'interesse di Rubes non meritano accoglimento.

4.1. Il terzo motivo non è fondato, poiché, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non sussiste alcuna incompatibilità «ne' alcuna necessità che il collegio che provvede alla correzione dell'errore materiale debba essere composto dalle stesse persone fisiche del collegio giudicante in sede di ()(92 - cognizione» (Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247547).

4.2. Il sesto motivo è inammissibile, poiché, a fronte di una condanna generica al risarcimento del danno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068).

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

5.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, in primo luogo, devoluto per la prima volta in sede di legittimità.

Il riferimento dell'atto di appello alla procura speciale a favore di Micò del febbraio 2013 è svolto - con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale - nel senso che solo da quel momento Tunniati ebbe la possibilità di constatare irregolarità di cui non era a conoscenza.

Il motivo di ricorso, invece, sostiene - con riguardo alla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori - che le operazioni svolte dalla fallita dal febbraio a ottobre del 2013 sono riconducibili a un soggetto diverso da Tumiati.

Dunque, mentre l'appello legava al coinvolgimento di Micò un contributo al disvelamento di irregolarità sconosciute a Tumiati, all'opposto l'atto di ricorso attribuisce le operazioni del segmento temporale che va dalla procura al fallimento alla responsabilità di «un soggetto diverso» (non esplicitamente indicato); in difetto di specifica devoluzione al giudice di appello, il motivo di ricorso è inammissibile.

A ciò si aggiunga la congenita genericità del motivo di ricorso„ che non individua con la necessaria specificità i fatti contestati attribuiti al «soggetto diverso» nel breve arco temporale indicato.

5.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché - fermo restando quanto messo in evidenza sui "finanziamenti" alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esaminando il ricorso del coimputato - è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che, come si è visto, ha, tra l'altro, valorizzato, la contestuale cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - anche - a Tumiati) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che, sostanzialmente, si riducono al dato formale della sottoscrizione del preliminare da parte del solo Rubes, trascurando in toto tutti gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5.3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile, in quanto - esclusa in radice la possibilità dell'effetto estensivo della statuizione relativa al coimputato, data la diversità dei fatti oggetto di condanna - non risulta devoluto al giudice di appello e, comunque, è del tutto generico, sottraendosi alla compiuta disamina dei fatti di bancarotta (e del relativo danno per la fallita) per i quali Tumiati è stato ritenuto responsabile.

6. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, restando assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, alla quale è devoluto anche I regolamento delle spese di giudizio, mentre, nel resto il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I.fall. e al susseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta il ricorso nel resto.

Spese in favore della parte civile al definitivo.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a 'SORELLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi, allegando nota spese; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 19/07/2018, il Tribunale di Brescia, dichiarava: a. [OSCURATO:PERSONA] consigliere delegato Crono s.r.I., dichiarata fallita in data 01/10/2013, responsabile: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (corrispondenti a ingiustificati finanziamenti effettuati a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinunciando al credito relativo al finanzia mento); capo 2): bancarotta fraudolenta documentale. Assolto dal reato sub 3 (aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento e da alcuni fatti di bancarotta), il Tribunale di Brescia condannava Rubes alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare i i separata sede. b. [OSCURATO:PERSONA], consigliere delegato e poi amministratore unico di Crono s.r.I.: capo 1): del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642 mila (come sopra descritto), della distrazione collegata al contratto di leasing relativo a un capannone con uffici e locali, ceduto a titolo gratuito a Lug - [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del valore di euro 1.404.740, della dissipazione di marchi figurativi europei mediante cessione a prezzo vile a Lug - Ari s.r.I., della distrazione di circa 111 mila euro prelevata dai conti della società e di beni strumentali della fallita ceduti senza corrispettivo a Lug - Ari s.r.I.; capo 2): bancarotta fraudolenta documentale. Assolto da varie altre imputazioni e dichiarata assorbita la distrazione di circa euro 26 mila, Tumiati veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 10, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidare in separata sede. 14. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza deliberata il 27/10/2021 (oggetto di correzione materiale disposta con ordinanza del 25/02/2022), ha assolto gli imputati dal reato di bancarotta documentale, perché il fatto non sussiste, ha ricleterminato la pena principale irrogata a Rubes in anni 3 di reclusione e a Tunniati in anni 4 e mesi 8 di reclusione e rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente a quella delle pene principali.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., cinque motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. Per quanto riguarda la contestata distrazione del credito di 642 mila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., 'utilizzato come caparra nell'ambito di un contratto preliminare con il quale la debitrice si impegnava a cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile in costruzione, erroneamente i giudici di merito hanno sostenuto che l'acquisto dei beni immobili era estraneo all'attività caratteristica della fallita, laddove [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] era partecipata al 70% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cambiò la denominazione sociale in Crono s.r.I.), che nel corso degli anni aveva sempre erogato finanziamenti alla partecipata regolarmente annotati, finanziamenti che trovavano fondamento nell'imponente operazione immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso con la realizzazione di un complesso residenziale e commerciale, a fronte del quale, [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA], erogava finanziamenti infruttiferi alla partecipata, sicché erroneamente il curatore li ha indicati come "caparra per acquisto immobili", giustificazione contabile che appare in epoca successiva in quanto il 28/02/2009 [OSCURATO:PERSONA] cedette la propria partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] a Rubes e a Tumiati e nella stessa data fu sottoscritto un preliminare di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui validità non può essere inficiata dal fatto che il preliminare non fu trascritto, trattandosi di una prassi non inusuale, tanto più che Rubes e Tunniati facevano parte della compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA], il che faceva venir meno l'unica ragione dell'onerosa trascrizione, non essendovi rischi di inadempimento del contratto. Il mancato rinvenimento del preliminare non è indice di falsità dello stesso, posto che gli amministratori in carica al momento del fallimento non hanno consegnato alla curatela documentazione integrale afferente alla società. Quanto alla mancata attivazione della fallita per ottenere la stipula del definitivo ovvero la caparra, il contratto prevedeva in capo al promissario acquirente (ossia alla fallita) l'obbligo, all'atto della stipula del definitivo, del pagamento del saldo di circa 732 mila euro, mediante accollo del capitale residuo dei mutui bancari con iscrizione di ipoteca, ma all'epoca la fallita si trovava in una situazione di una carenza di liquidità, sicché non poteva attivarsi per chiedere l'adempimento del contratto. A fronte di tali deduzioni, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta dissipatoria dell'imputato non sia stata integrata dalla rinuncia al credito derivante dalla "caparra per acquisto di immobili", bensì dalle condotte di finanziamento effettuate da [OSCURATO:PERSONA] a favore della partecipata, ma tali affermazioni sono frutto di un travisamento della prova, perché dalla stessa relazione del curatore si legge della quota di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], direttamente riconducibile agli imputati e alle relative consorti, e oggetto di cessione. Erroneamente quindi la Corte di appello ritiene ingiustificate e quindi dissipatorie le elargizioni di [OSCURATO:PERSONA] (poi Crono) non essendovi alcun rapporto commerciale o di collaborazione tra le due società, in quanto le elargizioni erano effettuate a favore della società partecipata [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di finanziamento infruttifero del socio, sicché esse sono documentalmente giustificate, con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione che, da una parte, fonda la pronuncia di condanna sulla ritenuta mancanza di rapporti tra le società in esame e, dall'altra, giustifica il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuard generiche nella dissipazione della liquidità della fallita a favore della partecipata. Il finanziamento di un socio nei confronti della società partecipata non integra una condotta dissipatoria, mentre nessuna norma preclude la partecipazione in una società che abbia un oggetto sociale diverso, tanto più che dalla visura camerale allegata alla relazione del curatore si legge che la società poteva compiere operazioni di natura immobiliare. Non sussiste un nesso di causalità tra la condotta oggetto di imputazione e il fallimento di Crono, mentre secondo il curatore causa del dissesto furono i dissidi tra i Rubes e i Tumiati. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 2:19, primo comma, I. fall. e vizi di motivazione, in quanto le plurime assoluzioni escludono la sussistenza del danno di particolare gravità. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali, in quanto l'ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. è stata deliberata da un collegio diverso da quello che ha emesso la sentenza corretta. 2.4. Il quarto motivo denuncia, in via subordinata, mancanza di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla commisurazione della pena. 2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 185 e 538 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione del danno con particolare riferimento all'entità della provvisionale. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., tre motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione per omesso esame di una prova decisiva, rappresentata dalla procura speciale notarile conferita da Tumiati a [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della società, che costituisce la prova documentale che consente di escludere in capo al ricorrente la consapevolezza dell'intento distrattivo, posto che le operazioni svolte dalla fallita da febbraio 2012 al fallimento sono riconducibili a un soggetto diverso da Tumiati 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento all'imputazione relativa al "finanziamento [OSCURATO:PERSONA]", non avendo i giudici di merito valutato gli elementi caratterizzanti Tunniati sotto il profilo della necessaria consapevolezza di voler dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quello di garanzia delle obbligazione societarie, nonostante il preliminare fosse stato sottoscritto solo da Rubes. 3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 219 I. fall., in quanto l'aggravante è stata confermata nonostante le varie assoluzioni del ricorrente. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi, depositando nota spese. Nell'interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso replicando alle conclusioni del P.G. e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è solo parzialmente fondato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 2.1. A sostegno della natura dissipatoria riconosciuta ai finanziamenti da parte della fallita per circa 642 mila euro a favore della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la sentenza impugnata ha fatto riferimento, in primo luogo, alla natura dissipativa rivestita dai finanziamenti stessi in sé considerati (effettuati fin dal 2004), ossia indipendentemente dal carattere simulato della successiva imputazione di detti finanziamenti a caparra del presunto contratto di compravendita immobiliare del 29/08/2008 con [OSCURATO:PERSONA]. A tale argomento, il ricorrente replica deducendo, in buona sostanza, che le elargizioni erano effettuate a favore della società partecipata e a titolo di finanziamento infruttifero del socio e che il finanziamento di un socio nei confronti della società partecipata non integra una condotta dissipatoria. Al riguardo, deve rimarcarsi, in primo luogo, come il giudice di appello abbia rilevato il carattere di controllata rivestito da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, prima del mutamento della denominazione, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). La Corte di appello ha poi sottolineato che le elargizioni non trovavano causa in alcun rapporto commerciale e di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con la fallita, sicché esse, già in sé, in mancanza di indicazione e giustificazione delle ragioni di tali spostamenti patrimoniali, integrano una fattispecie dissipativa. Il rilievo coglie nel segno, perché l'unica causale delle elargizioni menzionata dal ricorso è rappresentata dall'attività immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso, ma, a norma dell'art. 2467, secondo comma, cod. civ., si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: il ricorso non offre alcuna specifica deduzione che consenta di ricondurre le elargizioni iniziate nel 2004 alle ipotesi indicate dalla norma richiamata, sicché dette elargizioni risultano, sostanzialmente, sine causa, il che rende ragione del carattere dissipativo ad esse attribuite dai giudici di merito; valutazione, questa, rafforzata dal rilievo che l'immobiliare [OSCURATO:PERSONA] altro non era - come risulta dalla relazione ex art. 33 I. fall. del curatore richiamata dai giudici di merito - se non l'immobiliare delle famiglie Rubes e Tumiati. Né in senso contrario potrebbe farsi leva sulla natura di controllata rivestita da [OSCURATO:PERSONA], poiché, anche a voler ricondurre i rapporti tra le due società a quelli tipici del gruppo, nessun vantaggio compensativo è individuato in capo a Cronos idoneo a giustificare il cospicuo travaso di denaro. 2.2. D'altra parte, la sentenza impugnata conferma, in linea con quella di primo grado, il carattere simulato del preliminare di compravendita immobiliare che sarebbe stato concluso il 29/08/2008 con la debitrice [OSCURATO:PERSONA]. Plurimi sono gli indici delineati dai giudici di merito a sostegno della natura simulata dell'imputazione, risalente al 29/02/2009, dei versamenti a titolo di caparra del citato contratto preliminare: in primo luogo, il contratto definitivo non era mai stato stipulato e della somma imputata a titolo di caparra non era mai stata chiesta la restituzione; oggetto del preliminare, inoltre, erano quattro appartamenti e due negozi, ossia immobili del tutto estranei all'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. (che si occupava della produzione di macchine agricole) e neppure astrattamente utilizzabili come beni strumentali della stessa; il contratto preliminare non solo non era stato registrato, né trascritto, ma neppure risultava dalla contabilità aziendale; il giorno stesso della stipula del preliminare (29/02/2008, come si è detto), la partecipazione di Crono nell'[OSCURATO:PERSONA] fu ceduta ai due amministratori Rubes e Tumiati, sicché, di fatto, essi divennero i beneficiari diretti della dissipazione del patrimonio di Crono s.r.I., il che, osserva il giudice di appello, rende ancora più evidente e conclamata la volontà di depauperare Crono del rilevante credito verso la controllata. Le censure del ricorrente non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata. L'osservazione circa il carattere non inusuale della mancata trascrizione non spiega perché neppure le scritture contabili registrarono la stipula del preliminare, risultando la sostanziale attribuzione della responsabilità sul punto agli amministratori all'epoca della dichiarazione di fallimento una mera congettura priva di qualsiasi sostegno probatorio. Gli oneri finanziari in capo a Crono e associati alla stipula del definitivo non giustificano la mancata richiesta di restituzione della caparra, sicché immune da vizi logici e coerente con una lettura non atomistica dei plurimi, convergenti dati richiamati è la conclusione del giudice di appello lì dove sottolinea come l'imputazione del credito a caparra sottesa al preliminare in questione (non trascritto) si sia tradotta nella sostanziale rinuncia al credito stesso, con il "consolidamento" dei fatti distrattivi perfezionatisi negli anni. Inoltre, a venire in rilievo, nel discorso giustificativo delle sentenze di merito, non è certo la possibilità di un acquisto immobiliare in capo a una società che non abbia siffatta tipologia di operazioni quale oggetto sociale, ma la ben diversa valutazione della concreta estraneità degli specifici beni immobili oggetto del preliminare alla concreta attività di Crono. 2.3. Privo di consistenza è il riferimento all'insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta oggetto di imputazione e il fallimento di Crono, poiché, come hanno chiarito le Sezioni unite, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione (o, come nel caso di specie, di dissipazione) e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). 3. E' fondato, invece, il secondo motivo. L'atto di appello nell'interesse di Rubes aveva specificamente dedotto l'insussistenza della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, argomentando sulla base delle varie assoluzione intervenute in suo favore. La sentenza impugnata - anche nel testo corretto - non motiva sul punto, sicché, sussistendo il vizio di mancanza di motivazione posto che le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Alla luce dell'annullamento relativo al punto indicato, restano assorbiti i motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, suscettibili di possibile rivisitazione alla luce della decisione sul punto relativo all'indicata aggravante. 4. Gli ulteriori motivi del ricorso nell'interesse di Rubes non meritano accoglimento. 4.1. Il terzo motivo non è fondato, poiché, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non sussiste alcuna incompatibilità «ne' alcuna necessità che il collegio che provvede alla correzione dell'errore materiale debba essere composto dalle stesse persone fisiche del collegio giudicante in sede di ()(92 - cognizione» (Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247547). 4.2. Il sesto motivo è inammissibile, poiché, a fronte di una condanna generica al risarcimento del danno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068). 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 5.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, in primo luogo, devoluto per la prima volta in sede di legittimità. Il riferimento dell'atto di appello alla procura speciale a favore di Micò del febbraio 2013 è svolto - con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale - nel senso che solo da quel momento Tunniati ebbe la possibilità di constatare irregolarità di cui non era a conoscenza. Il motivo di ricorso, invece, sostiene - con riguardo alla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori - che le operazioni svolte dalla fallita dal febbraio a ottobre del 2013 sono riconducibili a un soggetto diverso da Tumiati. Dunque, mentre l'appello legava al coinvolgimento di Micò un contributo al disvelamento di irregolarità sconosciute a Tumiati, all'opposto l'atto di ricorso attribuisce le operazioni del segmento temporale che va dalla procura al fallimento alla responsabilità di «un soggetto diverso» (non esplicitamente indicato); in difetto di specifica devoluzione al giudice di appello, il motivo di ricorso è inammissibile. A ciò si aggiunga la congenita genericità del motivo di ricorso„ che non individua con la necessaria specificità i fatti contestati attribuiti al «soggetto diverso» nel breve arco temporale indicato. 5.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché - fermo restando quanto messo in evidenza sui "finanziamenti" alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esaminando il ricorso del coimputato - è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che, come si è visto, ha, tra l'altro, valorizzato, la contestuale cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - anche - a Tumiati) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che, sostanzialmente, si riducono al dato formale della sottoscrizione del preliminare da parte del solo Rubes, trascurando in toto tutti gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 5.3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile, in quanto - esclusa in radice la possibilità dell'effetto estensivo della statuizione relativa al coimputato, data la diversità dei fatti oggetto di condanna - non risulta devoluto al giudice di appello e, comunque, è del tutto generico, sottraendosi alla compiuta disamina dei fatti di bancarotta (e del relativo danno per la fallita) per i quali Tumiati è stato ritenuto responsabile. 6. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, restando assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, alla quale è devoluto anche I regolamento delle spese di giudizio, mentre, nel resto il ricorso deve essere rigettato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I.fall. e al susseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Spese in favore della parte civile al definitivo. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell