CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 19098/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3147/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , condomicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale ex lege ; -resistente - avverso la sentenza n. 1474/2022 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata in data 28/6/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche: Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 28/6/2022, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di AngeloCoin al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore per essersi il convenuto sottratto ai propri doveri professionali nell’esecuzione delle prestazioni di avvocato svolte in favore dell’attore; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha evidenziatocome, sulla base degli elementi complessivamente acquisiti algiudizio, fosse rimasta esclusa la dimostrazione del nesso di causalità trail comportamento professionale del Coin e le conseguenze dannose denunciate dal Gallo, segnatamente sotto il profilo del più deteriore trattamento sanzionatorio asseritamente subito dal Gallo, in sede penale,per effetto dell’inadempimento della controparte; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; AngeloCoin resiste con controricorso; conatto del 30/1/2024, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.; la proposta ha avuto il seguente tenore: «I motivi di ricorso, da trattareunitariamente, sono inammissibili perché vertono sul giudizio di fatto, e segnatamente sull'efficienza eziologica dell'inadempienza professionale denunciata rispetto al pregiudizio lamentato, giudizio riservatoal giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. Riservataal giudice del merito è anche la valutazione dei presupposti difatto della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.»; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con istanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di procederealla trattazione e alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.; AngeloCoin ha depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di attribuire valore confessorio alla dichiarazioni rese dal Gallo al momento del proprio arresto, sì da lasciar prevedere con certezza la futura condanna del Gallo,tale da consigliare l’opportunità di ricorrere a un rito alternativo aldibattimento (opportunità nella specie non prospettata dal Coin), con laconseguente decisività di tale omissione, ai fini della valutazione del comportamentoprofessionale del convenuto; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, al di là dell’eventuale invocazione dell’interdizioneposta dall’art. 348 - ter c.p.c. (su cui potrebbe dubitarsi, avendo la C orte territoriale sostanzialmente riformulato il giudizio di merito, non condividendo tal une valutazioni preliminari del giudice di primogrado circa il carattere assorbente di un documento prodotto), inogni caso, la prospettazione offerta dal l’odierno ricorrente, circa la qualificazione(come ‘confessione’) delle dichiarazioni dallo stesso rese al momento del proprio arresto, risulta il frutto di un a mera interpretazione soggettiva, nella specie contrapposta a quella fatta propriadal giudice di merito ; si tratta di una censura che avrebbe dovuto in primo luogo evidenziarela preliminare co n testazione dell’eventuale violazione, da partedel giudice di merito, dei canoni legali di ermeneutica negoziale applicatiall’atto pretesamente confessorio ; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, secondo quanto espressamente rilevato dalla C orte territoriale«l’appellante, lungi dal riconoscere la propria responsabilità, abbia invece inteso discostarsene, quanto meno sotto il profilo dell’elemento psicologico, tanto più laddove si consideri che il medesimo,aveva escluso di far uso di sostanze stupefacenti » (cfr. pag. 6della sentenza impugnata) ; rispetto a tale lettura, il ricorrente si è unicamente limitato a contrapporrela propria alternativa lettura dei fatti senza argomentare alcunchécirca l’assoluta illogicità e inaccettabilità dell’interpretazione giudiziale; varràperaltro sottolineare come la Corte territoriale, nell’escludere l’avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento delprofessionista e il danno denunciato dall’originario attore, non si sia affatto fermata a tale argomento , avendo aggiunto come « in ogni modo,merita ricordare che la scelta di accedere al giudizio abbreviato implica che il G.U.P. possa utilizzare, ai fini della decisione, l’intero compendio degli atti che costituiscono il fascicolo del pubblico ministero,opzione a fronte della quale la riduzione di 1/3 della pena si giustificain ragione dell’effetto deflattivo sull’ufficio del dibattimento. Va tuttavia considerato che l’imputato può ritenere preferibile affrontareil dibattimento, nel quale la prova si forma, eccezione fatta pergli atti irripetibili, attraverso la cosiddetta cross examination. Ciò posto,la scelta del rito, o meglio l’opzione per riti alternativi, non può cheessere operata sulla scorta di una valutazione in concreto sulla sua convenienza,plurime potendo essere le ragioni che orientano la scelta versoil dibattimento, non ultimo la dilatazione dei tempi processuali e lapossibilità, per il caso di condanna, di patteggiare anche in appello. L’argomento, sostenuto dall’appellante, secondo il quale la pena che gli sarebbe stata inflitta, se avesse scelto il rito abbreviato, sarebbe Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri stataesattamente i 2/3 di quella decisa dal giudice del dibattimento, nonè punto condivisibile, posto che la pena edittale, come noto, oscilla traun minimo e un massimo e non è dato conoscere, neppure in via presuntiva o indiretta, da quale pena in concreto sarebbe partito il G.U.P.qualora l’imputato avesse scelto il rito abbreviato, né può trarsi alcunutile elemento dall’utilizzabilità delle dichiarazioni rese all’udienza diconvalida che, come detto sono di tenore tutt’altro che confessorio » (cfr.pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata) ; sitratta di ulteriori argomentazioni che valgono ad attestare, per altravia, l’assoluto difetto di decisività delle pretese omissioni ascritte all’esame del giudice di merito, essendosi il ricorrente, ancora una volta,limitato a prospettare una diversa lettura dei fatti di causa, di per sé tale da non escludere la congruità logica di quanto asserito impugnatanella motivazione della sentenza impugnata ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere laCorte territoriale omesso di rilevare come la scelta dell’applicazione dei riti alternativi al dibattimento previsti dal codice di procedura penale (come il giudizio abbreviato o il c.d. patteggiamento), nel prevedere espressamente la riduzione della pena di un terzo da infliggere all’imputato, esclude alcuna discrezionalità da parte del giudice, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio che è statocomminato al Gallo all’esito del giudizio sarebbe stato senz’altro più favorevole là dove la controparte avesse opportunamente consigliatol’imputato a percorrere la strada dei riti alternativi; ilmotivo è inammissibile ; la C orte territoriale ha espressamente sottolineato che «l’argomento,sostenuto dall’appellante, secondo il quale la pena che gli sarebbe stata inflitta, se avesse scelto il rito abbreviato, sarebbe Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri stataesattamente i 2/3 di quella decisa dal giudice del dibattimento, nonè punto condivisibile, posto che la pena edittale, come noto, oscilla traun minimo e un massimo e non è dato conoscere, neppure in via presuntiva o indiretta, da quale pena in concreto sarebbe partito il G.U.P.qualora l’imputato avesse scelto il rito abbreviato, né può trarsi alcunutile elemento dall’utilizzabilità delle dichiarazioni rese all’udienza diconvalida che, come detto sono di tenore tutt’altro che confessorio » (cfr.pag. 7 della sentenza impugnata) ; rispettoa tale argomentazione, il ricorrente, lungi dall’intercettare unospecifico vizio di legittimità della decisione, si limita a prospettare unadifferente lettura del possibile giudizio prognostico in relazione alla pena che sarebbe stata irrogata al Gallo, anche sulla base dell’interpretazioneattribuita alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede diarresto; sitratta, ancora una volta , di una proposta di rilettura nel merito deifatti di causa, sulla base di un’impostazione critica non consentita inquesta sede di legittimità ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedi legge (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 2, c.p.c. a carico del ricorrente,in contrasto con quanto emerso dagli atti di causa in ordine alcomportamento ammissivo e collaborativo del Gallo al momento del proprioarresto, tale da rendere perfettamente consapevole il proprio difensore delle gravi conseguenze cui sarebbe andato incontro il proprio assistito nell’affrontare un dibattimento senza optare per l’applicazione di riti alternativi; e per avere, inoltre, erroneamente riconosciuto inadeguati i criteri di commisurazione dei danni proposti Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’odierno istante, nella specie prospettati in conformità ai criteri fissatidal legislatore in tema di indennizzo per l’ingiusta detenzione; ilmotivo è inammissibile ; la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata dal primogiudice ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., « dovendosi ravvisare malafedenell’avere sostenuto di essere stato reo confesso, con ciò non avendo intenzione di ‘ lottare ’ al dibattimento (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo), circostanza smentita dal verbale dell’udienza preliminare, e nell’avere quantificato il risarcimento richiesto, parametrandolo al risarcimento dovuto per l’ipotesi di ingiusta detenzione, non solo in assenza di alcuna detenzione in concreto sofferta, ma alla stregua di un asserito danno patrimoniale conseguente nell’avere accettato “una posizione lavorativa poco remunerativaper il fatto che gli è stata garantita la conservazione del postoanche in caso di misura alternativa alla detenzione” (pag. 15 del ricorso introduttivo), allegazione del tutto apodittica e indimostrata, rispetto alla quale, per il vero, l’allora ricorrente non ha neppure formulato alcuna istanza istruttoria » (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ancora una volta, r ispetto a tali argomentazioni, l’odierno ricorrente si è limitato unicamente a proporre una diversa interpretazione dei fatti di causa, ossia del proprio comportamento processualea partire dal momento dell’arresto ; non si tratta, dunque, di una contestazione avente ad oggetto l’errata ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito,bensì del la pretesa errata ricognizione della fattispecie concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori e, dunque, della contestazionedi un vizio di motivazione , avanzata del tutto al di fuori dailimiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 3147/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell’art.96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamentedeterminato di euro 3.600,00. Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 infavore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza