CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 31618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20879-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con socio unico già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] dall’impugnazione Rito c.d. Fornero Sentenza redatta in forma digitale [OSCURATO:PERSONA] digitale del cancelliere R.G.N. 20879/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/03/2020 R.G.N. 866/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 730/2019 del Tribunale della medesima sede in data 21.2.2019, che, all’esito del procedimento celebrato nelle forme di cui all’art. 1, commi 48 e segg., L. n. 92/2012, aveva rigettato l’impugnativa proposta dalla Testa del licenziamento intimatole in data 26.5.2017 per il superamento del periodo di comporto. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale - premettendo che, avverso la sentenza di prime cure, in data 20.8.2019 la Testa aveva proposto impugnazione optando per l’applicazione delle forme e dei termini dell’appello ordinario, disattendeva tutte le argomentazioni sulla base delle quali la stessa rivendicava l’ammissibilità di tale appello. Riteneva, in particolare, che l’anomalia insita nelle modalità di pubblicazione della sentenza –per avere il G.L. ritenuto di dover dare lettura in udienza della sentenza integrale anziché limitarsi a consegnarla nelle mani del cancelliere – ha realizzato oggettivamente una modalità peculiare di deposito che, tuttavia, non ha effettivamente determinato una mutazione del rito concretamente applicato. Ciò che rilevava, inoltre, per la Corte è che la parte sia venuta a conoscenza, mediante la rituale comunicazione del contenuto della statuizione e sia stata messa in grado di predisporre nei tempi prescritti idoneo atto di impugnazione. E, dopo ulteriori diffuse considerazioni, concludeva che doveva dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione per il vano decorso del termine perentorio di trenta giorni fissato dall’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012.3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. La società intimata ha resistito con controricorso. 5. L’INPS si è costituito con procura ai propri difensori in epigrafe indicati. 6. Entrambe le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., denuncia la “Nullità della sentenza (di secondo grado) impugnata, ex art. 161 e 156, comma 2, c.p.c., per violazione del combinato disposto degli artt. 57 e 133 c.p.c.”, in quanto non contenente l’attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere della Corte d’Appello di Palermo. 2. Con un secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, 133 e 161 c.p.c., nonché, ove occorra, anche dell’art. 1, comma 58, della L. n. 92/2012”, perché la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile l’appello/reclamo proposto dall’attuale ricorrente, non riconosceva che la sentenza del Tribunale era nulla per mancata indicazione della sua data di pubblicazione e che, pertanto, essa avrebbe potuto essere impugnata, ex art.161 c.p.c., solo con il rimedio dell’appello ordinario e non con quello eccezionale del reclamo previsto dall’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012.3. Con un terzo subordinato, ma articolato motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione degli stessi artt. 57, 133 c.p.c. sotto altro profilo, nonché degli artt. 115, 429 e 430 c.p.c., dell’art. 45 delle disposizioni att. c.p.c. dell’art. 1, commi 58 e 61, della L. n. 92/2012”. Tanto perché la Corte d’appello: -non aveva riconosciuto che il termine breve per reclamare, ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, la sentenza del Tribunale non aveva nella fattispecie mai iniziato a decorrere perché essa mancava della data del deposito apposta dal cancelliere e da lui certificabile solo con la sottoscrizione autografa; -aveva preteso di applicare il rito lavoristico ordinario ad un processo soggetto al c.d. “rito Fornero” solo ai fini della pubblicazione della sentenza (erroneamente considerata come avvenuta), negando per converso l’applicabilità di quello stesso rito ai fini dell’individuazione delle regole della sua impugnazione; - aveva affermato che lasentenza del Tribunale sarebbe stata consegnata al cancelliere e che questi abbia successivamente svolto le attività a lui demandate dalla legge, in assenza di qualsiasi evidenza documentale; - e, infine, aveva ritenuto “rituale” la comunicazione della sentenza del Tribunale avvenuta a mezzo PEC il 21.2.2019, quando invece essa era insanabilmente viziata e non aveva, pertanto, ritenuto applicabile il termine lungo di reclamabilità previsto dall’art. 327 c.p.c., richiamato dall’art. 1, comma 61, della L. n. 92/2012, e non aveva riconosciuto che l’appello poteva qualificarsi come “reclamo”. 4. Il primo motivo è infondato.5. La ricorrente in tale censura lamenta essenzialmente che la sentenza di secondo grado qui impugnata, redatta in formato elettronico, non è sottoscritta (telematicamente) dal Cancelliere, come previsto dall’art. 133, comma secondo, c.p.c. 6. Ebbene, da tempo questa Corte a riguardo ha chiarito che l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico è soltanto avviata dal giudice. E’ infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – perché il cancelliere (“accettando” il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore) (così Cass., sez. VI, 16.4.2018, n. 9345, che richiama nel medesimo senso Cass., sez. III, 10.11.2015, n. 22871, diffusamente motivata). E’ stato, inoltre, specificato, sempre in relazione al deposito di sentenza redatta in formato elettronico, che, ai sensi dell’art. 15 del d.m. n. 44/2011 e dell’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non è necessariala firma digitale del cancelliere per l’accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici (così al § 5 di Cass. n. 9345/2018 cit.). Pertanto, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 29.1.2019, n. 2362). Soggiunge il Collegio che tale linea ermeneutica in punto di trasmissione telematica del provvedimento redatto in formato elettronico dal magistrato, e già munito della firma digitale di quest’ultimo, trova conferma nell’art. 16, comma 1, delle apposite specifiche tecniche valevoli in subjecta materia (previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24). Tale specifica tecnica, infatti, del testo coordinato, a proposito del “Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni”, di cui all’art. 15 del già cit. D.M. n. 44/2011, tra i quali “soggetti abilitati interni” è indubbiamente compreso il magistrato (cfr. il § 1.3.1. di Cass. n. 22871/2015 cit.), si riferisce appunto, per quello che qui interessa, alla “trasmissione alla cancelleria” degli “degli atti del processo in forma di documento informatico”. 6. Cass., sez. III, 31.5.2019, n. 14875, su cui vorrebbe far leva la ricorrente nel primo motivo, non è in realtà espressiva di un indirizzo differente a riguardo. Innanzitutto la stessa ricorrente riconosce che il caso di cui si era occupata detta ordinanza era diverso da quello in esame (fu in particolare riscontrata nella prodotta sentenza redatta in forma digitale, oggetto di ricorso per cassazione, l’assenza siadell’attestazione di deposito del Cancelliere sia del numero identificativo della sentenza, e proprio per questa ragione il ricorso per cassazione fu dichiarato improcedibile ex art. 369, comma secondo, n. 2) c.p.c.). In ogni caso, tale decisione muove dal rilievo, in se stesso indiscutibile, che l’art. 133 c.p.c. non è stato modificato dalla disciplina normativa del processo telematico di cui al d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, ed ha confermato, sulla scorta di Cass., sez. un., n. 18569/2016 (che, però, non riguardava fattispecie in tema di sentenza redatta in forma digitale), che “occorre distinguere nettamente, anche nel processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del Giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’Ufficio di Cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al Cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determinano gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.”. Non si è, invece, tale decisione soffermata sull’iter previsto per il deposito telematico e la pubblicazione di una sentenza redatta ab origine in forma digitale, né ha affermato, in particolare, che la pubblicazione in tal caso esigeva la firma digitale del cancelliere che l’aveva curata; come già notato, la stessa decisione aveva piuttosto constatato nella sentenza depositata in sede di legittimità dal ricorrente la mancanza degli elementi essenziali indicativi di un deposito telematico di quel provvedimento in cancelleria. 7. Nel caso in esame la sentenza della Corte territoriale risulta sottoscritta con firma digitale (solo) dal Presidente del collegio decidente, perché indicatovi anche quale relatore (cfr. prima facciata) ed estensore (cfr. ultima facciata), come desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sul margine destro di ciascuna delle pagine del filedi copia della sentenza insieme al nominativo del magistrato sottoscrittore (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. I, 29.4.2021, n. 11306). Inoltre, la stessa sentenza reca sul margine in alto a destra, sempre di ognuna delle pagine, i suoi essenziali elementi d’individuazione, vale a dire, il suo numero identificativo con l’anno (“Sentenza n. 278/2020”), il giorno della sua pubblicazione (“pubbl. il 17/03/2020”), ed il numero di ruolo generale del relativo procedimento (“R.G. 866/2019”).Pertanto, tutti tali inequivoci dati depongono nel senso che di tale sentenza, già munita degli elementi (coccarda e stringa alfanumerica) costituenti attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento (cfr., ad es., Cass.,sez. VI, 19.9.2022, n. 27379), il cancelliere, attraverso il sistema informatico, abbia curato la pubblicazione attribuendo ad essa il numero identificativo suddetto ed indicandovi la data dell’adempimento stesso. Di conseguenza, per quanto all’inizio premesso e, segnatamente, in base alla precipua previsione di cui all’art. 16 bis, comma 9 bis, primo periodo, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non era nella specie necessaria la firma digitale del cancelliere che aveva curato detta pubblicazione. Tale previsione, infatti, aveva superato l’anteriore disposto dell’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 123/2001, cui il ricorrente pure si riferisce, ma solo nella propria memoria difensiva in vista dell’odierna adunanza camerale. Non trova, quindi, applicazione in tal caso l’art. 133, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui prevede che: “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”; norma la quale, anche nel suo tenore letterale, dove si riferisce ad un adempimento di cui dare atto “in calce alla sentenza”, vale a dire, in fondo alla stessa, o a piè di pagina, è stata evidentemente concepita per essere applicata a sentenze redatte su carta (in formato oggi detto analogico), al pari del seguito del disposto “e vi appone la data e la firma”; è altrettanto evidente, infatti, che segnatamente il sostantivo “la firma”, ovviamente, del cancelliere, significa in tale contesto logico-lessicale e normativo una comune “sottoscrizione” apposta da detto pubblico ufficiale. E la previsione in parte qua, proprio perché rimasta finora immutata a seguito della graduale introduzione e poi della successiva implementazione del processo civile telematico, non si presta ad essere riferita ad una “firma digitale”. Per contro, la pubblicazione di una sentenza c.d. nativa digitale è stata finora disciplinata nei sensi sopra riassunti, escludendosi la necessità di una firma digitale del cancelliere a tal fine. 8. Si passa ad esaminare congiuntamente i due ulteriori motivi di ricorso, in quanto entrambi relativi, questa volta, alla sentenza di primo grado. Essi sono privi di fondamento. In proposito, come già accennato in narrativa, occorre considerare che essi riguardano temi in massima parte già affrontati nella sentenza impugnata, ma in termini criticati dall’attuale ricorrente. 9. Giova, allora, premettere che dalla copia della sentenza attualmente impugnata, oltre che dalle deduzioni delle parti e dagli atti e documenti prodotti, risulta quanto segue circa la sentenza del Tribunale. Quest’ultima, pacificamente ab origine redatta su supporto cartaceo, fu pronunciata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], più in particolare, come si legge a pag. 1 della stessa: “mediante lettura del seguente DISPOSITIVO rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese di lite NONCHE’ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO” (segue effettivamente la motivazione della stessa).Il testo del provvedimento, per la verità, neppure fa riferimento esplicito in qualche suo punto all’art. 429 c.p.c. Nondimeno dallo stesso si trae che è stato seguito il modello decisorio previsto dal primo periodo dell’art. 429, comma primo, cit., come confermato anche dalla copia del relativo verbale di udienza. La sentenza qui è stata prodotta in copia conforme all’originale, e tale conformità è stata attestata dalla cancelleria del primo giudice in data 25.7.2019 (cfr. la certificazione presente nell’ultimo foglio del documento). Reca su ogni pagina la sigla del giudice monocratico emittente la sentenza stessa e quindi anche sull’ultima di esse. Sempre dal testo della sentenza si desume senza ombra di dubbio che essa è stata resa in un procedimento nel quale in primo grado è stato applicato il c.d. rito Fornero ex art. 1, commi 47 e segg., L. n. 92/2012. In tal senso, depongono sia gli espressi riferimenti all’ordinanza resa nella fase sommaria ed all’opposizione contro la stessa proposta dalla lavoratrice sia il dato che il primo giudice aveva fatto esplicito riferimento all’art. 1, comma 48, della cit. legge all’ultima facciata della sua decisione. D’altronde, è documentato ed è incontroverso tra le parti che fino all’emanazione di detta sentenza era stata seguita in primo grado la scansione bifasica che pacificamente caratterizza il rito speciale ex lege n. 92/2012. Sempre dalla copia conforme della sentenza di primo grado risulta che essa aveva assunto il n. 730/2019 del [OSCURATO:PERSONA] della Sezione lavoro ed il numero cronologico 7427/2019. 9.1. Dal biglietto di cancelleria prodotto in copia dalla ricorrente emerge, poi, che la Cancelleria del primo giudice tramite PEC comunicò al difensore della ricorrente il deposito della sentenza in questione, facendo riferimento, oltre che alla persona fisica del giudice, alle parti principali ed al numero di R.G. del relativo procedimento, al n. 730/2019 che essa aveva già assunto; il che avvenne alle ore 15,55 del 21.2.2019, vale a dire, poco dopo che, alle ore 14,00 dello stesso giorno, il giudice singolo, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva dato lettura del dispositivo e della motivazione della sua sentenza, secondo quanto specificato nel cennato verbale di udienza. In tale comunicazione, inoltre, la stessa sentenza viene indicata come “pubblicata” ed è contenuto l’invito a leggere gli allegati alla stessa, nei quali è documentato e pacifico fosse compreso il testo integrale della stessa sentenza (si trattava del quarto allegato nell’ordine di quelli riportati in calce). 10. Alla luce di tali emergenze, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo, appare incensurabile anzitutto il rilievo della Corte territoriale “che l’atto è stato pur sempre contestualmente consegnato al cancelliere il quale ha provveduto ad inserirlo nel registro cronologico apponendovi il numero d’ordine e provvedendo nel contempo alla estrazione di copia elettronica ed alla comunicazione alle parti in obbedienza alle regole dettate dal rito Fornero”.E’, invero, di tutta evidenza che la cancelleria del giudice di prime cure per provvedere ai suddetti incombenti a suo carico in relazione ad una sentenza già completa di tutte le sue parti, indicandone gli estremi identificativi precipui attribuiti alla stessa non dal giudice, bensì dalla medesima cancelleria, ha ricevuto tale atto dal giudice emittente, potendo così provvedere quasi in tempo reale alla sua comunicazione alle parti in forma integrale, come appunto previsto dal rito speciale in questione. E’, infatti, jus receptum , anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, che, nel rito di cui alla L. n. 92/12, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (in tal senso già Cass., sez. lav., 3.8.2016, n. 16216). 11. Altrettanto condivisibile è l’assunto della Corte territoriale, secondo il quale “L’anomalia insita nelle modalità di pubblicazione della sentenza –per avere il G.L. ritenuto di dare lettura in udienza della sentenza integrale anziché limitarsi a consegnarla nelle mani del cancelliere – ha realizzato oggettivamente una modalità peculiare di deposito che, tuttavia, non ha efficacemente determinato una mutazione del rito concretamente applicato”.In proposito, occorre precisare che l’attuale ricorrente, ora come in precedenza innanzi alla Corte territoriale, non denuncia la nullità della sentenza di primo grado a motivo del fatto in sé che era stata resa con lettura in udienza di dispositivo e contestuale motivazione. Tale ultimo rilievo (ma non l’unico) era piuttosto funzionale alla tesi di “giustificare” la proposizione di un appello ed entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., piuttosto che la proposizione di un reclamo nel termine breve ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, a far tempo nella specie dalla comunicazione della sentenza in forma integrale, eseguita dalla Cancelleria; ed appunto in questa chiave la Corte territoriale ha esaminato la questione posta. 12. Ebbene, sul punto specifico condivisibilmente la stessa Corte ha richiamato Cass., sez. lav., 26.7.2018, n. 19862, la quale aveva affermato il principio di diritto, secondo cui il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, per la proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all’art. 18 st. lav., decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all’udienza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall’impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge (è stata citata in termini analoghi anche Cass., sez. lav., 11.7.2016, n. 14098). E tali decisioni di legittimità citate dalla Corte di merito assumono maggior rilievo rispetto alla fattispecie in esame nella misura in cui hanno considerato ininfluente il dato che il giudice di primo grado si fosse espresso con la lettura in udienza del provvedimento (integrale nel caso di Cass. n. 19862/2018), nel senso che tanto non rappresentava deviazione dallo schema decisorio previsto dal rito speciale ex legen. 92/2012 tale da giustificare l’applicazione di un termine decadenziale diverso da quello dettato dall’art. 1, comma 58, della stessa legge. Esse, peraltro, sono state richiamate in termini adesivi all’orientamento ivi espresso da Cass., sez. un., 5.10.2022, n. 28975 (cfr. il § 11.4. nella motivazione). Del resto, anche più di recente questa Corte di legittimità ha confermato che, nel rito c.d. Fornero, di cui all’art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92/2012, non è prevista la lettura del dispositivo in udienza e che l’eventuale pronuncia, che comunque vi sia stata, costituisce una mera anticipazione della pubblicazione del dispositivo rispetto alla motivazione, di tal che non è ravvisabile alcuna nullità della sentenza depositata, successivamente, entro il termine di dieci giorni dalla data dell’udienza di discussione, di cui al comma 57 del citato art. 1 (in tal senso Cass., sez. lav., 21.2.2022, n. 5649). 13. Quasi in esordio del secondo motivo di ricorso si assume, tra l’altro, che la Corte distrettuale avrebbe omesso di dire che la denuncia del malgoverno che il giudice di primo grado aveva fatto delle norme processuali del c.d. rito Fornero tendeva alla dichiarazione di nullità della sentenza non perché il Tribunale ne aveva letto il dispositivo in un’udienza peraltro illegittimamente “riaperta”, ma perché tale sentenza non è mai stata “pubblicata” . Nota questo Collegio che l’inesattezza attribuita alla premessa operata dalla Corte territoriale (a partire dal sesto capoverso di pag. 3) (cfr. pagg. 21-22 del ricorso) non è affatto apprezzabile. All’opposto, non risulta che la ricorrente - la quale, peraltro, in questa sede non richiama testualmente il proprio atto d’appello in parte quain senso contrario – avesse speso dinanzi alla Corte di merito la tesi, per così dire estrema, secondo la quale la sentenza di primo grado non era stata mai pubblicata (asserto invece in questa sede a più riprese sostenuto). La Corte d’appello, infatti, aveva premesso che: “[OSCURATO:PERSONA] rivendica l’ammissibilità dell’appello sulla base delle argomentazioni che seguono: - Contrariamente alle regole processuali dettate per il c.d. rito Fornero dall’art. 1 commi 48 e ss.g. della Legge n. 92/2012, la sentenza di primo grado era stata pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione in conformità al modello lavoristico ordinario contemplato dagli artt. 429 e 430 c.p.c.; - “Una volta “pubblicata” con le predette modalità, la sentenza era stata scansionata elettronicamente senza previamente apporvi l’attestazione di deposito e la firma del cancelliere e, quindi, senza alcuna garanzia di completezza e conformità del testo scansionato all’originale cartaceo” (seguono gli ulteriori rilievi dell’appellante riportati in sentenza). Ergo, l’allora appellante aveva sostenuto, non che la sentenza del primo giudice addirittura non fosse stata mai pubblicata, bensì che la stessa fosse stata pubblicata ma, a suo dire, con modalità difformi da quelle nella specie previste. E la Corte territoriale si è pronunciata per l’appunto circa tale ordine di argomentazioni dell’appellante. 14. Più in particolare, dopo aver condivisibilmente scartato che si fosse avverato un mutamento del rito solo in fase decisoria, in base alle considerazioni sopra già riportate circa la sicura consegna della sentenza al cancelliere che aveva curato gli ulteriori adempimenti, ha ritenuto che si trattava “di forme equipollenti a quelle stabilite dall’art. 133 c.p.c. per il deposito della sentenza secondo il rito ordinario, laddove è previsto che il deposito in cancelleria venga certificato con la data e la propria sottoscrizione”. Pertanto, in tale precisa valutazione neppure si può intravvedere la contraddizione intravista dalla ricorrente in seno al terzo motivo, nel senso che la Corte territoriale, da un lato, avrebbe “preteso di applicare il rito lavoristico ordinario ad un processo soggetto al c.d. “rito Fornero” solo ai fini della pubblicazione della sentenza (erroneamente considerata come avvenuta)”, e, dall’altro, avrebbe negato “per converso l’applicabilità di quello stesso rito ai fini dell’individuazione delle regole della sua impugnazione”.La Corte d’appello, pur non negando la “modalità peculiare” di tale deposito, come già visto, ha piuttosto ritenuto la stessa equipollente alle forme stabilite dall’art.133 c.p.c.; forme che, al di fuori del caso di deposito telematico di una sentenza nativa digitale, e nel caso quindi, che qui ricorre, di sentenza redatta in prime cure in forma cartacea, valgono anche per il rito speciale ex lege n. 92/2012. E tali rilievi dei giudici di secondo grado orientano chiaramente nel senso della loro constatazione di un raggiungimento dello scopo in base a tutto quanto avvenuto in data 21.2.2019 alla fine del primo grado. Rispetto a quanto già osservato in tale direzione dalla Corte di merito dev’essere di nuovo sottolineato che la comunicazione di cancelleria di quello stesso giorno fu quasi immediatamente successiva all’emanazione della sentenza, benché in ipotesi non necessaria ove la stessa fosse stata intesa dall’ufficio di primo grado come resa e pubblicata con lettura di dispositivo e contestuale motivazione in udienza ex art. 429, comma primo, c.p.c. come novellato nel 2008 (cfr. a riguardo il già cit. § 11.4 di Sez.Un. n. 28975/2022 ed ivi il richiamo ai più risalenti precedenti di legittimità sul punto). Inoltre, dev’essere rimarcato che tale comunicazione, oltre a recare in allegato copia informatica della decisione, la dava per già “pubblicata”. E tale modus procedendidell’ufficio di primo grado, non solo ha segnato l’immediato rientro nei binari delle previsioni del rito speciale, ma ha fatto sì che la parte destinataria di detta comunicazione fosse pienamente edotta anche del dato che la sentenza n. 730/2019 era stata appunto pubblicata. 15. La stessa Corte, quindi, dopo aver notato che il caso sottoposto al suo esame non atteneva a fattispecie di “sfasatura temporale tra la data di consegna e data di attestazione da parte del cancelliere” (come invece in Cass., sez. un. n. 13794/2012 che è stata considerata), e dopo ulteriori richiami a precedenti di legittimità, ha correttamente concluso che ciò che rilevava nella specie “è che la parte sia venuta a conoscenza, mediante la rituale comunicazione, del contenuto della statuizione e sia stata messa in grado di predisporre nei tempi prescritti idoneo atto di impugnazione”. 16. Nell’ambito del terzo motivo di ricorso si assume ancora che solo dall’esame e dalla comparazione tra la copia scansionata allegata al biglietto di cancelleria e la copia conforme all’originale cartaceo, chiesta ed ottenuta in data 25.7.2019 dal difensore della ricorrente, quest’ultima aveva potuto accertare che detto originale era privo della data di deposito e dell’attestazione/certificazione del cancelliere e che la scansione è difforme dall’originale, in quanto reca in ogni pagina una presunta data di pubblicazione, 21/02/2019, inesistente nell’originale. E si sostiene che, diversamente da quanto in proposito ritenuto dalla Corte territoriale, tali “difformità, oltre ad essere rilevanti ai fini dell’impugnazione del provvedimento, rilevano sul piano della efficacia della sua comunicazione”. Tale deduzione, però, non è meglio illustrata, non assumendo comunque la stessa ricorrente che da tali difformità potesse derivare una nullità della sentenza di primo grado. Per completezza, il Collegio nota che l’originale c.d. analogico (meglio, su carta) della sentenza, redatto dal giudice monocratico, per forza di cose non poteva già indicare la data di pubblicazione, perché detta indicazione, come già notato, in termini generali rientra nelle attribuzioni del cancelliere, e nella specie la sentenza era stata altrimenti pubblicata e comunicata il 21.2.2019 con modalità ritenute peculiari dalla Corte territoriale, ma non invalide e comunque tali da raggiungere lo scopo ultimo e giuridicamente rilevante di comunicare alle parti in forma integrale la stessa sentenza. Inoltre, e sempre in quest’ottica, il dato che nella copia scansionata trasmessa dalla Cancelleria del primo giudice in data 21.2.2019 fosse stata riportata in più la medesima data quale quella della sua pubblicazione era in linea con la contestuale indicazione di una sentenza “pubblicata” quel giorno, contenuta, come più volte detto, anche nel testo della comunicazione di cancelleria, avente per “oggetto”, si noti, per l’appunto il suo “deposito sentenza-pubblicazione”. E’ perciò evidente che tale aggiuntanella copia scansionata ancor più era in grado di mettere il destinatario sull’avviso circa la già avvenuta pubblicazione. 17. In conclusione del terzo motivo si deduce che: “Il ricorso, seppur qualificato in via principale dalla parte come “appello”, si sarebbe dovuto/potuto eventualmente qualificare anche come “reclamo” di cui al c.d. “rito Fornero”, contenendo tutti i requisiti sia di forma che di sostanza anche di quest’altro mezzo di impugnazione ed avendo comunque raggiunto lo scopo cui era destinato”. Tale specifico assunto è, però, inammissibile da vari punti di vista. La Corte territoriale, infatti, pur non avendo condiviso la scelta di appellare la sentenza di prime cure (cfr. la terza e la quarta pagina dell’impugnata), scelta che, come in narrativa evidenziato, ha reputato voluta, non ha dichiarato inammissibile l’appello della lavoratrice perché appunto per tale mezzo d’impugnazione era stato optato. La stessa Corte, invece, dopo tutta la diffusa motivazione di cui s’è dato conto, ha concluso che nella specie era doveroso il “rispetto del termine breve di 30 giorni decorrente dalla comunicazione, termine quest’ultimo che nel caso in esame risulta non osservato”, e che pertanto doveva “dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione per il vano decorso del termine perentorio di trenta giorni fissato dall’art. 1, comma 58° Legge n. 92/2012”. Tale essendo l’effettiva ed unica ratio decidendi dell’impugnata sentenza, fondata sull’intempestività dell’impugnazione, le finali osservazioni della ricorrente non colgono perciò nel segno. Del resto, la ricorrente neppure deduce come in se stessa l’eventuale riqualificazione d’ufficio del suo atto di gravame quale reclamo avrebbe potuto giovarle, visto che è stata comunque constatata la tardività della sua impugnazione proprio a mente di previsione dettata in tema di reclamo.18. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere, invece, disposto sulle spese nel rapporto processuale tra tali parti e l’INPS, che non ha svolto alcuna difesa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, i