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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 1978

Cassazione n. 46893/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1978 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] àkm.rdi; ;43.,(AkAm;Avh,,Z„ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Trieste, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il G.u.p. in sede, che procedeva nei confronti dell'imputato per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva respinto la richiesta del Karim di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione.

A ragione del rigetto dell'appello, il Tribunale - dopo aver ricordato che nel provvedimento impugnato si era rilevata l'insussistenza di elementi di novità tali da poter fondare una rivisitazione del quadro cautelare- osservava che l'istanza ripeteva sostanzialmente altra analoga, pure respinta in sede di appello con ordinanza del 26 maggio 2020, alla quale poteva farsi integrale riferimento.

E non poteva ritenersi significativa l'unica circostanza addotta come novum dalla difesa, relativa alle dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 5 ottobre 2020, che si inserivano nel contesto di un'istruttoria in corso da valutare ad opera del giudice del merito all'esito del suo completamento.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidivazione.

La nuova richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva osservato come il ricorrente non avesse introdotto temi di novità, rispetto a quelli già scrutinati.

E, viceversa, con la domanda presentata era stata richiesta la rivalutazione delle esigenze cautelari che si assumevano non più esistenti o, comunque, affievolite.

Il novum si incentrava sulla notifica del decreto che aveva disposto il giudizio il 6 maggio 2020.

L'atto di impulso processuale aveva rappresentato per il ricorrente una transizione, dal momento che nessuna delle emergenze investigative aveva trovato supporto, pur trattandosi di elementi sulla scorta dei quali era stata disposta la misura di massimo rigore.

In primo luogo era risultato indimostrato l'aspetto dei saldi collegamenti con organizzazioni criminali che avevano inizialmente indotto il Giudice per le indagini preliminari ad assumere la misura.

Questo dato era rimasto ai margini della congettura.

Il profilo della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari era privo di un'analisi approfondita, alla luce del periodo di tempo decorso dall'arresto avvenuto il 30 ottobre 2019.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. L'ordinanza impugnata ha rimarcato come l'unico aspetto di teorica novità fosse rappresentato dall'esame reso dall'imputato, il quale per la prima volta, e solo all'udienza del 5 ottobre 2020, aveva reso la propria versione dei fatti, e dall'approfondimento istruttorio disposto dal G.u.p. che aveva proceduto all'escussione dei verbalizzanti e al conferimento di incarico peritale avente ad oggetto l'estrazione dei contenuti del cellulare sequestrato al Karim all'atto dell'arresto, per verificarli in relazione all'ipotesi di accusa e alla versione dell'imputato.

Sicché i rilievi critici, peraltro genericamente delineati nell'atto di appello, si risolvevano in una sostanziale anticipazione dei possibili esiti del giudizio di merito, nella soggettiva e stimata previsione dell'esito favorevole all'imputato delle integrazioni istruttorie disposte nel giudizio abbreviato.

3. Tanto posto l'incidenza dell'assunto difensivo sul quadro indiziario è una questione di fatto, che non solo non compete alla Corte di legittimità valutare, ma che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto non apprezzabile al di fuori del contesto dei risultati raggiunti dagli approfondimenti istruttori ancora in corso.

E per il resto le censure sono generiche, non evidenziando aspetti ulteriori capaci di superare la preclusione discendente dal recente analogo provvedimento di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura.

3.1. Improponibili sono, dunque, le deduzioni con cui il ricorrente pretende di sollecitare una lettura del quadro indiziario, nel senso auspicato, direttamente dalla Corte di cassazione, mentre è all'evidenza insussistente il denunziato vizio di motivazione, avendo il Tribunale stimato immutato, concreto ed attuale il pericolo di recidiva, già ritenuto dimostrato dalle concrete modalità del fatto, non risultando acquisiti elementi ulteriori e tali da poter fondare un'interpretazione diversa del viaggio effettuato dal Karim verso Trieste, ove era stato tratto in arresto alla guida di un furgone con a bordo dodici cittadini della sua stessa nazionalità, privi di titoli per l'ingresso o la permanenza sul territorio nazionale o in area Schengen.

La distanza di circa 800 chilometri tra il luogo dell'arresto e la città di residenza dell'imputato (Wiesloch); il numero dei soggetti trasportati;l'assenza di legami di parentela con i connazionali, dei quali non erano state indicate le generalità né altrimenti l'identità; il rinvenimento nella disponibilità del prevenuto della somma di euro 4.000, inducevano a negare il carattere di occasionalità e di estemporaneità della condotta e a ritenere, invece, che essa si inquadrasse in un contesto di stabili collegamenti con la criminalità che si occupava di traffico siffatto.

E del resto, anche ammesso che una parte del denaro in possesso del ricorrente fosse quella che egli aveva asseritannente prelevato il giorno prima in Germania, beneficiando di un sussidio di 4.000 euro al mese, (per carenza occupazionale e numero di soggetti che componevano la famiglia), il Tribunale ha ritenuto che la somma di denaro e la presenza a Trieste fossero, comunque, aspetti in stretto collegamento.

Karim, in altri termini, si è spiegato, non aveva motivo di trattenersi in un'area geografica così distante dal luogo di residenza.

Unica ragione plausibile era quella di accompagnare i soggetti privi di permesso di soggiorno, che aveva prelevato, dopo una programmazione del viaggio stesso con altri soggetti, dediti a quel tipo di attività e con i quali egli aveva stabili contatti.

L'assenza di legami parentali o di altro tipo con i soggetti trasportati escludeva, poi, che il viaggio intrapreso fosse stato effettuato senza una contropartita economica.

3.2. Le questioni riproposte col ricorso tendono, dunque, alla rivalutazione del materiale già esaminato e sono, in definitiva, volte a ottenere dalla Corte di legittimità uno scrutinio del quadro cautelare stesso e dell'adeguatezza della misura assunta, mantenuta e motivata con un incedere argomentativo privo di aspetti di manifesta illogicità.

Con riferimento al tema cautelare non risultano, pertanto, sviluppati argomenti decisivi e pretermessi dai giudici di appello nella valutazione operata.

Il mero decorso del tempo trascorso dall'adozione del presidio cautelare, allo stato, ha valore neutro, là dove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (Sez. 4, 13895 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278866; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949, secondo cui: in tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare.).

Né si può ritenere che la fase del passaggio al giudizio abbia indotto modifiche sostanziali nel quadro connesso alle esigenze anzidette, trattandosi di un dato strutturalmente necessario all'accertamento penale e di una transizione che non è in grado di disarticolare il ragionamento inizialmente seguito, in via logica, e finalizzato ad escludere una condotta occasionale e a confermare i collegamenti con un apparato che, piuttosto, si interessava della introduzione illegale dei clandestini nel territorio comunitario.

Non è, pertanto, emerso alcun elemento idoneo a smentire la piattaforma a carico, né il ragionamento che aveva indotto all'applicazione della misura di maggior rigore.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc., pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in - ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

3.000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà deVl, ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma, 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1978 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] àkm.rdi; ;43.,(AkAm;Avh,,Z„ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Trieste, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il G.u.p. in sede, che procedeva nei confronti dell'imputato per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva respinto la richiesta del Karim di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione. A ragione del rigetto dell'appello, il Tribunale - dopo aver ricordato che nel provvedimento impugnato si era rilevata l'insussistenza di elementi di novità tali da poter fondare una rivisitazione del quadro cautelare- osservava che l'istanza ripeteva sostanzialmente altra analoga, pure respinta in sede di appello con ordinanza del 26 maggio 2020, alla quale poteva farsi integrale riferimento. E non poteva ritenersi significativa l'unica circostanza addotta come novum dalla difesa, relativa alle dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 5 ottobre 2020, che si inserivano nel contesto di un'istruttoria in corso da valutare ad opera del giudice del merito all'esito del suo completamento. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidivazione. La nuova richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva osservato come il ricorrente non avesse introdotto temi di novità, rispetto a quelli già scrutinati. E, viceversa, con la domanda presentata era stata richiesta la rivalutazione delle esigenze cautelari che si assumevano non più esistenti o, comunque, affievolite. Il novum si incentrava sulla notifica del decreto che aveva disposto il giudizio il 6 maggio 2020. L'atto di impulso processuale aveva rappresentato per il ricorrente una transizione, dal momento che nessuna delle emergenze investigative aveva trovato supporto, pur trattandosi di elementi sulla scorta dei quali era stata disposta la misura di massimo rigore. In primo luogo era risultato indimostrato l'aspetto dei saldi collegamenti con organizzazioni criminali che avevano inizialmente indotto il Giudice per le indagini preliminari ad assumere la misura. Questo dato era rimasto ai margini della congettura. Il profilo della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari era privo di un'analisi approfondita, alla luce del periodo di tempo decorso dall'arresto avvenuto il 30 ottobre 2019.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. L'ordinanza impugnata ha rimarcato come l'unico aspetto di teorica novità fosse rappresentato dall'esame reso dall'imputato, il quale per la prima volta, e solo all'udienza del 5 ottobre 2020, aveva reso la propria versione dei fatti, e dall'approfondimento istruttorio disposto dal G.u.p. che aveva proceduto all'escussione dei verbalizzanti e al conferimento di incarico peritale avente ad oggetto l'estrazione dei contenuti del cellulare sequestrato al Karim all'atto dell'arresto, per verificarli in relazione all'ipotesi di accusa e alla versione dell'imputato. Sicché i rilievi critici, peraltro genericamente delineati nell'atto di appello, si risolvevano in una sostanziale anticipazione dei possibili esiti del giudizio di merito, nella soggettiva e stimata previsione dell'esito favorevole all'imputato delle integrazioni istruttorie disposte nel giudizio abbreviato. 3. Tanto posto l'incidenza dell'assunto difensivo sul quadro indiziario è una questione di fatto, che non solo non compete alla Corte di legittimità valutare, ma che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto non apprezzabile al di fuori del contesto dei risultati raggiunti dagli approfondimenti istruttori ancora in corso. E per il resto le censure sono generiche, non evidenziando aspetti ulteriori capaci di superare la preclusione discendente dal recente analogo provvedimento di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura. 3.1. Improponibili sono, dunque, le deduzioni con cui il ricorrente pretende di sollecitare una lettura del quadro indiziario, nel senso auspicato, direttamente dalla Corte di cassazione, mentre è all'evidenza insussistente il denunziato vizio di motivazione, avendo il Tribunale stimato immutato, concreto ed attuale il pericolo di recidiva, già ritenuto dimostrato dalle concrete modalità del fatto, non risultando acquisiti elementi ulteriori e tali da poter fondare un'interpretazione diversa del viaggio effettuato dal Karim verso Trieste, ove era stato tratto in arresto alla guida di un furgone con a bordo dodici cittadini della sua stessa nazionalità, privi di titoli per l'ingresso o la permanenza sul territorio nazionale o in area Schengen. La distanza di circa 800 chilometri tra il luogo dell'arresto e la città di residenza dell'imputato (Wiesloch); il numero dei soggetti trasportati;l'assenza di legami di parentela con i connazionali, dei quali non erano state indicate le generalità né altrimenti l'identità; il rinvenimento nella disponibilità del prevenuto della somma di euro 4.000, inducevano a negare il carattere di occasionalità e di estemporaneità della condotta e a ritenere, invece, che essa si inquadrasse in un contesto di stabili collegamenti con la criminalità che si occupava di traffico siffatto. E del resto, anche ammesso che una parte del denaro in possesso del ricorrente fosse quella che egli aveva asseritannente prelevato il giorno prima in Germania, beneficiando di un sussidio di 4.000 euro al mese, (per carenza occupazionale e numero di soggetti che componevano la famiglia), il Tribunale ha ritenuto che la somma di denaro e la presenza a Trieste fossero, comunque, aspetti in stretto collegamento. Karim, in altri termini, si è spiegato, non aveva motivo di trattenersi in un'area geografica così distante dal luogo di residenza. Unica ragione plausibile era quella di accompagnare i soggetti privi di permesso di soggiorno, che aveva prelevato, dopo una programmazione del viaggio stesso con altri soggetti, dediti a quel tipo di attività e con i quali egli aveva stabili contatti. L'assenza di legami parentali o di altro tipo con i soggetti trasportati escludeva, poi, che il viaggio intrapreso fosse stato effettuato senza una contropartita economica. 3.2. Le questioni riproposte col ricorso tendono, dunque, alla rivalutazione del materiale già esaminato e sono, in definitiva, volte a ottenere dalla Corte di legittimità uno scrutinio del quadro cautelare stesso e dell'adeguatezza della misura assunta, mantenuta e motivata con un incedere argomentativo privo di aspetti di manifesta illogicità. Con riferimento al tema cautelare non risultano, pertanto, sviluppati argomenti decisivi e pretermessi dai giudici di appello nella valutazione operata. Il mero decorso del tempo trascorso dall'adozione del presidio cautelare, allo stato, ha valore neutro, là dove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (Sez. 4, 13895 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278866; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949, secondo cui: in tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare.). Né si può ritenere che la fase del passaggio al giudizio abbia indotto modifiche sostanziali nel quadro connesso alle esigenze anzidette, trattandosi di un dato strutturalmente necessario all'accertamento penale e di una transizione che non è in grado di disarticolare il ragionamento inizialmente seguito, in via logica, e finalizzato ad escludere una condotta occasionale e a confermare i collegamenti con un apparato che, piuttosto, si interessava della introduzione illegale dei clandestini nel territorio comunitario. Non è, pertanto, emerso alcun elemento idoneo a smentire la piattaforma a carico, né il ragionamento che aveva indotto all'applicazione della misura di maggior rigore. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc., pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in - ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà deVl, ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma, 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di
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