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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17491/2026

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vocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoCarlo Scofone– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Emilia PiselliNumero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026– controricorrente –nonché contro– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1008/2024 de-positata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1008/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione delle appellateZURICH [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA(di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2581/2021 pub-blicata in data 26 marzo 2021.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto innanzi il Tribunale di MilanoZURICH INSURANCE per ottenere il pagamento della somma di €3.236.276,70, oltre interessi di mora, a titolo di escussione della po-lizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione delle ope-re oggetto di un appalto intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]., quale stazioneappaltante, e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale appaltatrice.Tra le parti del contratto di appalto era sorto contenzioso, inquanto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva dedotto diversi ina-dempimenti della stazione appaltante, dapprima depositando, in data18 aprile 2013, un ricorso per accertamento tecnico preventivo exart. 696 c.p.c. innanzi il Tribunale di Roma, e successivamente notifi-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026cando in data 21 settembre 2013 ad [OSCURATO:SOCIETA]. una diffida adadempiere ex art. 1454 c.c. in cui, premessa la descrizione delle diffi-coltà verificatesi, intimava alla stazione appaltante di realizzare tuttoil necessario per rimuoverle, sì da consentire il regolare svolgimentodei lavori.A tale iniziativa aveva dato riscontro [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in da-ta 9 dicembre 2013, aveva trasmesso a [OSCURATO:PERSONA].R.L. la determinazione con cui veniva disposta la risoluzione delcontratto di appalto e dei successivi atti aggiuntivi ai sensi dell'art.136, D.Lgs. 163/2006.Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]., con raccomandate del 14 gennaio2014 e del 30 luglio 2014, aveva escusso presso [OSCURATO:PERSONA] INSURANCEla polizza fideiussoria ex art. 113 Codice dei contratti pubblici, a par-ziale risarcimento del danno subito, chiedendo il pagamento di €3.236.276,70.[OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato il pagamento, argomentandola contrarietà a buona fede del provvedimento di risoluzione del con-tratto assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l'inesigibilità della garanziaprestata, richiamando le valutazioni compiute dal consulente tecnicoincaricato nel procedimento di accertamento preventivo promosso daMAMBRINI [OSCURATO:SOCIETA]A questo punto, mentre quest'ultima aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA].P.A. innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo la risoluzione del con-tratto per inadempimento di quest'ultima e l'accertamento dell'insus-sistenza del diritto di escutere la polizza fideiussoria, per contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tri-bunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c.In quest'ultima sede si era costituita [OSCURATO:PERSONA], ecce-pendo la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente eSez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026l'abusività dell'escussione, deducendo che tutte le problematiche im-previste verificatesi in corso d'opera erano riconducibili al comporta-mento inerte ed inadempiente della stazione appaltante.Il Tribunale di Milano, dopo avere autorizzato [OSCURATO:PERSONA] INSURANCEa chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –quest'ultima quale coobbligata – per essere dalle medesime manleva-ta, e dopo aver disposto la conversione del rito, aveva disatteso ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato l'andamento irregolaredel contratto di appalto, determinato, in via pressocché esclusiva,dalla condotta della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e concludendo che l'escussio-ne della garanzia da parte di quest'ultima era abusiva e contraria abuona fede.3.

La Corte d'appello di Milano, nel disattendere il gravame diANAS S.P.A., ha confermato la valutazione espressa dal Giudice diprime cure, valorizzando altresì gli esiti provvisori del giudizio pro-mosso dall'appaltatrice innanzi il Tribunale di Roma, dal momento chetale giudizio era sfociato nella sentenza del Tribunale di Roma n.14558/2017, del 7 marzo 2017 - che aveva dichiarato la risoluzionedel contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., esclu-dendo inadempimenti imputabili a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -e nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5494/2019, del 10settembre 2019 - la quale aveva respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA].,reiterando il giudizio di imputabilità all'odierna ricorrente degli ostaco-li riscontrati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori.La Corte ambrosiana, inoltre, ha ulteriormente valorizzato la du-plice circostanza per cui: I) nelle more il Tribunale di Roma, con sen-tenza del 4 ottobre 2022 aveva condannato la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;II) la stessa odierna ricorrente, nella controversia innanzi il TribunaleSez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026di Roma, aveva chiesto soltanto il rigetto delle domande della MAM-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ma non aveva formulato, “pur essendoquella la sede propria, alcuna domanda riconvenzionale volta a faraccertare l'imputabilità della risoluzione a [OSCURATO:PERSONA] e a sentir con-dannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, che vorrebbe, invece, quiottenere da [OSCURATO:PERSONA] con l'escussione della garanzia”.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1362,1366, 1325, 1936, 1938, 1941 e 1945 c.c.

“per avere la Corte sinda-cato il merito del rapporto negoziale di appalto sottostante al contrat-to autonomo di garanzia azionato”.La ricorrente, dopo aver evidenziato che la garanzia costituiva –come “fatto non contestato dalle parti in corso di tutte le fasi di giudi-zio” – un contratto autonomo di garanzia, censura la decisione impu-gnata in quanto avrebbe accolto le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA]-CE, la quale “proponendo una exceptio doli generalis piuttosto vaga,finisce infatti per censurare la pretesa la pretesa di Anas introducendoargomenti relativi al merito dell'appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], estra-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026nei al contratto di garanzia autonoma sottoscritto e, certamente, nondi pronta soluzione”.Argomenta, quindi, che “il giudice territoriale ha obliterato i carat-teri normativi essenziali, come giurisprudenzialmente elaborati da co-desta Corte, giungendo ad una valutazione di merito, fondata peraltrosu di una CTU resa in seno ad un procedimento per ATP tuttora in iti-nere, estranea alle dinamiche tipiche del garantievertrag; con inequi-vocabile frustrazione di detto istituto giuridico, privato – nella sostan-za – della sua causa in concreto.”.2.

Il ricorso è inammissibile.Lo stesso, infatti, si sostanzia in una mera censura rivolta al meri-to della decisione, come ben evidenziato dall'apodittico richiamo inrubrica ad una nutrita serie di previsioni di legge, cui, nel concreto, laricorrente non fa seguire alcuna specifica argomentazione intellegibileed esauriente, intesa a motivatamente dimostrare in qual modo de-terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurispru-denza di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).E così, solo per fare un esempio, il ricorso non spiega in alcunmodo sotto quale profilo la decisione impugnata sarebbe incorsa nellaviolazione delle previsioni di ermeneutica contrattuale né argomentain alcun modo la sussistenza delle pur dedotte plurime violazioni delladisciplina in tema di garanzie fideiussorie.Altrettanto anodine – e prive di concreto confronto con la ratio de-cidendi ‒ risultano le deduzioni riferite alla non corretta qualificazionedella garanzia azionata, essendo sufficiente rilevare che lo stesso ri-corso incorre in insanabile contraddizione, nel momento in cui, quali-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026ficata la garanzia in questione come contratto autonomo di garanzia,viene a delimitare le eccezioni opponibili dal garante alla sola ipotesidella c.d. exceptio doli, omettendo di considerare che è proprio taleultima ipotesi quella che la Corte territoriale ha ritenuto nello specifi-co essersi integrata, con valutazione in fatto che non è adeguatamen-te censurata nella presente sede.In sintesi, ci si trova a dover ribadire il principio per cui è inam-missibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza asso-luta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), attesoche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudiziotramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugna-ta, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a criticavincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia at-traverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del4/03/2016; Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.

Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile, con conseguen-te condanna della ricorrente alla rifusione in favore delle controricor-renti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inSez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida – per ciascuna delle controricorren-ti ‒ in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocatoCarlo Scofone– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Emilia PiselliNumero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026– controricorrente –nonché contro– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1008/2024 de-positata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1008/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione delle appellateZURICH [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA(di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2581/2021 pub-blicata in data 26 marzo 2021.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto innanzi il Tribunale di MilanoZURICH INSURANCE per ottenere il pagamento della somma di €3.236.276,70, oltre interessi di mora, a titolo di escussione della po-lizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione delle ope-re oggetto di un appalto intercorrente tra [OSCURATO:SOCIETA]., quale stazioneappaltante, e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale appaltatrice.Tra le parti del contratto di appalto era sorto contenzioso, inquanto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva dedotto diversi ina-dempimenti della stazione appaltante, dapprima depositando, in data18 aprile 2013, un ricorso per accertamento tecnico preventivo exart. 696 c.p.c. innanzi il Tribunale di Roma, e successivamente notifi-Sez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026cando in data 21 settembre 2013 ad [OSCURATO:SOCIETA]. una diffida adadempiere ex art. 1454 c.c. in cui, premessa la descrizione delle diffi-coltà verificatesi, intimava alla stazione appaltante di realizzare tuttoil necessario per rimuoverle, sì da consentire il regolare svolgimentodei lavori.A tale iniziativa aveva dato riscontro [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in da-ta 9 dicembre 2013, aveva trasmesso a [OSCURATO:PERSONA].R.L. la determinazione con cui veniva disposta la risoluzione delcontratto di appalto e dei successivi atti aggiuntivi ai sensi dell'art.136, D.Lgs. 163/2006.Successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]., con raccomandate del 14 gennaio2014 e del 30 luglio 2014, aveva escusso presso [OSCURATO:PERSONA] INSURANCEla polizza fideiussoria ex art. 113 Codice dei contratti pubblici, a par-ziale risarcimento del danno subito, chiedendo il pagamento di €3.236.276,70.[OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato il pagamento, argomentandola contrarietà a buona fede del provvedimento di risoluzione del con-tratto assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l'inesigibilità della garanziaprestata, richiamando le valutazioni compiute dal consulente tecnicoincaricato nel procedimento di accertamento preventivo promosso daMAMBRINI [OSCURATO:SOCIETA]A questo punto, mentre quest'ultima aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA].P.A. innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo la risoluzione del con-tratto per inadempimento di quest'ultima e l'accertamento dell'insus-sistenza del diritto di escutere la polizza fideiussoria, per contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tri-bunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c.In quest'ultima sede si era costituita [OSCURATO:PERSONA], ecce-pendo la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente eSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026l'abusività dell'escussione, deducendo che tutte le problematiche im-previste verificatesi in corso d'opera erano riconducibili al comporta-mento inerte ed inadempiente della stazione appaltante.Il Tribunale di Milano, dopo avere autorizzato [OSCURATO:PERSONA] INSURANCEa chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –quest'ultima quale coobbligata – per essere dalle medesime manleva-ta, e dopo aver disposto la conversione del rito, aveva disatteso ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato l'andamento irregolaredel contratto di appalto, determinato, in via pressocché esclusiva,dalla condotta della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e concludendo che l'escussio-ne della garanzia da parte di quest'ultima era abusiva e contraria abuona fede.3. La Corte d'appello di Milano, nel disattendere il gravame diANAS S.P.A., ha confermato la valutazione espressa dal Giudice diprime cure, valorizzando altresì gli esiti provvisori del giudizio pro-mosso dall'appaltatrice innanzi il Tribunale di Roma, dal momento chetale giudizio era sfociato nella sentenza del Tribunale di Roma n.14558/2017, del 7 marzo 2017 - che aveva dichiarato la risoluzionedel contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., esclu-dendo inadempimenti imputabili a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -e nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5494/2019, del 10settembre 2019 - la quale aveva respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA].,reiterando il giudizio di imputabilità all'odierna ricorrente degli ostaco-li riscontrati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori.La Corte ambrosiana, inoltre, ha ulteriormente valorizzato la du-plice circostanza per cui: I) nelle more il Tribunale di Roma, con sen-tenza del 4 ottobre 2022 aveva condannato la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;II) la stessa odierna ricorrente, nella controversia innanzi il TribunaleSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026di Roma, aveva chiesto soltanto il rigetto delle domande della MAM-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ma non aveva formulato, “pur essendoquella la sede propria, alcuna domanda riconvenzionale volta a faraccertare l'imputabilità della risoluzione a [OSCURATO:PERSONA] e a sentir con-dannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, che vorrebbe, invece, quiottenere da [OSCURATO:PERSONA] con l'escussione della garanzia”.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1362,1366, 1325, 1936, 1938, 1941 e 1945 c.c. “per avere la Corte sinda-cato il merito del rapporto negoziale di appalto sottostante al contrat-to autonomo di garanzia azionato”.La ricorrente, dopo aver evidenziato che la garanzia costituiva –come “fatto non contestato dalle parti in corso di tutte le fasi di giudi-zio” – un contratto autonomo di garanzia, censura la decisione impu-gnata in quanto avrebbe accolto le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA]-CE, la quale “proponendo una exceptio doli generalis piuttosto vaga,finisce infatti per censurare la pretesa la pretesa di Anas introducendoargomenti relativi al merito dell'appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], estra-Sez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026nei al contratto di garanzia autonoma sottoscritto e, certamente, nondi pronta soluzione”.Argomenta, quindi, che “il giudice territoriale ha obliterato i carat-teri normativi essenziali, come giurisprudenzialmente elaborati da co-desta Corte, giungendo ad una valutazione di merito, fondata peraltrosu di una CTU resa in seno ad un procedimento per ATP tuttora in iti-nere, estranea alle dinamiche tipiche del garantievertrag; con inequi-vocabile frustrazione di detto istituto giuridico, privato – nella sostan-za – della sua causa in concreto.”.2. Il ricorso è inammissibile.Lo stesso, infatti, si sostanzia in una mera censura rivolta al meri-to della decisione, come ben evidenziato dall'apodittico richiamo inrubrica ad una nutrita serie di previsioni di legge, cui, nel concreto, laricorrente non fa seguire alcuna specifica argomentazione intellegibileed esauriente, intesa a motivatamente dimostrare in qual modo de-terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurispru-denza di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).E così, solo per fare un esempio, il ricorso non spiega in alcunmodo sotto quale profilo la decisione impugnata sarebbe incorsa nellaviolazione delle previsioni di ermeneutica contrattuale né argomentain alcun modo la sussistenza delle pur dedotte plurime violazioni delladisciplina in tema di garanzie fideiussorie.Altrettanto anodine – e prive di concreto confronto con la ratio de-cidendi ‒ risultano le deduzioni riferite alla non corretta qualificazionedella garanzia azionata, essendo sufficiente rilevare che lo stesso ri-corso incorre in insanabile contraddizione, nel momento in cui, quali-Sez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026ficata la garanzia in questione come contratto autonomo di garanzia,viene a delimitare le eccezioni opponibili dal garante alla sola ipotesidella c.d. exceptio doli, omettendo di considerare che è proprio taleultima ipotesi quella che la Corte territoriale ha ritenuto nello specifi-co essersi integrata, con valutazione in fatto che non è adeguatamen-te censurata nella presente sede.In sintesi, ci si trova a dover ribadire il principio per cui è inam-missibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza asso-luta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), attesoche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudiziotramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugna-ta, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a criticavincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia at-traverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del4/03/2016; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3. Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile, con conseguen-te condanna della ricorrente alla rifusione in favore delle controricor-renti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida – per ciascuna delle controricorren-ti ‒ in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 17491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris