Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46104/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato un vizio motivazionale, invero, ha censurato una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione sbagliata del materiale probatorio, senza prospettare una pertinente individuazione di specifici travisamenti, tendendo così ad ottenere una diversa lettura diversa=betturac-dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, marcorpsentitt=111zaegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in particolare, giova ribadire come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, costituisce lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e non il mezzo per valutare nel merito la prova, dovendosi considerare che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a talune risultanze processuali, piuttosto che ad altre, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato /; ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge per non avere la Corte territoriale provveduto ad una congrua riduzione dell'entità della pena, a seguito della dichiarata assoluzione del ricorrente con riferimento al reato di cui al capo d) dell'imputazione, risulta manifestamente infondato, poiché come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno proceduto ad una rimodulazione in favor delle pena rispetto a quella fissata dal giudice di prime cure; che, tra l'altro, deve sottolinearsi come la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per quanto attiene alla pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato un vizio motivazionale, invero, ha censurato una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione sbagliata del materiale probatorio, senza prospettare una pertinente individuazione di specifici travisamenti, tendendo così ad ottenere una diversa lettura diversa=betturac-dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, marcorpsentitt=111zaegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in particolare, giova ribadire come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, costituisce lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e non il mezzo per valutare nel merito la prova, dovendosi considerare che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a talune risultanze processuali, piuttosto che ad altre, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; che, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato /; ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge per non avere la Corte territoriale provveduto ad una congrua riduzione dell'entità della pena, a seguito della dichiarata assoluzione del ricorrente con riferimento al reato di cui al capo d) dell'imputazione, risulta manifestamente infondato, poiché come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno proceduto ad una rimodulazione in favor delle pena rispetto a quella fissata dal giudice di prime cure; che, tra l'altro, deve sottolinearsi come la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per quanto attiene alla pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 nov
Sentenza Cassazione n. 46104/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris