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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34539/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico e indeterminato; sicché esso risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico e indeterminato; sicché esso risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 34539/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris