CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 23621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01813/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via P adova n. 82 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procurain calce al ricorso ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Aquileia n. 17 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ti e dife si dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura a margine del controricorso ; –controricorrenti – Oggetto: banca s.c.a r.l. imp. del. assembleare AC-27/06/2022 r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 783 /201 7 della Corte di appello di Brescia , prima sezione civile, depositata in data 25 maggio2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propo sto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva dichiarati carenti di legittimazione attiva a impugnare la deliberazione dell ’assemblea ordinaria del 10 maggio 1998 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; con distinti controricorsi hanno resistito , altresì , [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. 3. La Corte di appello , per quanto ancora rile va, ha confermato la carenza di legittimazione degli attori – già affermata dal Trib unale in primo grado - alla proposizione della domanda di annullamento della delibera che avevano concorso ad approvare, escludendo che il vizio denunciato della delibera (violazione dell’art.25 dello statuto sociale laddove, in deroga alla legge, prevedeva la espressa esclusione di deleghe in bianco e la necessaria autenticazione della firma del sottoscrittore da parte del presidente o di un suo delegato) fosse qualificabile come vizio di nullità. 4. Hanno depositato memoria i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « 1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, primo comma, 2372 e 2379 c.c. Violazione di norme imperative. Nullità delle deleghe in bianco e invalidità della delibera assembleare del 10/5/1998 » , deducendo che la questione dell’illegittimità delle deleghe non con formi alla previsione statutaria è questione coperta da giudicato e rende invalida la deliberazione assembleare siccome confliggente con il disposto dell’art. 2372, terzo comma, cod. civ., norma da ritenersi imperativa e inderogabile, con conseguente nullità della deliberazione. b. Secondo motivo: « 2) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2379 c.c. vigente ratione temporis. Violazione del diritto r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vivente. Inesistenza/nullità radicale della delibera assembleare del 10/5/1998», deducendo che la deliberazione presa in esito a voto espresso da persona munita di delega invalida è inesistente e comunque radicalmente nulla in quanto non espressiva dell’effettiva volontà del socio; nullità che sarebbe rilevabile anche d’ufficio. 2. I controricors i svolg ono argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedonocomunque il rigetto. 3. I due motivi di ricorso , che per la loro sostanziale omogeneità di deduzioni possono essere congiuntamente esaminati,non sono fondati. 4. Il punto centrale della controversia attiene all’individuazione della natura del vizio derivante dalla violazione delle disposizioni di legge e statutarie che regolano il controllo della regolare presenza dei soci in assemblea. In particolare, nella specie, si discute di quale invalidità possa attribuirsi alla violazione della disposizione statutaria che disciplina le modalità di conferimento di deleghe assembleari, con esclusione di quelle in bianco e con particolari modalità di autenticazione delle firme dei soci deleganti. In via generale, va ricordato che la disciplina normativa applicabile al caso in esame è quella precedente a lla Riformadel diritto societario del 2003, at teso che la deliberazione è stata impugnata nel maggio 1998 , e nel febbraio 1999 nei confronti della società. La costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, in relazione all’art. 2379 cod. civ. ante riforma, ha messo in evidenza come la natura imperativa delle norme attinenti al procedimento di formazione della volontà dell’assemblea non ostava a che la relativa violazione rientrasse r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pur sempre nel vizio di annullabilità,da far valere a norma dell’art.2377 e ss. cod. civ. (Cass. n.15721 del 2005); e ha aggiunto che il vizio di nullità atteneva solo al contrasto del contenuto della deliberazione con norme dettate a tutela di interessi generali (Cass. n. 8221 del 2007 e n. 19235 del 2008 ) . Nel caso di specie , ove si deduce un vizio procedimentale attinente alla correttezza del rilascio delle deleghe dei soci in assemblea, e in alcun modo un vizio contenutistico della relativa deliberazione, si è in presenza di un vizio astrattamente comportante l’annullamento della deliberazione e non già la sua nullità. Ancor meno si mostra, in tal guisa, apprezzabile il riferimento de i ricorrent i all ’ ipotesi di inesistenza della deliberazione che, anche con riguardo al sistema normativo ante riforma , d oveva ritenersi limitato alle ipotesi di difetto strutturale di tale rilevanza da impedire di qualificare giuridicamente come “assemblea” la riunione tenuta ( Cass. n. 18845del 2016; id. n. 2053 d el 1999). 5. Da tanto consegue che, nella specie , una volta correttamente qualificato il vizio dedotto come di annullabilità, la sentenza impugnata è , altrettanto correttamente , pervenuta a ritenere che l’azione proposta dagli odierni ricorrenti trovava ostacolo sia nel difetto di legittimazione degli attori, sia nella sua pacifica tardività, non trovando peraltro alcuno specific o riscontro documentalenel ricorso (ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, primo comma n. 6)cod. proc. civ. e 369, secondo comma. n. 4) cod. proc. civ.) né l’affermata natura “pacifica” del vizio, né la pretesa sussistenza di un “giudicato” sull’invalidità delle deleghe alla rappresentanza in assemblea. 6. L a soccombenza regola le spese , nella misura liquidata come in dispositivo.r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rifondere in solido a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi euro 6.800,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in solido a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; conda nna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in solido alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei r.g. n. 01813/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma