CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 18 settembre 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di sostituire con gli arresti dorniciliari la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al Nucera, con ordinanza del 21 dicembre 2021, per aver trasportato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], una ingente quantità di cocaina (circa 5 kg) consegnandola, nella prima mattina del 18 dicembre 2021, a [OSCURATO:PERSONA] dietro corresponsione di 70.000 euro. 2. Contro l'ordinanza, Nucera ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità. Osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la richiesta di attenuazione della misura non è stata fondata sulla prospettazione di questioni identiche rispetto a quelle formulate nella precedente istanza di riesame, e che, facendo rinvio al contenuto del provvedimento del 17 gennaio 2022, col quale era stata respinta la richiesta di riesame, il Tribunale ha dimostrato di non tenere conto del periodo di tempo trascorso dai fatti e dall'esecuzione della misura. Tanto premesso il difensore deduce, in primo luogo, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Sottolinea a tal fine che l'istanza respinta dal G.i.p. e, di conseguenza, l'appello proposto contro quella ordinanza avevano ad oggetto esclusivamente le esigenze cautelari che sono, per loro natura, «mutevoli nel tempo» e che, con la dichiarazione di inammissibilità, il Tribunale ha negato a priori ogni rilevanza al tempo trascorso, alla intervenuta definizione del processo in primo grado e agli altri argomenti valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta di attenuazione. Deduce, inoltre, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e sostiene che il Tribunale avrebbe posto una «invincibile correlazione» tra il consolidarsi del quadro indiziario conseguente alla definizione del giudizio in primo grado e il persistere, con immutata intensità, delle esigenze cautelari, ignorando che invece, in concreto, tali esigenze potrebbero essere affievolite proprio dall'esaurimento di un grado di giudizio. Rileva, infine, che Nucera è detenuto dal dicembre 2021 e il Tribunale non ha fornito spiegazione alcuna della affermazione (contenuta nell'ordinanza) secondo cui «il ricorso ad una misura gradata in nessun modo potrebbe impedire il ripristino dei contatti con settori criminali attivi nel narcotraffico di cui l'appellante continua a garantirsi piena fiducia».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare custodiale con ordinanza del 21 dicembre 2021 per violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il grave quadro indiziarlo che ha portato all'applicazione della misura non è in discussione, atteso che, con l'istanza presentata al G.i.p. e con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., l'odierno ricorrente si è limitato a chiedere l'attenuazione della misura in corso e l'applicazione degli arresti domiciliari. 3. Tanto premesso, si deve rilevare che il Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., non ha provveduto ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., ma ha fissato udienza in camera di consiglio e, all'esito di questa udienza, che si è regolarmente svolta alla presenza dei difensori dell'appellante, ha pronunciato l'ordinanza impugnata, che è dunque, a tutti gli effetti, un'ordinanza di rigetto dell'istanza. Nel motivarla il Tribunale ha tenuto conto dei fatti nuovi dedotti dalla difesa per sostenere l'attenuazione delle misure cautelari. Ha osservato, infatti, che la condanna alla pena di anni sette di reclusione oltre alla multa (intervenuta all'esito di giudizio abbreviato), non può «incidere - degradandole - sulle pregnanti esigenze di cautela» e ha sottolineato che le modalità del fatto e la rilevante quantità della sostanza stupefacente ceduta (suddivisa in involucri di oltre un chilogrammo ciascuno dal significativo valore economico) dimostrano l'inserimento di Nucera «in circuiti criminosi dediti al narcotraffico», non essendo verosimile che un così elevato quantitativo di cocaina possa essere detenuto e commerciato da una persona che non abbia saldi legami criminosi con quell'ambiente. Quanto al tempo trascorso dai fatti e dall'esecuzione della misura, l'ordinanza impugnata osserva che si tratta di un tempo breve se si tiene conto della pena inflitta e che il decorso del tempo è, da se solo, un dato neutro. Rileva, infine, che Nucera ha chiesto di essere collocato agli arresti domiciliari presso il domicilio familiare sito in Condofuri, vale a dire nel luogo da cui il trasporto è partito e nel quale Nucera ha instaurato i contatti con i circuiti criminosi che quel trasporto hanno consentito. Ne desume che la misura richiesta sarebbe «del tutto inidonea a prevenire il pericolo di recidiva, ricollocando il prevenuto nel medesimo contesto in cui l'illecito è maturato».La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015. K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 1.858 del 09/10/2013, dep.2014, Scalamana, Rv. 258191). Il ricorrente censura il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla pena inflitta in primo grado e sottolinea che la custodia cautelare non può essere considerata come una «anticipazione della pena detentiva», ma l'argomento non ha pregio. L'inadeguatezza degli arresti dorniciliari in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., infatti, può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna. Rileva in tal senso la constatazione che l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede «l'esito del procedimento» tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, dep. 2018, Okojie, Rv. 273305; Sez. 6, n. 51605 del 12109/2019, Msafti, Rv. 277575). Tanto assorbe ogni considerazione difensiva in ordine alla formula di inammissibilità adottata per respingere l'appello. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm