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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 45633/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che non è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le note dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria del P.G., conclude per l'accoglimento del ricorso, adottando i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 30/06/2021 con la quale il Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere di Petra s.r.I., fallita il 13/11/2012, nonché quale socio e presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. s.c.r.I., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché distraeva o, comunque, dissipava i beni della fallita, in quanto, dopo che era stato stipulato un contratto di affitto tra le due società avente a oggetto un ramo di azienda della fallita (afferente al montaggio e allo smontaggio di ponteggi per l'edilizia), accumulava un credito di 186 mila euro per canoni arretrati senza pretenderne il pagamento e, il 12/07/2012, [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava alla somma con risoluzione consensuale del contratto; l'imputato è stato condannato alla pena principale di anni 3 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale, con riguardo alla contestazione del primo comma dell'art. 223

I. fall., anziché del secondo comma, n. 1) o n. 2), dell'art. 223

I. fall., con conseguente vizio di motivazione.

Gli amministratori senza delega di una società non sono punibili per tale qualifica, ma solo in presenza di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, laddove, al contrario, la sentenza impugnata ravvisa la responsabilità dell'imputato per il fatto di essere stato consigliere della fallita.

La Corte di appello fa riferimento al conflitto di interessi in cui si trovava l'imputato, per cui la condanna è intervenuta per la commissione di un fatto o per aver cagionato o contribuito a cagionare il dissesto commettendo un fatto illecito di cui all'art. 2634 cod. civ., sicché si è in presenza di un reato di evento rispetto al quale andava provato il nesso causale tra fatto illecito e dissesto e la volontà dell'imputato di cagionarlo o almeno l'accettazione del relativo rischio.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla consapevolezza della distrazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e al travisamento della prova.

La Corte di appello / ritiene provata la sussistenza del dolo senza dimostrare l'effettiva conoscenza degli specifici fatti pregiudizievoli, per la società che ne avrebbero potuto causare il fallimento, laddove l'autorizzazione al presidente [OSCURATO:PERSONA] per la stipula per il contratto di affitto era intervenuta il 23/12/2009, ma era stata ugualmente concessa per il contratto di modifica del 16/03/2012, fatto trascurato dalla sentenza impugnata, la cui valutazione avrebbe convinto che il contratto di affitto aveva lo scopo di finanziare Petra s.r.I., che la riduzione delle pretese del canone originario teneva conto della sostenibilità dell'operazione e che il credito vantato ad aprile 2012 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava in realtà a circa 43 mila euro, ossia a una somma trascurabile.

La risoluzione del contratto è intervenuta senza autorizzazione palese del c.d,a., senza pretendere somme reciprocamente e solo quattro mesi dopo la modifica dell'atto di affitto, ma ciò è dipeso dalla riconosciuta iniquità del contratto originario e alla plausibile causa che [OSCURATO:SOCIETA]. non riuscisse più a finanziare Petra.

La sentenza impugnata è viziata per disparità di trattamento tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e altri consiglieri del c.d.a. di Petra esclusi dalla contestazione. laddove il fatto che [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse [OSCURATO:SOCIETA]. vale solo a evidenziare la consapevolezza di quest'ultima società, non quella di Petra, mentre nessuna motivazione riguarda il ruolo di extraneus dell'imputato al fine di valutarne l'apporto alla causazione del reato

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta, in quanto non vi è prova che i beni strumentali siano rimasti in dotazione di [OSCURATO:SOCIETA]., posto che, nel contratto di risoluzione, le parti si danno atto della già avvenuta reimmissione di Petra nel possesso dell'azienda affittata e che non è stata considerata la testimonianza del curatore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso di non essere in grado di affermare che tali siano ancora della disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA].

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione relativamente al riconoscimento del danno a favore della parte civile.

3. Con ordinanza del 20/02/2023, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che dalle verifiche della cancellaria risulta che, in violazione dell'art. 24, comma 6 -sexies, della legge n. 176 del 2020, il ricorso e l'annessa procura non sono firmati digitalmente.

4. Anche avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - errata applicazione dell'art. 24, commi 6 -bis, 6 -sexies e 6 -septies della legge n. 176 del 2020 e vizi di motivazione.

Il ricorso è stato sottoscritto digitalmente il 27/01/2023 e nella stessa data venne tempestivamente depositato per la Corte di appello.

Risulta un successivo deposito del 07/02/2023, ma esso è stato sollecitato dalla cancelleria ricevente che, nella data anteriore, non era riuscita a verificare la sottoscrizione dell'atto, sicché in questa seconda data è stato solo re-inviato l'atto già depositato, laddove la procura - peraltro superflua risultando il difensore già procuratore per il ricorso per cassazione - non rientra tra i documenti menzionati dalle norme richiamate.

5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note (con vari allegati), con le quali, in replica alla requisitoria del P.G., conclude per l'accoglimento del ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - impugnabile giusta il richiamo da parte dell'art. 24, comma 6-sexies, della legge n. 176 del 2020 all'art. 591 cod. proc. pen., il cui comma 3 stabilisce che l'ordinanza di inammissibilità è soggetta a ricorso per cassazione - è illegittima e deve essere annullata senza rinvio.

Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: all'interno di una cartellina recante la dicitura «Ricorso telematico Imp.

N. 132/2023 [OSCURATO:PERSONA] N2022/001351 [OSCURATO:PERSONA] Data depositato imp. [OSCURATO:DATA_NASCITA]», si rinviene una copia del ricorso sottoscritto digitalmente e recante la data 27.01.2023, l'orario 10:16:41 e la formula GMT+000; all'interno di una seconda cartellina recante la dicitura «Ricorso telematico Imp.

N. 132/2023 [OSCURATO:PERSONA] N2022/001351 [OSCURATO:PERSONA] Data depositato imp. [OSCURATO:DATA_NASCITA]», si rinviene una copia del ricorso sottoscritto digitalmente e recante le medesime indicazioni (data, orario, formula) di cui al ricorso posto nella prima cartellina.

L'identità dei due atti - non oggetto di disamina da parte della Corte di appello - rende ragione della fondatezza della tesi difensiva, tanto più che la giurisprudenza di questa Corte già conosce casi in cui un ricorso prima facie ritenuto non recante la sottoscrizione digitale è stato invece qualificato come regolarmente sottoscritto (cfr. Sez. 6, n. 19273 del 20/04/2022, Sun, Rv.283160 - 01).

D'altra parte, il difensore ha allegato una mail del 07/02/2023 indirizzata alla Cancelleria della Corte di appello di Firenze (anch'essa non esaminata, pur essendo agli atti) nella quale dando seguito alla telefonata "ricevuta" in pari data, inviava nuovamente il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con report della firma digitale: anche tale atto, in linea con le deduzioni del ricorrente, non ha formato oggetto di valutazione in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto alla procura speciale, la stessa non è ricompresa dall'art. 24, comma 6-sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 tra gli atti la cui mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Pertanto, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve essere annullata senza rinvio e deve procedersi all'esame del ricorso, che non merita accoglimento.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per una più lineare disamina delle doglianze, non sono fondati.

2.1. Muovendo dalla questione della qualificazione del fatto, la tesi del ricorrente, secondo cui nel caso di specie non sarebbe configurabile la bancarotta per distrazione o dissipazione, non è fondata, pur presentando un profilo di inammissibilità collegato al carattere perplesso del duplice, indistinto riferimento alle fattispecie di cui ai numeri 1) o 2) del secondo comma dell'art. 223

I. fall.

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (così come quella documentale: artt. 216 e 223, comma primo,

I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223, comma secondo, n. 2,

I. fall. (ma lo stesso rilievo vale per la fattispecie di cui al n. 1 della citata disposizione) hanno ambiti diversi, in quanto il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, mentre il secondo, invece, concerne condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, sicché, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta fraudolenta patrimoniale, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247).

Il principio di diritto richiamato rende ragione dell'infondatezza della tesi del ricorrente, infondatezza non smentita dai vari riferimenti del ricorso alla situazione di conflitto di interessi in cui versava l'imputato, allo stesso tempo, amministratore (sia pure senza deleghe) di [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare dal ramo d'azienda ceduto in affitto) e socio e presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria del ramo di azienda per un canone mai corrisposto): riferimenti, questi, che, nell'economia del discorso giustificativo della sentenza impugnata, assumono valenza di "indice di fraudolenza", in quanto espressivi di cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Il ricorso sottolinea poi, nel corpo del secondo motivo, che il contratto di affitto aveva lo scopo di finanziare Petra s.r.I., ma, come puntualmente replicato dal giudice di appello, non risultano pagati i prospettati "finanziamenti", ossia i canoni per l'affitto dell'azienda a favore della fallita e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma,

I. fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232).

Rilievi, questi, validi a fortiori per l'atto abdicativo con il quale la fallita ha, infine, rinunciato al credito per la somma residua stabilita con l'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinuncia icasticamente definita dal giudice di appello «tombale».

2.2. Il ricorso insiste poi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore senza deleghe della fallita, lamentando l'asserita mancanza di "segnali d'allarme" del fatto illecito.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha sottolineato la duplice veste che ha connotato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda de qua, ossia non solo componente - sia pure senza deleghe - del c.d.a. di Petra, ma anche presidente - e soggetto concretamente stipulante il negozio - di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia della società beneficiaria del contratto di affitto e di tutte le vicende che ne sono conseguite (mancato pagamento de canoni, etc.).

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'amministratore privo di delega, è necessario che emerga la prova dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento (ex plurimis, Sez. 5, n.(47- 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04): prova dell'uno e dell'altro elemento che la Corte distrettuale argomenta, in termini all'evidenza esenti da vizi logici, valorizzando, appunto, la duplice veste indicata, tanto più, sottolinea il giudice di appello, che ben nota era la situazione patrimoniale e debitoria della fallita.

Le ulteriori deduzioni articolate con il secondo motivo - l'autorizzazione a Gheli per la stipula e la modifica del contratto di affitto (ma non per la rinuncia), l'iniquità del contratto originario (che muove del rilievo, come si è visto manifestamente infondato, che la causa del contratto fosse il "finanziamento della fallita) - sono del tutto inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata.

Quanto a quella che la sentenza impugnata definisce come la diversificazione tra la posizione dell'imputato e quella degli altri componenti del c.d.a. della fallita, la Corte distrettuale, rimarcata la vaghezza e genericità della doglianza, ha evidenziato che solo [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato materialmente alla stipula dei vari contratti, essendo coinvolto nelle compagini societarie delle due "controparti": rilievo, questo, che rende ragione della piena consapevolezza di tutti i fatti distrattivi, dalla mancata corresponsione dei canoni alla risoluzione "tombale" del contratto.

3. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

Premesso che già la sentenza di primo grado aveva rilevato che, inspiegabilmente, Petra non era rientrata in possesso dei propri beni, l'atto di appello non articolava specifiche censure al riguardo, sicché il motivo risulta del tutto inedito.

Peraltro, il riferimento del giudice di appello alla sparizione dei beni della fallita è, nell'economia del discorso giustificativo, del tutto periferico, sicché la doglianza - comunque articolata in termini affatto aspecifici - è manifestamente inidonea a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento.

Il ricorso insiste sulla prospettazione del contratto come funzionale al già esaminato "finanziamento", il che già rende manifestamente infondata la censura.

In ogni caso, la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni della conferma della statuizione del giudice di primo grado (esaminando anche la transazione intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il fallimento Petra e rimarcandone l'estraneità dell'oggetto rispetto ai alla condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA]), con motivazione non scalfita dalle censure del ricorrente.5.

Pertanto, l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello di Firenze del 20/02/2023 deve essere annullata senza rinvio, mentre il ricorso avverso la sentenza della medesima Corte del 23/06/2022 deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative a tale ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che non è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le note dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alla requisitoria del P.G., conclude per l'accoglimento del ricorso, adottando i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 30/06/2021 con la quale il Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere di Petra s.r.I., fallita il 13/11/2012, nonché quale socio e presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. s.c.r.I., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché distraeva o, comunque, dissipava i beni della fallita, in quanto, dopo che era stato stipulato un contratto di affitto tra le due società avente a oggetto un ramo di azienda della fallita (afferente al montaggio e allo smontaggio di ponteggi per l'edilizia), accumulava un credito di 186 mila euro per canoni arretrati senza pretenderne il pagamento e, il 12/07/2012, [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava alla somma con risoluzione consensuale del contratto; l'imputato è stato condannato alla pena principale di anni 3 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale, con riguardo alla contestazione del primo comma dell'art. 223 I. fall., anziché del secondo comma, n. 1) o n. 2), dell'art. 223 I. fall., con conseguente vizio di motivazione. Gli amministratori senza delega di una società non sono punibili per tale qualifica, ma solo in presenza di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, laddove, al contrario, la sentenza impugnata ravvisa la responsabilità dell'imputato per il fatto di essere stato consigliere della fallita. La Corte di appello fa riferimento al conflitto di interessi in cui si trovava l'imputato, per cui la condanna è intervenuta per la commissione di un fatto o per aver cagionato o contribuito a cagionare il dissesto commettendo un fatto illecito di cui all'art. 2634 cod. civ., sicché si è in presenza di un reato di evento rispetto al quale andava provato il nesso causale tra fatto illecito e dissesto e la volontà dell'imputato di cagionarlo o almeno l'accettazione del relativo rischio. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla consapevolezza della distrazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e al travisamento della prova. La Corte di appello / ritiene provata la sussistenza del dolo senza dimostrare l'effettiva conoscenza degli specifici fatti pregiudizievoli, per la società che ne avrebbero potuto causare il fallimento, laddove l'autorizzazione al presidente [OSCURATO:PERSONA] per la stipula per il contratto di affitto era intervenuta il 23/12/2009, ma era stata ugualmente concessa per il contratto di modifica del 16/03/2012, fatto trascurato dalla sentenza impugnata, la cui valutazione avrebbe convinto che il contratto di affitto aveva lo scopo di finanziare Petra s.r.I., che la riduzione delle pretese del canone originario teneva conto della sostenibilità dell'operazione e che il credito vantato ad aprile 2012 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava in realtà a circa 43 mila euro, ossia a una somma trascurabile. La risoluzione del contratto è intervenuta senza autorizzazione palese del c.d,a., senza pretendere somme reciprocamente e solo quattro mesi dopo la modifica dell'atto di affitto, ma ciò è dipeso dalla riconosciuta iniquità del contratto originario e alla plausibile causa che [OSCURATO:SOCIETA]. non riuscisse più a finanziare Petra. La sentenza impugnata è viziata per disparità di trattamento tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e altri consiglieri del c.d.a. di Petra esclusi dalla contestazione. laddove il fatto che [OSCURATO:PERSONA] rappresentasse [OSCURATO:SOCIETA]. vale solo a evidenziare la consapevolezza di quest'ultima società, non quella di Petra, mentre nessuna motivazione riguarda il ruolo di extraneus dell'imputato al fine di valutarne l'apporto alla causazione del reato 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta, in quanto non vi è prova che i beni strumentali siano rimasti in dotazione di [OSCURATO:SOCIETA]., posto che, nel contratto di risoluzione, le parti si danno atto della già avvenuta reimmissione di Petra nel possesso dell'azienda affittata e che non è stata considerata la testimonianza del curatore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ammesso di non essere in grado di affermare che tali siano ancora della disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione relativamente al riconoscimento del danno a favore della parte civile. 3. Con ordinanza del 20/02/2023, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che dalle verifiche della cancellaria risulta che, in violazione dell'art. 24, comma 6 -sexies, della legge n. 176 del 2020, il ricorso e l'annessa procura non sono firmati digitalmente. 4. Anche avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - errata applicazione dell'art. 24, commi 6 -bis, 6 -sexies e 6 -septies della legge n. 176 del 2020 e vizi di motivazione. Il ricorso è stato sottoscritto digitalmente il 27/01/2023 e nella stessa data venne tempestivamente depositato per la Corte di appello. Risulta un successivo deposito del 07/02/2023, ma esso è stato sollecitato dalla cancelleria ricevente che, nella data anteriore, non era riuscita a verificare la sottoscrizione dell'atto, sicché in questa seconda data è stato solo re-inviato l'atto già depositato, laddove la procura - peraltro superflua risultando il difensore già procuratore per il ricorso per cassazione - non rientra tra i documenti menzionati dalle norme richiamate. 5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note (con vari allegati), con le quali, in replica alla requisitoria del P.G., conclude per l'accoglimento del ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - impugnabile giusta il richiamo da parte dell'art. 24, comma 6-sexies, della legge n. 176 del 2020 all'art. 591 cod. proc. pen., il cui comma 3 stabilisce che l'ordinanza di inammissibilità è soggetta a ricorso per cassazione - è illegittima e deve essere annullata senza rinvio. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: all'interno di una cartellina recante la dicitura «Ricorso telematico Imp. N. 132/2023 [OSCURATO:PERSONA] N2022/001351 [OSCURATO:PERSONA] Data depositato imp. [OSCURATO:DATA_NASCITA]», si rinviene una copia del ricorso sottoscritto digitalmente e recante la data 27.01.2023, l'orario 10:16:41 e la formula GMT+000; all'interno di una seconda cartellina recante la dicitura «Ricorso telematico Imp. N. 132/2023 [OSCURATO:PERSONA] N2022/001351 [OSCURATO:PERSONA] Data depositato imp. [OSCURATO:DATA_NASCITA]», si rinviene una copia del ricorso sottoscritto digitalmente e recante le medesime indicazioni (data, orario, formula) di cui al ricorso posto nella prima cartellina. L'identità dei due atti - non oggetto di disamina da parte della Corte di appello - rende ragione della fondatezza della tesi difensiva, tanto più che la giurisprudenza di questa Corte già conosce casi in cui un ricorso prima facie ritenuto non recante la sottoscrizione digitale è stato invece qualificato come regolarmente sottoscritto (cfr. Sez. 6, n. 19273 del 20/04/2022, Sun, Rv.283160 - 01). D'altra parte, il difensore ha allegato una mail del 07/02/2023 indirizzata alla Cancelleria della Corte di appello di Firenze (anch'essa non esaminata, pur essendo agli atti) nella quale dando seguito alla telefonata "ricevuta" in pari data, inviava nuovamente il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con report della firma digitale: anche tale atto, in linea con le deduzioni del ricorrente, non ha formato oggetto di valutazione in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto alla procura speciale, la stessa non è ricompresa dall'art. 24, comma 6-sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 tra gli atti la cui mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Pertanto, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve essere annullata senza rinvio e deve procedersi all'esame del ricorso, che non merita accoglimento. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per una più lineare disamina delle doglianze, non sono fondati. 2.1. Muovendo dalla questione della qualificazione del fatto, la tesi del ricorrente, secondo cui nel caso di specie non sarebbe configurabile la bancarotta per distrazione o dissipazione, non è fondata, pur presentando un profilo di inammissibilità collegato al carattere perplesso del duplice, indistinto riferimento alle fattispecie di cui ai numeri 1) o 2) del secondo comma dell'art. 223 I. fall. In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (così come quella documentale: artt. 216 e 223, comma primo, I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. (ma lo stesso rilievo vale per la fattispecie di cui al n. 1 della citata disposizione) hanno ambiti diversi, in quanto il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, mentre il secondo, invece, concerne condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, sicché, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta fraudolenta patrimoniale, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247). Il principio di diritto richiamato rende ragione dell'infondatezza della tesi del ricorrente, infondatezza non smentita dai vari riferimenti del ricorso alla situazione di conflitto di interessi in cui versava l'imputato, allo stesso tempo, amministratore (sia pure senza deleghe) di [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare dal ramo d'azienda ceduto in affitto) e socio e presidente del c.d.a. di [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria del ramo di azienda per un canone mai corrisposto): riferimenti, questi, che, nell'economia del discorso giustificativo della sentenza impugnata, assumono valenza di "indice di fraudolenza", in quanto espressivi di cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il ricorso sottolinea poi, nel corpo del secondo motivo, che il contratto di affitto aveva lo scopo di finanziare Petra s.r.I., ma, come puntualmente replicato dal giudice di appello, non risultano pagati i prospettati "finanziamenti", ossia i canoni per l'affitto dell'azienda a favore della fallita e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma, I. fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232). Rilievi, questi, validi a fortiori per l'atto abdicativo con il quale la fallita ha, infine, rinunciato al credito per la somma residua stabilita con l'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rinuncia icasticamente definita dal giudice di appello «tombale». 2.2. Il ricorso insiste poi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore senza deleghe della fallita, lamentando l'asserita mancanza di "segnali d'allarme" del fatto illecito. Al riguardo, la sentenza impugnata ha sottolineato la duplice veste che ha connotato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda de qua, ossia non solo componente - sia pure senza deleghe - del c.d.a. di Petra, ma anche presidente - e soggetto concretamente stipulante il negozio - di [OSCURATO:SOCIETA]., ossia della società beneficiaria del contratto di affitto e di tutte le vicende che ne sono conseguite (mancato pagamento de canoni, etc.). Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'amministratore privo di delega, è necessario che emerga la prova dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento (ex plurimis, Sez. 5, n.(47- 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04): prova dell'uno e dell'altro elemento che la Corte distrettuale argomenta, in termini all'evidenza esenti da vizi logici, valorizzando, appunto, la duplice veste indicata, tanto più, sottolinea il giudice di appello, che ben nota era la situazione patrimoniale e debitoria della fallita. Le ulteriori deduzioni articolate con il secondo motivo - l'autorizzazione a Gheli per la stipula e la modifica del contratto di affitto (ma non per la rinuncia), l'iniquità del contratto originario (che muove del rilievo, come si è visto manifestamente infondato, che la causa del contratto fosse il "finanziamento della fallita) - sono del tutto inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. Quanto a quella che la sentenza impugnata definisce come la diversificazione tra la posizione dell'imputato e quella degli altri componenti del c.d.a. della fallita, la Corte distrettuale, rimarcata la vaghezza e genericità della doglianza, ha evidenziato che solo [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato materialmente alla stipula dei vari contratti, essendo coinvolto nelle compagini societarie delle due "controparti": rilievo, questo, che rende ragione della piena consapevolezza di tutti i fatti distrattivi, dalla mancata corresponsione dei canoni alla risoluzione "tombale" del contratto. 3. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Premesso che già la sentenza di primo grado aveva rilevato che, inspiegabilmente, Petra non era rientrata in possesso dei propri beni, l'atto di appello non articolava specifiche censure al riguardo, sicché il motivo risulta del tutto inedito. Peraltro, il riferimento del giudice di appello alla sparizione dei beni della fallita è, nell'economia del discorso giustificativo, del tutto periferico, sicché la doglianza - comunque articolata in termini affatto aspecifici - è manifestamente inidonea a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Il ricorso insiste sulla prospettazione del contratto come funzionale al già esaminato "finanziamento", il che già rende manifestamente infondata la censura. In ogni caso, la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni della conferma della statuizione del giudice di primo grado (esaminando anche la transazione intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il fallimento Petra e rimarcandone l'estraneità dell'oggetto rispetto ai alla condotta illecita ascritta a [OSCURATO:PERSONA]), con motivazione non scalfita dalle censure del ricorrente.5. Pertanto, l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello di Firenze del 20/02/2023 deve essere annullata senza rinvio, mentre il ricorso avverso la sentenza della medesima Corte del 23/06/2022 deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative a tale ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio
Decreto Cassazione n. 45633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris