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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37604/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi nei giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di questa Corte del 10 gennaio 2019, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente per la custodia cautelare patita per i reati di cui agli artt.648, 337, 582 cod. pen., per i quali era stato assolto.

La Corte d'appello ha ritenuto di escludere che il ricorrente abbia dato causa con colpa grave all'emissione del provvedimento cautelare, essendo invece configurabile una colpa lieve, ravvisabile nel fatto di essersi trovato sul furgone nel quale era stata rinvenuta un'ingente somma di denaro in contanti, di cui non è stata data spiegazione plausibile, nonché di avere fornito in sede di interrogatorio indicazioni vaghe e non riscontrate, avendo negato di aver intrattenuto rapporti con soggetti condannati per rapina e indagati per associazione a delinquere.

2. Avverso tale provvedimento, ii Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. peri., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, sui rilievo che la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente preso in considerazione elementi specifici quali: la presenza dell'indagato a bordo del furgone, che aveva speronato le forze dell'ordine nel tentativo di fuga; il possesso di banconote di diverso taglio per euro 91.000,00, di cui l'indagato non era stato in grado di spiegare la provenienza; la presenza dell'indagato in tutte le fasi precedenti alla fuga e la sua chiara conoscenza dei soggetti coinvolti, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato.

Tali elementi, ad avviso della difesa erariale, avrebbero dovuto essere valutati, perché idonei a configurare la colpa grave ostativa all'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento dì questa Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione.

Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine va anche apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella criminale, consistente, ad esempio, nella frequentazione di ambienti criminali (ex plurìmis, Sez. un. 15 ottobre 2001, n. 34559; Sez.

IV, 25 novembre 2010, n. 45418; Sez.

IV, 26 gennaio 2011, n. 7153).

3.2. L'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione di tali principi, perché, pur rilevando che vi è prova della presenza dell'indagato sul furgone e della sua conoscenza degli altri soggetti coinvolti, afferma, senza chiarirne le ragioni, che tali circostanze non appaiono idonee ad integrare la colpa grave necessaria per escludere l'indennizzo.

Non valuta, infatti, né la circostanza che il furgone aveva speronato le forze dell'ordine, né i comportamenti direttamente tenuti dall'interessato dopo i fatti e, in particolare il fatto che non aveva saputo spiegare il possesso di un'ingente somma in contanti e aveva palesemente mentito, negando l'evidenza della sua conoscenza dei coindagati e dei loro profilo criminale.

4. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, perché, tenuto conto dei principi di diritto richiamati ai punto 3.1., proceda a nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione circa la valenza, nel caso di specie, del complesso degli elementi evincibili dagli atti, ai fini della sussistenza della colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi nei giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di questa Corte del 10 gennaio 2019, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente per la custodia cautelare patita per i reati di cui agli artt.648, 337, 582 cod. pen., per i quali era stato assolto. La Corte d'appello ha ritenuto di escludere che il ricorrente abbia dato causa con colpa grave all'emissione del provvedimento cautelare, essendo invece configurabile una colpa lieve, ravvisabile nel fatto di essersi trovato sul furgone nel quale era stata rinvenuta un'ingente somma di denaro in contanti, di cui non è stata data spiegazione plausibile, nonché di avere fornito in sede di interrogatorio indicazioni vaghe e non riscontrate, avendo negato di aver intrattenuto rapporti con soggetti condannati per rapina e indagati per associazione a delinquere. 2. Avverso tale provvedimento, ii Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. peri., e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, sui rilievo che la Corte d'appello non avrebbe sufficientemente preso in considerazione elementi specifici quali: la presenza dell'indagato a bordo del furgone, che aveva speronato le forze dell'ordine nel tentativo di fuga; il possesso di banconote di diverso taglio per euro 91.000,00, di cui l'indagato non era stato in grado di spiegare la provenienza; la presenza dell'indagato in tutte le fasi precedenti alla fuga e la sua chiara conoscenza dei soggetti coinvolti, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato. Tali elementi, ad avviso della difesa erariale, avrebbero dovuto essere valutati, perché idonei a configurare la colpa grave ostativa all'indennizzo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento dì questa Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine va anche apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella criminale, consistente, ad esempio, nella frequentazione di ambienti criminali (ex plurìmis, Sez. un. 15 ottobre 2001, n. 34559; Sez. IV, 25 novembre 2010, n. 45418; Sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 7153). 3.2. L'ordinanza impugnata non fa corretta applicazione di tali principi, perché, pur rilevando che vi è prova della presenza dell'indagato sul furgone e della sua conoscenza degli altri soggetti coinvolti, afferma, senza chiarirne le ragioni, che tali circostanze non appaiono idonee ad integrare la colpa grave necessaria per escludere l'indennizzo. Non valuta, infatti, né la circostanza che il furgone aveva speronato le forze dell'ordine, né i comportamenti direttamente tenuti dall'interessato dopo i fatti e, in particolare il fatto che non aveva saputo spiegare il possesso di un'ingente somma in contanti e aveva palesemente mentito, negando l'evidenza della sua conoscenza dei coindagati e dei loro profilo criminale. 4. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, perché, tenuto conto dei principi di diritto richiamati ai punto 3.1., proceda a nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione circa la valenza, nel caso di specie, del complesso degli elementi evincibili dagli atti, ai fini della sussistenza della colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 1
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