CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 06377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18148-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6 - con troricorrente - 2.021 4-397 per la cassazione della sentenza n. 2479 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 5 maggio 2017 e pubblicata il 24 maggio 2017 (R.G.N. 5092/2013). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n. 2479/2017, pubblicata il 24 maggio 2017, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPGI in relazione agli asseriti «incentivi concordati all'esodo corrisposti a cinque giornalisti ex dipendenti» della testata "L'Eco di Bergamo". A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che le somme erogate dalla società appellante travalicano i limiti della chiusura anticipata del rapporto di lavoro e dunque non possono beneficiare della speciale esenzione sancita dall'art. 12, comma 4, lettera b) , della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine d'incentivare l'esodo dei lavoratori e per le somme la cui erogazione' trae origine da tale cessazione. Fondata, pertanto, è la pretesa contributiva dell'[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 19 luglio 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 3.- L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4.- La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. si articola in tre motivi. 1.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969. La Corte territoriale avrebbe disapplicato la norma di legge, contraddistinta da un'ampia formulazione, che esenterebbe dalla contribuzione le somme corrisposte a qualsiasi titolo per incentivare l'esodo. L'interpretazione accreditata dalla Corte d'appello vanificherebbe la ratio legis di favorire le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. 1.2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2113 cod. civ. e dell'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. La Corte d'appello di Roma avrebbe errato nell'attribuire una precisa portata negoziale a clausole di mero stile, senza tenere conto della volontà espressa dalle parti, chiaramente indirizzata a incentivare l'esodo. 1.3.- Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società si duole, infine, della violazione e/o della falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti cod. civ. In spregio alle norme, che impongono d'indagare l'intenzione dei contraenti e d'interpretare il negozio nella sua globalità, la Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza di un incentivo all'esodo sulla base di una clausola di rinuncia generica, «totalmente sganciata dal corrispettivo economico concordato tra le parti». 2.- I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la connessione che li lega, sono inammissibili. 3.- Si deve ribadire che il legislatore esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine d'incentivare l'esodo dei lavoratori.Tali somme includono non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte quelle che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l'esodo. Tale finalità si può evincere sia dalle indicazioni racchiuse nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (Cass., sez. lav., 15 maggio 2015, n. 10046). Spetta a chi invoca la sussistenza di un incentivo all'esodo offrire la prova dei relativi presupposti, in quanto si verte in materia di esenzione dall'obbligo contributivo (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27949, punto 8). La qualificazione delle somme erogate dal datore di lavoro in termini d'incentivo all'esodo si atteggia come una quaestio voluntatis (Cass., sez. lav., 9 agosto 2022, n. 24538 e n. 24535, proprio in tema d'incentivo all'esodo dei giornalisti). La necessaria disamina «sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e dunque neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria» (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13467). L'indagine demandata al giudice di merito si sostanzia in un apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, che deve approfondire la «effettiva natura» di tali erogazioni, al di là del nome adoperato dalle parti (Cass., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13057). Si dibatte, dunque, d'interpretazione del contratto, di una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, che si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. lav., 4 aprile 2022, n. 10745, e Cass., sez. III, 14 luglio 2016, n. 14355). La ricostruzione della volontà dei contraenti operata dal giudice di merito si sottrae, invece, al sindacato di legittimità, quando rappresenti una delle possibili e plausibili interpretazioni. Non è necessario, invero, che si tratti dell'unica interpretazione possibile o di quella migliore in astratto (fra le molte, Cass., sez. II, 7 dicembre 2022, n. 35972). 4.- La Corte d'appello di Roma ha evidenziato che l'odierna ricorrente non ha dimostrato che rappresentino incentivi all'esodo le somme corrisposte ai lavoratori. Tale natura, contestata dall'INPGI, è contraddetta dal tenore testuale degli accordi conclusi. La Corte territoriale muove dal rilievo che l'esenzione contributiva ri 4 i si estende a tutte quelle attribuzioni patrimoniali che trovan giustificazione causale nella cessazione anticipata del rapporto di lavoro, anche quando si affianchino ad una rinuncia «funzionale all'attuazione (ed al rafforzamento) del programma negoziale che la legge vuole lasciare libero da pesi contributivi» (pagina 3 della sentenza). Non beneficiano dell'esenzione le dazioni che remunerino «rinunce ulteriori del lavoratore», con riguardo ad «aspetti retributivi normalmente assoggettati ad imposizione» (la richiamata pagina 3). Nel caso di specie, a fronte di una cessazione anticipata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno accettato l'importo corrisposto dalla società anche a titolo di rinuncia a ogni rivendicazione. La rinuncia ricomprende le pretese a una diversa anzianità, a retribuzioni arretrate di qualsiasi specie, a rimborsi spese, «a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia beneficio in natura, a qualsivoglia indennità anche di cessazione del rapporto, a qualsivoglia danno ex art. 2087, 2103 e 2116 c.c.» (pagina 3). Pertanto, con la sottoscrizione dell'accordo e con l'erogazione di un importo complessivo, che non si può neppure scomporre nelle sue eventuali, distinte, voci, le parti hanno dato atto «dell'estinzione totale di qualsiasi pretesa, di fonte legale o contrattuale, legata ai pregressi rapporti di lavoro» (pagina 3). Alla stregua dell'interpretazione letterale e sistematica delle clausole degli accordi, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che «Le rinunce, cui l'attribuzione patrimoniale è correlata in ciascuno degli accordi conciliativi, non sono dunque affatto di stile, né affatto generiche, e devono ritenersi pienamente efficaci. Esse esorbitano dall'ambito della "chiusura" anticipata del rapporto (ancorché rafforzata dall'impegno a non sovvertire in avvenire un tale esito). Correttamente il Tribunale ha ritenuto [...] che non potesse operare l'invocata esenzione contributiva sulle somme corrispettive, quale che ne fosse l'importo (dalle parti unitariamente imputato, circostanza che preclude ogni possibile interno scorporo)» (pagine 3 e 4 della sentenza d'appello). La Corte di merito condivide, in ultima analisi, il giudizio del Tribunale, che a sua volta aveva negato il diritto all'esenzione sulla scorta di una duplice giustificazione: in primo luogo, gli accordi conciliativi erano stati stipulati dopo la cessazione del rapporto di lavoro; inoltre, le somme erano state corrisposte anche in vista di ulteriori rinunce dei lavoratori ai diritti sorti in relazione ai pregressi rapporti (pagina 2 della sentenza). 5.— La sentenza impugnata non muove da una nozione indebitamente restrittiva degli incentivi all'esodo, ma richiede, in consonanza con la legge e con l'interpretazione costante della giurisprudenza di questa Corte, una univoca correlazione con la finalità di promuovere la risoluzione consensuale. Finalità che la Corte territoriale ha negato, all'esito di un vaglio accurato degli elementi testuali e sistematici degli accordi stipulati. In linea con i principi di diritto affermati da questa Corte, l'indagine dei giudici d'appello scandaglia l'effettiva natura delle somme erogate, senza arrestarsi alla qualificazione formale prescelta dalle parti. Tale indagine è tanto più necessaria, in ragione dell'incidenza delle pattuizioni sulla posizione di un terzo, l'INPGI, e delle ripercussioni sull'obbligazione contributiva, improntata a una logica pubblicistica e a caratteri d'indisponibilità, impermeabili alle valutazioni di mera convenienza, tipiche della sfera dell'autonomia privata (in tal senso, pagina 6 del controricorso). L'interpretazione valorizza il dato testuale dell'accordo e pondera l'insieme delle clausole, nella loro connessione, e risponde anche ai canoni dell'art. 1367 cod. civ., che, nel dubbio, impone d'interpretare il contratto o le singole sue clausole nel senso in cui possono produrre qualche effetto, «anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno». I giudici d'appello argomentano che le rinunce alle pretese connesse con la cessazione del rapporto di lavoro non possono essere relegate al rango di mere clausole di stile, in ragione della specificità delle indicazioni racchiuse nel testo contrattuale. Tali rinunce concorrono dunque a qualificare da un punto di vista causale l'accordo concluso. Di recente, questa Corte ha condiviso l'argomentazione, illustrata dai giudici di merito, che «l'incentivazione all'esodo presuppone la libera scelta tra continuare il rapporto di lavoro o risolverlo consensualmente, senza che la somma venga corrisposta in cambio di una rinuncia ad una qualsivoglia pretesa, come è invece nella logica della transazione» (ordinanza n. 24538 del 2022, cit.). 6.- Contro tale motivazione, esente da vizi logici e incentrata sulle risultanze di causa, s'infrangono i motivi di ricorso, che tendono a criticare l'accertamento di fatto compiuto in termini concordi dai giudici di primo grado e d'appello e ad avallare una diversa, in tesi più appagante, interpretazione del dettato negoziale. L'interpretazione, che la parte ricorrente addita come l'unica praticabile (pagina 18 del ricorso), fa leva sull'ampia dizione della legge e sulla qualificazione privilegiata dalle parti. Nessuno degli elementi valorizzati è, tuttavia, risolutivo e vale a connotare come radicalmente implausibile l'esegesi della Corte territoriale. Le finalità perseguite dal legislatore su un piano generale ed astratto devono trovare riscontro nell'accordo concluso dalle parti e devono essere verificate in concreto. Verifica con la quale la Corte i d'appello si è cimentata. Quanto alla qualificazione data ex professo dalle parti, non è invalicabile, giacché dev'essere ponderata unitamente agli altri elementi e non dispensa il giudice dal vagliare l'autentica natura delle dazioni. Vaglio che la Corte territoriale non ha tralasciato, superando, con motivato apprezzamento, la denominazione formale assegnata dall'accordo. Al fine di superare le contestazioni mosse dall'Istituto previdenziale, la parte deve fornire una prova rigorosa della correlazione delle somme corrisposte con l'incentivo all'esodo, così da beneficiare di un'esenzione dalla contribuzione che si atteggia pur sempre come fattispecie eccezionale. Tale prova si può trarre dall'anteriorità della dazione o da altri elementi gravi, precisi e concordanti. Le critiche della parte ricorrente, lungi dal porre in risalto tali elementi circostanziati e dall'inquadrare la vicenda controversa nelle sue coordinate di fatto (pagine 1 e 2 della memoria illustrativa dell'INPGI), si collocano su un versante più generale, che attiene alle finalità della legge, e pongono l'accento su elementi di per sé non dirimenti, come la qualificazione formale delle erogazioni. All'apprezzamento della Corte d'appello, che ha affermato il carattere vincolante delle previsioni abdicative e su queste basi ha escluso la precipua finalità d'incentivo all'esodo, la società ricorrente contrappone una diversa interpretazione, che svaluta tali clausole e le degrada a clausole di stile. Questa Corte, proprio in tema d'incentivo all'esodo dei giornalisti, ha già ritenuto inammissibili critiche formulate in termini non dissimili (ordinanza n. 24535 del 2022, cit.). Dietro lo schermo della violazione di legge (primo e secondo motivo) e dei canoni di ermeneutica negoziale (terzo mezzo), le doglianze ambiscono, in ultima analisi, a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti, che orienti in una diversa direzione l'interpretazione del testo negoziale. Coglie dunque nel segno l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla parte controricorrente. 7.- A superare tali profili d'inammissibilità non può indurre il precedente di questa Corte, richiamato con dovizia di riferimenti nella memoria illustrativa della parte ricorrente (Cass., sez. lav., 20 luglio 2020, n. 15411). La pronuncia citata si limita a dichiarare inammissibile il motivo di ricorso volto a contestare l'interpretazione di una clausola negoziale, che i giudici d'appello hanno ritenuto svincolata da ogni reale volontà dispositiva per la sua genericità, in difetto di questioni ulteriori rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 20). Tali conclusioni non conferiscono in linea generale alle rinunce espresse dal lavoratore il valore di clausole di stile, ma reputano inammissibili le censure sull'interpretazione che i giudici di merito hanno tratteggiato, sulla scorta degli elementi acquisiti in quella particolare controversia. La pronuncia richiamata dalla parte ricorrente, ancorata a una particolare fattispecie, non consente dunque di trarre inferenze di carattere generale. Anche in quel frangente, questa Corte ha ribadito che l'interpretazione di clausole siffatte si configura come una quaestio voluntatis e che «in presenza di un'interpretazione ben plausibile del giudice di merito neppure essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), [non] può darsi ingresso ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694. 8.- Le critiche della società ricorrente non scalfiscono, dunque, l'interpretazione che i giudici d'appello hanno mostrato di prediligere all'esito di una disamina condotta sulle risultanze di causa e in difetto di elementi specifici e pregnanti, atti a indirizzare in una diversa direzione l'attività ermeneutica. Tale interpretazione si rivela plausibile e supera, pertanto, il vaglio demandato a questa Corte, che non si ripromette di esplorare e dunque d'imporre la migliore delle interpretazioni possibili. 9.- In base alle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. 10.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 11.- Poiché il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di