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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 38723/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8/22 in data 20/01/2023 della Corte di assise di appello di Venezia, seconda sezione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 20/01/2023, la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 18/03/2022, in accoglimento del concordato proposto dalle parti nell'ambito del procedimento di cui in epigrafe, rideterminava le pene nelle seguenti misure: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione per lamentare mancanza di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 8/22 in data 20/01/2023 della Corte di assise di appello di Venezia, seconda sezione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 20/01/2023, la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 18/03/2022, in accoglimento del concordato proposto dalle parti nell'ambito del procedimento di cui in epigrafe, rideterminava le pene nelle seguenti misure: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni sei di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione per lamentare mancanza di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i