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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 765/2026

ECLI:EU:C:2026:605
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0363 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Elenchi di persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criterio di inserimento in tali elenchi legato al vantaggio tratto dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o al sostegno di quest’ultimo – Mantenimento del nome della ricorrente in tali elenchi – Società bielorussa attiva nel settore della promozione e della costruzione immobiliari – Motivi del mantenimento dell’inserimento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Dies a quo – Comunicazione delle misure restrittive in questione agli avvocati della ricorrente – Irricevibilità del ricorso per tardività – Esame nel merito del ricorso per motivi di buona amministrazione della giustizia – Motivo di impugnazione vertente su errori di valutazione che viziano i motivi del mantenimento dell’inserimento» Nella causa C‑363/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 maggio 2025,

[OSCURATO:PERSONA] IOOO

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Bielorussia), rappresentata da M. Birdling, BL, M. Lester, BL, e K. [OSCURATO:PERSONA], advocaat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da L. Berger e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] IOOO chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑281/23 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2025:315 ), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ( GU 2023, L 61, pag. 41 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina ( GU 2023, L 61, pag. 20 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi del 2023»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L, 2024/769), e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2024/768) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi del 2024»), nelle parti in cui tali quattro atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») la riguardano.

Contesto normativo e fatti 2 Ai fini della presente impugnazione, il contesto fattuale e giuridico della presente causa, come illustrato ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata, può essere riassunto come segue. 3 La presente causa si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea a partire dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani e, a partire dal 2022, anche in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. 4 Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente [OSCURATO:PERSONA] e di determinati funzionari della Bielorussia ( GU 2006, L 134, pag. 1 ), il cui titolo è stato sostituito, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 ( GU 2011, L 161, pag. 1 ), con quello di «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia». 5 Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2012, L 285, pag. 1 ). 6 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione è così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati: a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati; b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati, elencati nell’allegato». 7 L’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 ( GU 2012, L 307, pag. 1 ), rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642 e prevede gli stessi criteri prescritti da quest’ultima disposizione ai fini dell’inserimento negli elenchi di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche, in particolare, il criterio corrispondente al fatto di «sostenere il regime di [OSCURATO:PERSONA]» o di «trarre vantaggio» da tale regime [in prosieguo: il «criterio b)»]. 8 Come risulta dai considerando della decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2020, L 426 I, pag. 14), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2020, L 426 I, pag. 1), nonché dai considerando degli atti controversi, la presente causa è specificamente connessa all’intensificazione della violazione persistente dei diritti umani e della brutale repressione nei confronti degli oppositori del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, le quali sono state giudicate incompatibili con le norme internazionali dall’Unione, nonché al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che è stata giudicata una flagrante violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza di tale Stato. 9 Con la decisione di esecuzione 2020/2130 ed il regolamento di esecuzione 2020/2129, l’entità identificata come «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» è stata inserita negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive contenuti nell’allegato della decisione 2012/642 e nell’allegato I del regolamento n. 765/2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione») per i motivi seguenti: «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia.

La società ha ricevuto lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e commerciali.

I proprietari di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] mantengono strette relazioni con [il presidente [OSCURATO:PERSONA]]. [OSCURATO:PERSONA], nuora del presidente, occupa una posizione di alto livello nella società. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime [del presidente [OSCURATO:PERSONA]], cui fornisce sostegno». 10 Il 25 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/353, che modifica la decisione 2012/642 ( GU 2021, L 68, pag. 189 ), ed il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339, che attua l’articolo 8 bis del regolamento n. 765/2006 ( GU 2021, L 68, pag. 29 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2021»), con i quali l’inserimento dell’entità identificata come «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» negli elenchi in questione è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2022; i motivi che giustificavano tale mantenimento erano analoghi a quelli che avevano giustificato detto inserimento, come ricordati al punto 9 della presente sentenza. 11 Il 24 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/307, che modifica la decisione 2012/642 ( GU 2022, L 46, pag. 97 ), ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300, che attua l’articolo 8 bis del regolamento n. 765/2006 ( GU 2022, L 46, pag. 3 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2022»), con i quali le misure restrittive nei confronti della ricorrente sono state mantenute fino al 28 febbraio 2023 sulla base dei motivi seguenti: «[OSCURATO:PERSONA], in precedenza una controllata di [OSCURATO:PERSONA], è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia.

La società ha ricevuto diritti di sfruttamento per lotti di terreno e sta costruendo il centro multifunzionale “[OSCURATO:PERSONA]”, pubblicizzato dalla società come il maggiore investimento del suo tipo in Europa.

Le persone che rappresenterebbero la [OSCURATO:PERSONA] mantengono strette relazioni con il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nuora del presidente, occupava una posizione di alto livello nella società. [OSCURATO:PERSONA] trae pertanto vantaggio dal regime [del presidente [OSCURATO:PERSONA]], cui fornisce sostegno». 12 La ricorrente ha proposto ricorso contro gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, nei limiti in cui detti atti la riguardavano.

Tale ricorso è stato respinto con la sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ), e non è stato oggetto di impugnazione.

Al punto 79 di detta sentenza, il Tribunale ha concluso, in seguito all’esame dei mezzi di prova prodotti dal Consiglio, che il primo motivo di mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione, secondo il quale la ricorrente è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia che sta costruendo il centro [OSCURATO:PERSONA], da essa pubblicizzato come il maggior investimento del suo tipo in Europa, su lotti di terreno per cui ha ricevuto diritti di sfruttamento e pertanto essa trae vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], cui fornisce sostegno, è suffragato in modo giuridicamente sufficiente. 13 Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi del 2023, con i quali l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2024 per gli stessi motivi che avevano giustificato l’adozione degli atti di mantenimento del 2022, menzionati al punto 11 della presente sentenza. 14 Il 26 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi del 2024, con i quali le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente sono state prorogate fino al 28 febbraio 2025.

In detti atti, il Consiglio ha giustificato la proroga di tali misure per gli stessi motivi enunciati al punto 11 della presente sentenza.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 15 Con atto introduttivo del 23 maggio 2023, come adattato successivamente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti controversi, nella parte in cui la riguardavano, deducendo un motivo unico di ricorso, con il quale essa ha sostenuto, in sostanza, che i motivi di mantenimento menzionati in tali atti, nei limiti in cui la riguardavano, erano viziati da errori di valutazione e non potevano quindi giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. 16 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente.

Ai fini della presente impugnazione, tale sentenza può essere riassunta come segue. 17 In primo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 29 a 62 della sentenza impugnata, la questione se, come sosteneva il Consiglio senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, il ricorso presentato avverso gli atti di mantenimento controversi del 2023 fosse irricevibile in quanto non sarebbe stato proposto entro il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, circostanza che avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso anche nella parte in cui esso mirava, dopo l’adattamento delle sue conclusioni da parte della ricorrente, all’annullamento degli atti di mantenimento controversi del 2024. 18 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, in linea di principio, non è consentito al Consiglio adempiere l’obbligo di comunicazione all’interessato di un atto contenente misure restrittive nei suoi confronti inviando la notifica di tale atto agli avvocati che lo rappresentano.

La notifica al rappresentante di un ricorrente vale come notifica al destinatario solo quando una siffatta forma di notifica è espressamente prevista da una normativa, quando esiste un accordo in tal senso tra le parti o quando l’avvocato è debitamente incaricato di ricevere una siffatta notifica per conto del suo cliente (sentenza del 21 aprile 2021, El-Qaddafi/Consiglio, T‑322/19 , EU:T:2021:206 , punto 64 e giurisprudenza citata). 19 Ai punti da 46 a 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se, nel caso di specie, gli avvocati della ricorrente potessero essere considerati debitamente incaricati di ricevere la notifica degli atti di mantenimento controversi del 2023 per conto della medesima e ha concluso che così era. 20 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è fondato sull’interpretazione di un mandato del 1 o novembre 2021 con il quale i rappresentanti della ricorrente sono stati autorizzati ad agire in suo nome per quanto riguardava le misure restrittive adottate nei suoi confronti. 21 Ai punti da 50 a 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene tale mandato sia stato rilasciato nell’ambito della causa T‑239/21, che riguardava gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, dalla sua formulazione, nella parte in cui autorizzava gli avvocati della ricorrente a porre in essere «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento», risultasse tuttavia che detto mandato non si limitava alla rappresentanza della ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione nell’ambito della sua domanda di annullamento degli atti di mantenimento del 2021. 22 Ai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che tale interpretazione della formulazione del mandato del 1 o novembre 2021 è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’adozione degli atti controversi nonché dal modo in cui le parti si sono comportate successivamente alla comunicazione di detto mandato. 23 A tal riguardo, il Tribunale rileva, da un lato, che, in seguito alla produzione del mandato del 1 o novembre 2021, tutta la corrispondenza tra la ricorrente e il Consiglio in merito all’inserimento del suo nome negli elenchi in questione, è stata scambiata, per quanto riguardava la ricorrente, tramite i suoi avvocati e, dall’altro, che gli atti di mantenimento controversi del 2024 sono stati notificati a quest’ultima nello stesso modo di quelli del 2023, vale a dire, in particolare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa ai suoi avvocati, senza che tale modo di procedere fosse stato contestato dalla ricorrente. 24 Il Tribunale ne ha concluso, ai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, da un lato, che il ricorso, nella parte in cui era presentato inizialmente avverso gli atti di mantenimento controversi del 2023, doveva essere respinto in quanto irricevibile, poiché tardivo e, dall’altro, che il ricorso doveva parimenti essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui era presentato avverso gli atti di mantenimento controversi del 2024, dato che un ricorrente può essere autorizzato ad adattare le sue conclusioni e i suoi motivi di ricorso, in modo da ricomprendervi la sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, solo nei limiti in cui la sua domanda di annullamento dell’atto precedentemente impugnato fosse essa stessa ricevibile alla data della sua presentazione. 25 In secondo luogo, ai punti da 63 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia ritenuto opportuno, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, pronunciarsi sul merito della causa, considerando che lo svolgimento del procedimento aveva consentito l’istruttoria della causa nel merito e che le parti erano state sentite al riguardo durante l’udienza di discussione. 26 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso con il quale quest’ultima affermava, in sostanza, che i motivi degli atti controversi che la riguardavano erano viziati da errori di valutazione e non potevano quindi giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. 27 Al termine di tale esame, il Tribunale ha concluso, al punto 110 della sentenza impugnata, da un lato, che il primo motivo di mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione contenuti negli atti controversi, secondo il quale essa è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia che sta costruendo il centro [OSCURATO:PERSONA], da essa pubblicizzato come il maggior investimento del suo tipo in Europa, su lotti di terreno per cui ha ricevuto diritti di sfruttamento e pertanto essa trae vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], cui fornisce sostegno, è suffragato in modo giuridicamente sufficiente e, dall’altro, che l’accertamento che tale motivo di mantenimento è suffragato in modo giuridicamente sufficiente e costituisce di per sé una base sufficiente per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente in tali elenchi basta per respingere il motivo unico di ricorso dedotto dalla ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti da essa invocati avverso il secondo e il terzo motivo di mantenimento del nome della ricorrente che figurano negli atti controversi. 28 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare gli atti controversi nella parte in cui la riguardano; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. 30 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese sia del procedimento di primo grado che del presente procedimento di impugnazione.

Sull’impugnazione 31 La ricorrente solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel constatare l’irricevibilità del ricorso e, il secondo, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che gli atti controversi non erano viziati da errori di valutazione.

Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 32 Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel constatare l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio potesse validamente notificarle gli atti di mantenimento controversi del 2023 con una lettera indirizzata ai suoi avvocati, cosicché il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE avrebbe iniziato a decorrere dalla data di tale notifica e sarebbe decorso prima della presentazione del ricorso. 33 Tale valutazione del Tribunale circa la notifica di detti atti sarebbe viziata da due errori di diritto.

Il primo riguarderebbe il fatto che una notifica postale agli avvocati interessati non può, in ogni caso, costituire una notifica valida di detti atti alla ricorrente.

Il secondo errore risiederebbe nel fatto che il Tribunale ha concluso, al punto 55 della sentenza impugnata, che il mandato di rappresentanza del 1 o novembre 2021, la cui portata era tuttavia espressamente, chiaramente e incontestabilmente circoscritta ad un altro procedimento esaminato dal Tribunale, vale a dire quello relativo alla causa T‑239/21, autorizzava il Consiglio a notificare gli atti di mantenimento controversi del 2023, che non riguardavano tale procedimento, con una lettera indirizzata agli avvocati della ricorrente. 34 Il Consiglio sostiene che tale primo motivo di impugnazione è infondato e che la constatazione della tardività del ricorso deve essere confermata. 35 In particolare, il Consiglio rileva di aver informato la ricorrente degli atti in questione attraverso quattro canali distinti, vale a dire un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 febbraio 2023 e, il 28 febbraio 2023, una notifica per posta elettronica sia alla ricorrente che ai suoi rappresentanti, nonché una notifica per lettera raccomandata ai rappresentanti della ricorrente.

Una notifica per lettera raccomandata alla ricorrente stessa sarebbe stata impossibile, in quanto, al momento dell’adozione degli atti controversi, la Bielorussia sarebbe stata una «destinazione chiusa», circostanza che avrebbe implicato che nessuna distribuzione di posta potesse essere effettuata dai servizi postali belgi.

Il Consiglio avrebbe quindi utilizzato e combinato tutti i canali di comunicazione a sua disposizione e non avrebbe cercato di sottrarsi al suo obbligo di comunicazione individuale. 36 Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che il Consiglio afferma per la prima volta, in sede di impugnazione e quindi tardivamente, che non era possibile effettuare la notifica degli atti nel modo richiesto, vale a dire per posta all’indirizzo della sua sede sociale, invocando atti che sarebbero irricevibili in quanto non prodotti dinanzi al Tribunale.

Giudizio della Corte 37 Ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da detto articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 38 La Corte ha già dichiarato che dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dalle espressioni «secondo i casi» e «in mancanza», risulta chiaramente che il dies a quo del termine di ricorso è determinato in funzione della situazione di cui si tratta e che il primo e il secondo criterio idonei a far decorrere tale termine seguono un ordine gerarchico rispetto al terzo. [OSCURATO:PERSONA], il termine per proporre ricorso di annullamento inizia a decorrere, in via principale, dalla pubblicazione dell’atto o dalla notificazione di quest’ultimo al ricorrente.

Tali due criteri principali sono collocati, nell’impianto sistematico di detta disposizione, su un piano di parità, nel senso che nessuno di questi due criteri è subordinato rispetto all’altro.

Per contro, il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso ha carattere subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione del medesimo atto (sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P , EU:C:2026:81 , punto 45 e giurisprudenza citata). 39 Nel caso di specie, gli atti di mantenimento controversi del 2023 sono stati pubblicati, il 27 febbraio 2023, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie L, ma dovevano anche, in forza dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, essere trasmessi dal Consiglio «[con] i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo [di cui il Consiglio decide di inserire il nome nell’allegato I di tale regolamento] direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso». 40 Un siffatto regime che richiede sia la pubblicazione che la comunicazione degli atti di cui si tratta risulta dalla natura particolare degli atti che impongono misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità, che si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 56 e giurisprudenza citata). 41 Occorre, inoltre, ricordare che, quanto agli atti adottati sulla base di disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, quali gli atti di mantenimento controversi del 2023, è la natura individuale degli atti che dà accesso, ai sensi degli articoli 275, secondo comma, TFUE, e 263, quarto comma, TFUE, ai giudici dell’Unione (sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 57 ). 42 Ne consegue che, se è pur vero che l’entrata in vigore di tali atti avviene in forza della loro pubblicazione, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, decorre, per ciascuna di tali persone ed entità, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei suoi confronti (sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 59 ). 43 A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene l’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006 preveda la possibilità di una comunicazione mediante la pubblicazione di un avviso, come constatato, correttamente, dal Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, il ricorso a tale modalità di comunicazione può tuttavia essere previsto solo in caso di impossibilità di procedere ad una trasmissione diretta alla persona o all’entità interessata, qualora, ad esempio, il suo indirizzo non sia noto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 61 ). 44 Nel caso di specie, il Tribunale, basandosi su un mandato di rappresentanza del 1 o novembre 2021, ha ritenuto, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che la notifica degli atti di mantenimento controversi del 2023 per lettera raccomandata con avviso di ricevimento effettuata, il 28 febbraio 2023, dal Consiglio agli avvocati della ricorrente valesse come notifica alla ricorrente stessa e che, pertanto, la data di ricevimento di tale lettera costituisse il dies a quo del termine di ricorso di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. 45 A tal riguardo, occorre rilevare che, come dichiarato correttamente dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 42 e 43 della presente sentenza risulta che, in linea di principio, non è consentito al Consiglio adempiere l’obbligo di comunicazione all’interessato di un atto che gli impone misure restrittive inviando la notifica di tale atto agli avvocati che lo rappresentano.

Infatti, la comunicazione ai rappresentanti di una persona, quale il suo avvocato, di un atto che le impone misure restrittive non può essere qualificata come «trasmissione diretta» a tale persona, ai sensi dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, al fine di costituire il dies a quo del termine di ricorso di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, poiché una siffatta comunicazione riveste, per sua stessa natura, un carattere indiretto. 46 Tuttavia, come rilevato, altrettanto correttamente, dal Tribunale ai punti 34 e 44 della sentenza impugnata, occorre ammettere un’eccezione a tale principio qualora l’avvocato sia debitamente incaricato di ricevere una siffatta comunicazione.

Infatti, in tale caso, l’avvocato, quale mandatario dell’interessato, riceve la comunicazione in nome e per conto di quest’ultimo, cosicché detta comunicazione equivale a una comunicazione all’interessato stesso. 47 Ciò posto, tenuto conto della sua natura derogatoria a detto principio, la comunicazione di un siffatto atto all’avvocato della persona o entità interessata da detto atto può costituire una «trasmissione diretta», ai sensi dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, tale da far decorrere il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, solo se la formulazione del mandato di rappresentanza di cui si tratta fa apparire in modo chiaro e non equivoco, senza lasciare spazio a nessun’altra interpretazione, che tale avvocato è autorizzato a ricevere una siffatta comunicazione. 48 [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se il mandato del 1 o novembre 2021, come descritto nella sentenza impugnata, conferisse in modo chiaro e non equivoco, senza lasciare spazio a nessun’altra interpretazione, un’autorizzazione agli avvocati della ricorrente a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023. 49 Nel caso di specie, secondo la formulazione stessa del mandato del 1 o novembre 2021, gli avvocati della ricorrente erano autorizzati, «nell’ambito della causa T‑239/21», a rappresentarla dinanzi ai giudici dell’Unione, ai fini dell’annullamento degli atti di mantenimento del 2021.

Dalla lettura di tale mandato occorre constatare che tale autorizzazione include la «firma e la presentazione di tutti i documenti procedurali», nonché «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento». 50 Ebbene, è giocoforza constatare che tale formulazione del mandato del 1 o novembre 2021, in particolare quella che conferisce agli avvocati della ricorrente l’autorizzazione ad effettuare «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento», non era sufficientemente chiara e precisa per consentire di concludere che tale mandato autorizzasse detti avvocati a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023 in nome e per conto della loro mandante. 51 Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, la combinazione del riferimento esplicito alla causa T‑239/21 e dell’uso dell’espressione «nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento» porta a un’interpretazione di detto mandato secondo la quale quest’ultimo autorizza gli avvocati della ricorrente a rappresentarla solo nell’ambito di tale causa T‑239/21, nella quale non erano in discussione gli atti di mantenimento controversi del 2023 i quali, a loro volta, erano oggetto del procedimento nella causa T‑281/23 che ha dato luogo alla sentenza impugnata. 52 [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura della formulazione del mandato di rappresentanza di cui si tratta si deve ritenere che quest’ultimo non conferisca in modo chiaro e non equivoco un’autorizzazione agli avvocati della ricorrente a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023. 53 Ne consegue che tali atti non sono stati debitamente comunicati alla ricorrente tramite i suoi avvocati e che, pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE non ha iniziato a decorrere dalla data in cui tali atti sono stati notificati per lettera raccomandata a detti avvocati. 54 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli elementi contestuali indicati dal Tribunale ai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata. 55 Infatti, la questione se un avvocato sia debitamente incaricato di ricevere, in nome e per conto del suo cliente, la comunicazione degli atti che impongono misure restrittive a quest’ultimo, cosicché tale comunicazione possa far decorrere il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, deve essere esaminata sulla base della sola formulazione del mandato di cui si tratta e non in funzione del modo in cui il Consiglio e l’interessato hanno scambiato le loro comunicazioni riguardo agli atti che impongono misure restrittive. 56 Tenuto conto di quanto precede, occorre constatare che il primo motivo di impugnazione è fondato. 57 Tuttavia, poiché il Tribunale ha esaminato nel merito il motivo unico di ricorso dedotto dalla ricorrente, lo ha respinto e si è anche basato sui capi della motivazione che respingono tale motivo di ricorso per respingere il ricorso proposto in primo grado, occorre, prima di pronunciarsi sulla presente impugnazione, esaminare il secondo motivo di quest’ultima che riguarda tali capi della motivazione.

Sul secondo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in nove errori di diritto nel concludere che gli atti controversi non erano viziati da errori di valutazione. 59 Il Consiglio contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente.

Giudizio della Corte 60 Prima di esaminare le nove censure sollevate dalla ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo di impugnazione, occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza sostanziale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento dei mezzi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al sindacato della Corte.

Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 158 nonché giurisprudenza citata). 61 In secondo luogo, qualora alleghi lo snaturamento di elementi di fatto o mezzi di prova da parte del Tribunale, il ricorrente deve, in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento.

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, lo snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 378 nonché giurisprudenza citata). 62 In terzo luogo, occorre ricordare, da un lato, che, per quanto riguarda le misure restrittive, i giudici dell’Unione, conformemente alle competenze loro attribuite dai Trattati, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità degli atti dell’Unione di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑326/24 P , EU:C:2025:522 , punto 34 nonché giurisprudenza citata). 63 Dall’altro lato, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che il giudice dell’Unione verifichi, oltre al carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi invocati, se tali motivi o, quantomeno, uno di essi costituiscano di per sé una base sufficiente a sostegno di tale decisione.

Peraltro, il giudice dell’Unione è tenuto ad assicurarsi che tale decisione, che riveste una portata individuale per l’interessato, sia fondata su una base di fatto sufficientemente solida.

Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a detta decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi invocati, ma consiste nell’accertamento se tali motivi o, quantomeno, uno di essi, considerato come di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati (sentenza del 1o agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P , EU:C:2025:608 , punto 36 e giurisprudenza citata). 64 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le nove censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo di impugnazione. 65 Con la sua prima censura, che critica il punto 85 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Dopo che, al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento controversi del 2023, la ricorrente era soggetta ad una serie di misure sfavorevoli adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Tribunale avrebbe erroneamente concluso, al punto 85 della sentenza impugnata, che i fatti così accertati non erano «tali» da mettere in discussione, da un punto di vista giuridico, l’applicabilità alla ricorrente del criterio b) che giustificava il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. 66 Tale censura deve essere respinta, in quanto basata su una lettura manifestamente errata del punto 85 della sentenza impugnata. 67 Infatti, in tale punto 85, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare in che modo tali misure equivalessero a un trattamento sfavorevole nei suoi confronti, né in che modo, anche supponendo che un siffatto trattamento sfavorevole fosse dimostrato, quest’ultimo fosse tale da mettere in discussione la valutazione secondo cui, al momento dell’adozione degli atti controversi, la ricorrente continuava a trarre vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] e a sostenerlo costruendo il progetto [OSCURATO:PERSONA], considerato il maggior investimento del suo tipo in Europa e dotato di un’importanza particolare per tale regime. 68 La ricorrente afferma altresì, ma non dimostra, che il punto 85 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore di qualificazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale.

Del resto, poiché tale punto 85 contiene una valutazione essenzialmente fattuale effettuata dal Tribunale, detto punto può essere criticato in sede di impugnazione solo se è dedotto e dimostrato uno snaturamento degli elementi di fatto.

Ebbene, la ricorrente non ha dedotto un siffatto snaturamento. 69 Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che, dichiarando, al punto 86 della sentenza impugnata, che essa «[non affermava] che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti [avessero] inciso sulle condizioni stesse in cui essa [aveva] ottenuto e [continuava] a costruire il centro [OSCURATO:PERSONA]», il Tribunale ha presentato in modo errato e/o ha snaturato i mezzi di prova che essa ha prodotto.

Dai punti 23 e 24 dell’atto introduttivo nonché dai pareri legali allegati alla replica e alla memoria di adattamento risulterebbe che la ricorrente ha proprio spiegato le ragioni per le quali le misure sfavorevoli adottate nei suoi confronti da detto regime avevano effettivamente avuto un’incidenza negativa sulle condizioni stesse in cui essa proseguiva la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA]. 70 Tale censura deve essere respinta. 71 Infatti, da un lato, il punto 86 della sentenza impugnata deve essere letto in combinazione con altri punti di tale sentenza.

Al punto 67 di quest’ultima, il Tribunale ha, anzitutto, menzionato l’argomento della ricorrente secondo cui le misure adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto un’incidenza negativa sulla realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata in ritardo, sotto coercizione e infine in perdita.

Poi, ai punti 87 e 88 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione dei mezzi di prova prodotti dal Consiglio, non fosse dimostrato che tali misure avessero avuto una simile incidenza e che, al contrario, tali mezzi di prova rivelassero una prosecuzione della realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente, unico promotore immobiliare incaricato del progetto, a condizioni sempre vantaggiose per essa dato che tale progetto costituiva un’operazione di grande portata che rivestiva un’importanza particolare per tale regime.

Infine, ai punti da 94 a 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato mezzi di prova prodotti dalla ricorrente e ha confutato le diverse allegazioni di quest’ultima relative alle specifiche incidenze che le misure adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto sullo sviluppo di [OSCURATO:PERSONA]. 72 Dall’altro lato, sebbene la ricorrente sostenga che il punto 86 della sentenza impugnata contiene uno snaturamento di taluni mezzi di prova prodotti dalla stessa, occorre rilevare che essa non dimostra che il Tribunale sia incorso in uno snaturamento di questi ultimi ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 61 della presente sentenza.

La ricorrente non dimostra in relazione a quali mezzi di prova precisi il Tribunale si sia basato, in tale punto 86, su una lettura manifestamente errata degli atti del fascicolo ai quali essa si riferisce. [OSCURATO:PERSONA], non risulta in modo manifesto alcuno snaturamento dagli atti del fascicolo.

Appare, al contrario, che la ricorrente invita la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di impugnazione, il che è escluso secondo tale giurisprudenza. 73 Con la sua terza censura, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’affermare al punto 86 della sentenza impugnata di aver già esaminato l’incidenza delle misure sfavorevoli adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nella sua sentenza del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ).

Infatti, tale sentenza riguarderebbe gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022 adottati prima dell’entrata in vigore di tali misure alla data del 1 o gennaio 2022, cosicché il Tribunale non le avrebbe prese in considerazione in detta sentenza. 74 Tale argomento deve essere respinto, in quanto deriva da una lettura errata di detto punto

86. 75 Infatti, il riferimento fatto al punto 86 della sentenza impugnata alla sentenza del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ), che riguardava effettivamente gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, adottati prima dell’entrata in vigore delle misure prese dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] contro la ricorrente, serve esclusivamente a ricordare che quest’ultima sentenza aveva già dichiarato che le condizioni di realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente dimostravano il vantaggio che essa trae da tale regime e il sostegno fornito a quest’ultimo. 76 Con la sua quarta censura, la ricorrente sostiene che, ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha presentato in modo errato e/o ha snaturato mezzi di prova e/o è venuto meno al suo obbligo di motivazione.

Il Tribunale menzionerebbe taluni mezzi di prova che, a suo avviso, dimostrano che la ricorrente ha proseguito la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] a condizioni vantaggiose, senza tuttavia tener conto né delle risposte né delle prove contrarie fornite dalla ricorrente. 77 A tal riguardo, occorre osservare che, ai punti da 87 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una valutazione fattuale di mezzi di prova prodotti dal Consiglio, vale a dire articoli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia di stampa bielorussa ufficiale, per concluderne, al punto 93 di tale sentenza, che tali mezzi di prova dimostravano in modo attendibile che, al momento dell’adozione degli atti controversi, la ricorrente continuava a procedere con successo alla realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA] alle stesse condizioni che il Tribunale aveva considerato come una dimostrazione del vantaggio tratto dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] e del sostegno fornito a quest’ultimo, nonostante le misure adottate da tale regime contro la ricorrente. 78 Sebbene la ricorrente contesti al Tribunale di aver operato uno snaturamento dei mezzi di prova, essa non dimostra tuttavia, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 61 della presente sentenza, che tale giudice, nello svolgimento di siffatte valutazioni fattuali, abbia snaturato in modo manifesto atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 79 Quanto all’allegazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di esaminare taluni mezzi di prova che essa avrebbe prodotto e che contraddirebbero la conclusione contenuta al punto 93 della sentenza impugnata, occorre osservare che, ai punti da 94 a 104 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato in dettaglio e poi ha respinto mezzi di prova prodotti dalla ricorrente che, secondo quest’ultima, dimostravano che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti avevano proprio avuto incidenze negative sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA]. 80 Se è vero che, con il suo argomento, la ricorrente intende contestare al Tribunale di non aver motivato la sua sentenza in modo giuridicamente sufficiente, occorre ricordare che la motivazione di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico del Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

L’obbligo di motivazione che s’impone al Tribunale non obbliga tuttavia quest’ultimo a fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e tale motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 101 nonché giurisprudenza citata). 81 Tenuto conto dell’esame dettagliato dei mezzi di prova prodotti tanto dal Consiglio quanto dalla ricorrente che il Tribunale ha effettuato ai punti da 87 a 105 della sentenza impugnata, si deve ritenere che tale giudice abbia motivato in modo giuridicamente sufficiente la sentenza impugnata, consentendo alla ricorrente di conoscere, anche implicitamente, le ragioni per le quali esso non ha accolto i suoi argomenti volti a dimostrare che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti avessero avuto incidenze negative sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato. 82 Con la sua quinta censura, la ricorrente sostiene che, al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato o ha presentato in modo errato i mezzi di prova da essa prodotti nell’affermare che le misure cui era assoggettata da parte del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] sono state adottate nei confronti di 190 imprese bielorusse a capitale estero, cosicché non si può dedurre dalla loro sola adozione un «trattamento specifico sfavorevole riservato alla ricorrente da parte del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA]». 83 Tale censura non può essere accolta poiché è inoperante. 84 Infatti, la constatazione del Tribunale secondo cui la ricorrente non ha subito un «trattamento specifico sfavorevole» a causa della sola adozione delle misure che le ha imposto il regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] è effettuata ad abundantiam .

In particolare, tale constatazione non ha avuto alcuna incidenza sul ragionamento svolto successivamente nella sentenza impugnata relativo alle conseguenze che tali misure avrebbero avuto, secondo la ricorrente, sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA], ragionamento che termina con la conclusione, contenuta al punto 105 di tale sentenza, secondo cui, alla data di adozione degli atti di mantenimento controversi, la ricorrente continuava a realizzare tale progetto in condizioni che dimostravano il vantaggio che essa trae da detto regime e il sostegno fornito a quest’ultimo.

Tale conclusione è quindi priva di qualsiasi riferimento a, o di nesso causale con, detta constatazione.

Così facendo, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che il fatto che dette misure non riservassero alla ricorrente un «trattamento specifico sfavorevole» fosse giuridicamente irrilevante per quanto riguarda la questione se la ricorrente soddisfacesse il criterio b) che giustifica il suo mantenimento negli elenchi in questione. 85 Ebbene, secondo una giurisprudenza costante, le censure mosse in merito a capi della motivazione formulati ad abundantiam di una decisione del Tribunale sono inoperanti in quanto non possono comportare l’annullamento di tale decisione (sentenze del 3 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑326/24 P , EU:C:2025:522 , punto 59 , e del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 240 nonché giurisprudenza citata). 86 Con la sua sesta censura, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, al punto 89 della sentenza impugnata, in un errore nell’attribuire valore giuridico al fatto che anche altre entità hanno potuto essere trattate in modo sfavorevole dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a causa delle misure o sanzioni imposte alle società bielorusse a capitale estero.

Tale elemento sarebbe irrilevante per la questione se la ricorrente soddisfacesse il criterio b) che giustifica il suo mantenimento negli elenchi in questione. 87 Dal punto 84 della presente sentenza risulta che tale censura è infondata e deve, di conseguenza, essere respinta. 88 Con la sua settima censura relativa ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver presentato in modo errato e/o di aver snaturato mezzi di prova e/o di essere venuto meno al suo obbligo di motivazione.

Infatti, la ricorrente avrebbe fornito mezzi di prova che dimostrerebbero che partner commerciali importanti avevano posto fine ai loro rapporti con essa a causa delle misure che le aveva imposto il regime bielorusso, anche congelando i suoi conti bancari e annullando contratti.

Tale situazione sarebbe confermata da cinque esempi precisi e probanti, esposti negli allegati da A.22 a A.26 dell’atto introduttivo, che non sarebbero stati esaminati dal Tribunale. 89 Tale censura non può essere accolta. 90 Infatti, nei limiti in cui, con tale argomento, la ricorrente sosterrebbe che il Tribunale non ha debitamente esercitato il suo sindacato giurisdizionale, in quanto avrebbe ignorato mezzi di prova da essa prodotti, occorre rilevare, come sostiene il Consiglio senza essere contraddetto in proposito dalla ricorrente, che tali mezzi di prova corrispondono ai cinque esempi dedotti nel ricorso, ripresi nell’impugnazione proposta dalla ricorrente, che il Tribunale ha esaminato ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata. 91 [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente mira in realtà a contestare valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale e cerca di ottenere una nuova valutazione, sottoponendo nuovamente alla Corte gli stessi cinque esempi.

Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, un siffatto argomento è irricevibile in sede di impugnazione. 92 Con la sua ottava censura, riguardante i punti da 95 a 102 nonché i punti 105 e 106 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel basarsi sul principio secondo cui spettava ad essa provare la portata delle conseguenze delle misure e delle sanzioni che le erano state imposte dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], mentre spettava al Consiglio provare che essa traeva vantaggio da tale regime.

Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente statuito che era sufficiente per il Consiglio affermare che «non [poteva] essere escluso» che altri fattori «avessero potuto» concorrere per quanto riguarda tali conseguenze. 93 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, un siffatto argomento è ricevibile in quanto equivale a chiedere alla Corte di esercitare un controllo su un’eventuale violazione delle norme in materia di onere e di produzione della prova da parte del Tribunale, ciò per cui la Corte è competente nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 226 nonché giurisprudenza citata). 94 Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto. 95 Infatti, è vero che, in forza del principio actori incumbit probatio , spetta al Consiglio dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi di mantenimento addotti a carico dell’interessato ai sensi del criterio b), anche se non è richiesto che esso produca dinanzi al giudice dell’Unione tutti i mezzi di prova inerenti a tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, UC/Consiglio, C‑455/24 P , EU:C:2026:253 , punto 115 e giurisprudenza citata). 96 Tuttavia, poiché, dinanzi al Tribunale, il Consiglio ha prodotto un insieme di informazioni e di mezzi di prova pertinenti che attestano che tale criterio era effettivamente soddisfatto, spettava alla ricorrente, in applicazione di tale medesimo principio, nel momento in cui metteva in discussione tali informazioni o mezzi di prova invocando il trattamento sfavorevole che le sarebbe stato riservato dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a causa delle misure o sanzioni cui era soggetta, dimostrare che tale trattamento aveva compromesso la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, il vantaggio che essa ha tratto da detto regime per garantire tale operazione. 97 Quanto alla nona censura, con la quale la ricorrente sostiene che la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 107 a 110 della sentenza impugnata è viziata da errori di diritto già evidenziati, è sufficiente osservare che gli errori di diritto dedotti in tale censura sono identici a quelli oggetto delle censure dalla prima all’ottava, cosicché tale censura deve essere respinta per le stesse ragioni per le quali tali censure dalla prima all’ottava sono state respinte. 98 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, da cui risulta che il Tribunale ha respinto, giustamente, il ricorso nel merito, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione. 99 Poiché i capi della motivazione della sentenza impugnata contemplati da tale motivo di impugnazione sono sufficienti a giustificare il dispositivo di detta sentenza, cosicché gli errori di diritto accertati in sede di esame del primo motivo di impugnazione non influiscono su tale dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑297/22 P , EU:C:2023:1027 , punto 64 e giurisprudenza citata), occorre respingere l’impugnazione.

Sulle spese 100 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 101 Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] IOOO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0363 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 16 luglio 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Elenchi di persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criterio di inserimento in tali elenchi legato al vantaggio tratto dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o al sostegno di quest’ultimo – Mantenimento del nome della ricorrente in tali elenchi – Società bielorussa attiva nel settore della promozione e della costruzione immobiliari – Motivi del mantenimento dell’inserimento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Dies a quo – Comunicazione delle misure restrittive in questione agli avvocati della ricorrente – Irricevibilità del ricorso per tardività – Esame nel merito del ricorso per motivi di buona amministrazione della giustizia – Motivo di impugnazione vertente su errori di valutazione che viziano i motivi del mantenimento dell’inserimento» Nella causa C‑363/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] IOOO , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Bielorussia), rappresentata da M. Birdling, BL, M. Lester, BL, e K. [OSCURATO:PERSONA], advocaat, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da L. Berger e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] IOOO chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑281/23 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2025:315 ), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ( GU 2023, L 61, pag. 41 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina ( GU 2023, L 61, pag. 20 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi del 2023»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L, 2024/769), e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2024/768) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi del 2024»), nelle parti in cui tali quattro atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») la riguardano. Contesto normativo e fatti 2 Ai fini della presente impugnazione, il contesto fattuale e giuridico della presente causa, come illustrato ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata, può essere riassunto come segue. 3 La presente causa si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea a partire dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani e, a partire dal 2022, anche in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. 4 Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente [OSCURATO:PERSONA] e di determinati funzionari della Bielorussia ( GU 2006, L 134, pag. 1 ), il cui titolo è stato sostituito, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 ( GU 2011, L 161, pag. 1 ), con quello di «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia». 5 Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2012, L 285, pag. 1 ). 6 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione è così formulato: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati: a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati; b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati, elencati nell’allegato». 7 L’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 ( GU 2012, L 307, pag. 1 ), rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642 e prevede gli stessi criteri prescritti da quest’ultima disposizione ai fini dell’inserimento negli elenchi di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche, in particolare, il criterio corrispondente al fatto di «sostenere il regime di [OSCURATO:PERSONA]» o di «trarre vantaggio» da tale regime [in prosieguo: il «criterio b)»]. 8 Come risulta dai considerando della decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2020, L 426 I, pag. 14), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU 2020, L 426 I, pag. 1), nonché dai considerando degli atti controversi, la presente causa è specificamente connessa all’intensificazione della violazione persistente dei diritti umani e della brutale repressione nei confronti degli oppositori del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, le quali sono state giudicate incompatibili con le norme internazionali dall’Unione, nonché al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, che è stata giudicata una flagrante violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza di tale Stato. 9 Con la decisione di esecuzione 2020/2130 ed il regolamento di esecuzione 2020/2129, l’entità identificata come «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» è stata inserita negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive contenuti nell’allegato della decisione 2012/642 e nell’allegato I del regolamento n. 765/2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione») per i motivi seguenti: «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e commerciali. I proprietari di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] mantengono strette relazioni con [il presidente [OSCURATO:PERSONA]]. [OSCURATO:PERSONA], nuora del presidente, occupa una posizione di alto livello nella società. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime [del presidente [OSCURATO:PERSONA]], cui fornisce sostegno». 10 Il 25 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/353, che modifica la decisione 2012/642 ( GU 2021, L 68, pag. 189 ), ed il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339, che attua l’articolo 8 bis del regolamento n. 765/2006 ( GU 2021, L 68, pag. 29 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2021»), con i quali l’inserimento dell’entità identificata come «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]» negli elenchi in questione è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2022; i motivi che giustificavano tale mantenimento erano analoghi a quelli che avevano giustificato detto inserimento, come ricordati al punto 9 della presente sentenza. 11 Il 24 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/307, che modifica la decisione 2012/642 ( GU 2022, L 46, pag. 97 ), ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300, che attua l’articolo 8 bis del regolamento n. 765/2006 ( GU 2022, L 46, pag. 3 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2022»), con i quali le misure restrittive nei confronti della ricorrente sono state mantenute fino al 28 febbraio 2023 sulla base dei motivi seguenti: «[OSCURATO:PERSONA], in precedenza una controllata di [OSCURATO:PERSONA], è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto diritti di sfruttamento per lotti di terreno e sta costruendo il centro multifunzionale “[OSCURATO:PERSONA]”, pubblicizzato dalla società come il maggiore investimento del suo tipo in Europa. Le persone che rappresenterebbero la [OSCURATO:PERSONA] mantengono strette relazioni con il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nuora del presidente, occupava una posizione di alto livello nella società. [OSCURATO:PERSONA] trae pertanto vantaggio dal regime [del presidente [OSCURATO:PERSONA]], cui fornisce sostegno». 12 La ricorrente ha proposto ricorso contro gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, nei limiti in cui detti atti la riguardavano. Tale ricorso è stato respinto con la sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ), e non è stato oggetto di impugnazione. Al punto 79 di detta sentenza, il Tribunale ha concluso, in seguito all’esame dei mezzi di prova prodotti dal Consiglio, che il primo motivo di mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione, secondo il quale la ricorrente è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia che sta costruendo il centro [OSCURATO:PERSONA], da essa pubblicizzato come il maggior investimento del suo tipo in Europa, su lotti di terreno per cui ha ricevuto diritti di sfruttamento e pertanto essa trae vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], cui fornisce sostegno, è suffragato in modo giuridicamente sufficiente. 13 Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi del 2023, con i quali l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2024 per gli stessi motivi che avevano giustificato l’adozione degli atti di mantenimento del 2022, menzionati al punto 11 della presente sentenza. 14 Il 26 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi del 2024, con i quali le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente sono state prorogate fino al 28 febbraio 2025. In detti atti, il Consiglio ha giustificato la proroga di tali misure per gli stessi motivi enunciati al punto 11 della presente sentenza. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 15 Con atto introduttivo del 23 maggio 2023, come adattato successivamente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti controversi, nella parte in cui la riguardavano, deducendo un motivo unico di ricorso, con il quale essa ha sostenuto, in sostanza, che i motivi di mantenimento menzionati in tali atti, nei limiti in cui la riguardavano, erano viziati da errori di valutazione e non potevano quindi giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. 16 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente. Ai fini della presente impugnazione, tale sentenza può essere riassunta come segue. 17 In primo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 29 a 62 della sentenza impugnata, la questione se, come sosteneva il Consiglio senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, il ricorso presentato avverso gli atti di mantenimento controversi del 2023 fosse irricevibile in quanto non sarebbe stato proposto entro il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, circostanza che avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso anche nella parte in cui esso mirava, dopo l’adattamento delle sue conclusioni da parte della ricorrente, all’annullamento degli atti di mantenimento controversi del 2024. 18 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, in linea di principio, non è consentito al Consiglio adempiere l’obbligo di comunicazione all’interessato di un atto contenente misure restrittive nei suoi confronti inviando la notifica di tale atto agli avvocati che lo rappresentano. La notifica al rappresentante di un ricorrente vale come notifica al destinatario solo quando una siffatta forma di notifica è espressamente prevista da una normativa, quando esiste un accordo in tal senso tra le parti o quando l’avvocato è debitamente incaricato di ricevere una siffatta notifica per conto del suo cliente (sentenza del 21 aprile 2021, El-Qaddafi/Consiglio, T‑322/19 , EU:T:2021:206 , punto 64 e giurisprudenza citata). 19 Ai punti da 46 a 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se, nel caso di specie, gli avvocati della ricorrente potessero essere considerati debitamente incaricati di ricevere la notifica degli atti di mantenimento controversi del 2023 per conto della medesima e ha concluso che così era. 20 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è fondato sull’interpretazione di un mandato del 1 o novembre 2021 con il quale i rappresentanti della ricorrente sono stati autorizzati ad agire in suo nome per quanto riguardava le misure restrittive adottate nei suoi confronti. 21 Ai punti da 50 a 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene tale mandato sia stato rilasciato nell’ambito della causa T‑239/21, che riguardava gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, dalla sua formulazione, nella parte in cui autorizzava gli avvocati della ricorrente a porre in essere «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento», risultasse tuttavia che detto mandato non si limitava alla rappresentanza della ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione nell’ambito della sua domanda di annullamento degli atti di mantenimento del 2021. 22 Ai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che tale interpretazione della formulazione del mandato del 1 o novembre 2021 è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’adozione degli atti controversi nonché dal modo in cui le parti si sono comportate successivamente alla comunicazione di detto mandato. 23 A tal riguardo, il Tribunale rileva, da un lato, che, in seguito alla produzione del mandato del 1 o novembre 2021, tutta la corrispondenza tra la ricorrente e il Consiglio in merito all’inserimento del suo nome negli elenchi in questione, è stata scambiata, per quanto riguardava la ricorrente, tramite i suoi avvocati e, dall’altro, che gli atti di mantenimento controversi del 2024 sono stati notificati a quest’ultima nello stesso modo di quelli del 2023, vale a dire, in particolare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa ai suoi avvocati, senza che tale modo di procedere fosse stato contestato dalla ricorrente. 24 Il Tribunale ne ha concluso, ai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, da un lato, che il ricorso, nella parte in cui era presentato inizialmente avverso gli atti di mantenimento controversi del 2023, doveva essere respinto in quanto irricevibile, poiché tardivo e, dall’altro, che il ricorso doveva parimenti essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui era presentato avverso gli atti di mantenimento controversi del 2024, dato che un ricorrente può essere autorizzato ad adattare le sue conclusioni e i suoi motivi di ricorso, in modo da ricomprendervi la sopravvenienza di nuovi atti in corso di causa, solo nei limiti in cui la sua domanda di annullamento dell’atto precedentemente impugnato fosse essa stessa ricevibile alla data della sua presentazione. 25 In secondo luogo, ai punti da 63 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia ritenuto opportuno, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, pronunciarsi sul merito della causa, considerando che lo svolgimento del procedimento aveva consentito l’istruttoria della causa nel merito e che le parti erano state sentite al riguardo durante l’udienza di discussione. 26 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso con il quale quest’ultima affermava, in sostanza, che i motivi degli atti controversi che la riguardavano erano viziati da errori di valutazione e non potevano quindi giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione. 27 Al termine di tale esame, il Tribunale ha concluso, al punto 110 della sentenza impugnata, da un lato, che il primo motivo di mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione contenuti negli atti controversi, secondo il quale essa è uno dei principali costruttori e promotori immobiliari della Bielorussia che sta costruendo il centro [OSCURATO:PERSONA], da essa pubblicizzato come il maggior investimento del suo tipo in Europa, su lotti di terreno per cui ha ricevuto diritti di sfruttamento e pertanto essa trae vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], cui fornisce sostegno, è suffragato in modo giuridicamente sufficiente e, dall’altro, che l’accertamento che tale motivo di mantenimento è suffragato in modo giuridicamente sufficiente e costituisce di per sé una base sufficiente per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente in tali elenchi basta per respingere il motivo unico di ricorso dedotto dalla ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti da essa invocati avverso il secondo e il terzo motivo di mantenimento del nome della ricorrente che figurano negli atti controversi. 28 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto il ricorso. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare gli atti controversi nella parte in cui la riguardano; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale. 30 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese sia del procedimento di primo grado che del presente procedimento di impugnazione. Sull’impugnazione 31 La ricorrente solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel constatare l’irricevibilità del ricorso e, il secondo, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che gli atti controversi non erano viziati da errori di valutazione. Sul primo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 32 Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel constatare l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che il Consiglio potesse validamente notificarle gli atti di mantenimento controversi del 2023 con una lettera indirizzata ai suoi avvocati, cosicché il termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE avrebbe iniziato a decorrere dalla data di tale notifica e sarebbe decorso prima della presentazione del ricorso. 33 Tale valutazione del Tribunale circa la notifica di detti atti sarebbe viziata da due errori di diritto. Il primo riguarderebbe il fatto che una notifica postale agli avvocati interessati non può, in ogni caso, costituire una notifica valida di detti atti alla ricorrente. Il secondo errore risiederebbe nel fatto che il Tribunale ha concluso, al punto 55 della sentenza impugnata, che il mandato di rappresentanza del 1 o novembre 2021, la cui portata era tuttavia espressamente, chiaramente e incontestabilmente circoscritta ad un altro procedimento esaminato dal Tribunale, vale a dire quello relativo alla causa T‑239/21, autorizzava il Consiglio a notificare gli atti di mantenimento controversi del 2023, che non riguardavano tale procedimento, con una lettera indirizzata agli avvocati della ricorrente. 34 Il Consiglio sostiene che tale primo motivo di impugnazione è infondato e che la constatazione della tardività del ricorso deve essere confermata. 35 In particolare, il Consiglio rileva di aver informato la ricorrente degli atti in questione attraverso quattro canali distinti, vale a dire un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27 febbraio 2023 e, il 28 febbraio 2023, una notifica per posta elettronica sia alla ricorrente che ai suoi rappresentanti, nonché una notifica per lettera raccomandata ai rappresentanti della ricorrente. Una notifica per lettera raccomandata alla ricorrente stessa sarebbe stata impossibile, in quanto, al momento dell’adozione degli atti controversi, la Bielorussia sarebbe stata una «destinazione chiusa», circostanza che avrebbe implicato che nessuna distribuzione di posta potesse essere effettuata dai servizi postali belgi. Il Consiglio avrebbe quindi utilizzato e combinato tutti i canali di comunicazione a sua disposizione e non avrebbe cercato di sottrarsi al suo obbligo di comunicazione individuale. 36 Nella sua replica, la ricorrente sottolinea che il Consiglio afferma per la prima volta, in sede di impugnazione e quindi tardivamente, che non era possibile effettuare la notifica degli atti nel modo richiesto, vale a dire per posta all’indirizzo della sua sede sociale, invocando atti che sarebbero irricevibili in quanto non prodotti dinanzi al Tribunale. Giudizio della Corte 37 Ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da detto articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 38 La Corte ha già dichiarato che dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dalle espressioni «secondo i casi» e «in mancanza», risulta chiaramente che il dies a quo del termine di ricorso è determinato in funzione della situazione di cui si tratta e che il primo e il secondo criterio idonei a far decorrere tale termine seguono un ordine gerarchico rispetto al terzo. [OSCURATO:PERSONA], il termine per proporre ricorso di annullamento inizia a decorrere, in via principale, dalla pubblicazione dell’atto o dalla notificazione di quest’ultimo al ricorrente. Tali due criteri principali sono collocati, nell’impianto sistematico di detta disposizione, su un piano di parità, nel senso che nessuno di questi due criteri è subordinato rispetto all’altro. Per contro, il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso ha carattere subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione del medesimo atto (sentenza del 10 febbraio 2026, WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati, C‑97/23 P , EU:C:2026:81 , punto 45 e giurisprudenza citata). 39 Nel caso di specie, gli atti di mantenimento controversi del 2023 sono stati pubblicati, il 27 febbraio 2023, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie L, ma dovevano anche, in forza dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, essere trasmessi dal Consiglio «[con] i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo [di cui il Consiglio decide di inserire il nome nell’allegato I di tale regolamento] direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso». 40 Un siffatto regime che richiede sia la pubblicazione che la comunicazione degli atti di cui si tratta risulta dalla natura particolare degli atti che impongono misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità, che si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 56 e giurisprudenza citata). 41 Occorre, inoltre, ricordare che, quanto agli atti adottati sulla base di disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, quali gli atti di mantenimento controversi del 2023, è la natura individuale degli atti che dà accesso, ai sensi degli articoli 275, secondo comma, TFUE, e 263, quarto comma, TFUE, ai giudici dell’Unione (sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 57 ). 42 Ne consegue che, se è pur vero che l’entrata in vigore di tali atti avviene in forza della loro pubblicazione, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, decorre, per ciascuna di tali persone ed entità, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei suoi confronti (sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 59 ). 43 A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene l’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006 preveda la possibilità di una comunicazione mediante la pubblicazione di un avviso, come constatato, correttamente, dal Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, il ricorso a tale modalità di comunicazione può tuttavia essere previsto solo in caso di impossibilità di procedere ad una trasmissione diretta alla persona o all’entità interessata, qualora, ad esempio, il suo indirizzo non sia noto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 61 ). 44 Nel caso di specie, il Tribunale, basandosi su un mandato di rappresentanza del 1 o novembre 2021, ha ritenuto, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che la notifica degli atti di mantenimento controversi del 2023 per lettera raccomandata con avviso di ricevimento effettuata, il 28 febbraio 2023, dal Consiglio agli avvocati della ricorrente valesse come notifica alla ricorrente stessa e che, pertanto, la data di ricevimento di tale lettera costituisse il dies a quo del termine di ricorso di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE. 45 A tal riguardo, occorre rilevare che, come dichiarato correttamente dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 42 e 43 della presente sentenza risulta che, in linea di principio, non è consentito al Consiglio adempiere l’obbligo di comunicazione all’interessato di un atto che gli impone misure restrittive inviando la notifica di tale atto agli avvocati che lo rappresentano. Infatti, la comunicazione ai rappresentanti di una persona, quale il suo avvocato, di un atto che le impone misure restrittive non può essere qualificata come «trasmissione diretta» a tale persona, ai sensi dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, al fine di costituire il dies a quo del termine di ricorso di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, poiché una siffatta comunicazione riveste, per sua stessa natura, un carattere indiretto. 46 Tuttavia, come rilevato, altrettanto correttamente, dal Tribunale ai punti 34 e 44 della sentenza impugnata, occorre ammettere un’eccezione a tale principio qualora l’avvocato sia debitamente incaricato di ricevere una siffatta comunicazione. Infatti, in tale caso, l’avvocato, quale mandatario dell’interessato, riceve la comunicazione in nome e per conto di quest’ultimo, cosicché detta comunicazione equivale a una comunicazione all’interessato stesso. 47 Ciò posto, tenuto conto della sua natura derogatoria a detto principio, la comunicazione di un siffatto atto all’avvocato della persona o entità interessata da detto atto può costituire una «trasmissione diretta», ai sensi dell’articolo 8 bis , paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, tale da far decorrere il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, solo se la formulazione del mandato di rappresentanza di cui si tratta fa apparire in modo chiaro e non equivoco, senza lasciare spazio a nessun’altra interpretazione, che tale avvocato è autorizzato a ricevere una siffatta comunicazione. 48 [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se il mandato del 1 o novembre 2021, come descritto nella sentenza impugnata, conferisse in modo chiaro e non equivoco, senza lasciare spazio a nessun’altra interpretazione, un’autorizzazione agli avvocati della ricorrente a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023. 49 Nel caso di specie, secondo la formulazione stessa del mandato del 1 o novembre 2021, gli avvocati della ricorrente erano autorizzati, «nell’ambito della causa T‑239/21», a rappresentarla dinanzi ai giudici dell’Unione, ai fini dell’annullamento degli atti di mantenimento del 2021. Dalla lettura di tale mandato occorre constatare che tale autorizzazione include la «firma e la presentazione di tutti i documenti procedurali», nonché «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento». 50 Ebbene, è giocoforza constatare che tale formulazione del mandato del 1 o novembre 2021, in particolare quella che conferisce agli avvocati della ricorrente l’autorizzazione ad effettuare «qualsiasi altra attività che possa essere necessaria o utile nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento», non era sufficientemente chiara e precisa per consentire di concludere che tale mandato autorizzasse detti avvocati a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023 in nome e per conto della loro mandante. 51 Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata, la combinazione del riferimento esplicito alla causa T‑239/21 e dell’uso dell’espressione «nell’ambito della prosecuzione di tale procedimento» porta a un’interpretazione di detto mandato secondo la quale quest’ultimo autorizza gli avvocati della ricorrente a rappresentarla solo nell’ambito di tale causa T‑239/21, nella quale non erano in discussione gli atti di mantenimento controversi del 2023 i quali, a loro volta, erano oggetto del procedimento nella causa T‑281/23 che ha dato luogo alla sentenza impugnata. 52 [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura della formulazione del mandato di rappresentanza di cui si tratta si deve ritenere che quest’ultimo non conferisca in modo chiaro e non equivoco un’autorizzazione agli avvocati della ricorrente a ricevere la comunicazione degli atti di mantenimento controversi del 2023. 53 Ne consegue che tali atti non sono stati debitamente comunicati alla ricorrente tramite i suoi avvocati e che, pertanto, il termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE non ha iniziato a decorrere dalla data in cui tali atti sono stati notificati per lettera raccomandata a detti avvocati. 54 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli elementi contestuali indicati dal Tribunale ai punti da 56 a 59 della sentenza impugnata. 55 Infatti, la questione se un avvocato sia debitamente incaricato di ricevere, in nome e per conto del suo cliente, la comunicazione degli atti che impongono misure restrittive a quest’ultimo, cosicché tale comunicazione possa far decorrere il termine previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, deve essere esaminata sulla base della sola formulazione del mandato di cui si tratta e non in funzione del modo in cui il Consiglio e l’interessato hanno scambiato le loro comunicazioni riguardo agli atti che impongono misure restrittive. 56 Tenuto conto di quanto precede, occorre constatare che il primo motivo di impugnazione è fondato. 57 Tuttavia, poiché il Tribunale ha esaminato nel merito il motivo unico di ricorso dedotto dalla ricorrente, lo ha respinto e si è anche basato sui capi della motivazione che respingono tale motivo di ricorso per respingere il ricorso proposto in primo grado, occorre, prima di pronunciarsi sulla presente impugnazione, esaminare il secondo motivo di quest’ultima che riguarda tali capi della motivazione. Sul secondo motivo di impugnazione Argomenti delle parti 58 Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in nove errori di diritto nel concludere che gli atti controversi non erano viziati da errori di valutazione. 59 Il Consiglio contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente. Giudizio della Corte 60 Prima di esaminare le nove censure sollevate dalla ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo di impugnazione, occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza sostanziale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento dei mezzi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 158 nonché giurisprudenza citata). 61 In secondo luogo, qualora alleghi lo snaturamento di elementi di fatto o mezzi di prova da parte del Tribunale, il ricorrente deve, in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, lo snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 378 nonché giurisprudenza citata). 62 In terzo luogo, occorre ricordare, da un lato, che, per quanto riguarda le misure restrittive, i giudici dell’Unione, conformemente alle competenze loro attribuite dai Trattati, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità degli atti dell’Unione di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑326/24 P , EU:C:2025:522 , punto 34 nonché giurisprudenza citata). 63 Dall’altro lato, nell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che il giudice dell’Unione verifichi, oltre al carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi invocati, se tali motivi o, quantomeno, uno di essi costituiscano di per sé una base sufficiente a sostegno di tale decisione. Peraltro, il giudice dell’Unione è tenuto ad assicurarsi che tale decisione, che riveste una portata individuale per l’interessato, sia fondata su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a detta decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi invocati, ma consiste nell’accertamento se tali motivi o, quantomeno, uno di essi, considerato come di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati (sentenza del 1o agosto 2025, Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P , EU:C:2025:608 , punto 36 e giurisprudenza citata). 64 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le nove censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo di impugnazione. 65 Con la sua prima censura, che critica il punto 85 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dopo che, al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento controversi del 2023, la ricorrente era soggetta ad una serie di misure sfavorevoli adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Tribunale avrebbe erroneamente concluso, al punto 85 della sentenza impugnata, che i fatti così accertati non erano «tali» da mettere in discussione, da un punto di vista giuridico, l’applicabilità alla ricorrente del criterio b) che giustificava il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. 66 Tale censura deve essere respinta, in quanto basata su una lettura manifestamente errata del punto 85 della sentenza impugnata. 67 Infatti, in tale punto 85, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare in che modo tali misure equivalessero a un trattamento sfavorevole nei suoi confronti, né in che modo, anche supponendo che un siffatto trattamento sfavorevole fosse dimostrato, quest’ultimo fosse tale da mettere in discussione la valutazione secondo cui, al momento dell’adozione degli atti controversi, la ricorrente continuava a trarre vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] e a sostenerlo costruendo il progetto [OSCURATO:PERSONA], considerato il maggior investimento del suo tipo in Europa e dotato di un’importanza particolare per tale regime. 68 La ricorrente afferma altresì, ma non dimostra, che il punto 85 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un errore di qualificazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale. Del resto, poiché tale punto 85 contiene una valutazione essenzialmente fattuale effettuata dal Tribunale, detto punto può essere criticato in sede di impugnazione solo se è dedotto e dimostrato uno snaturamento degli elementi di fatto. Ebbene, la ricorrente non ha dedotto un siffatto snaturamento. 69 Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che, dichiarando, al punto 86 della sentenza impugnata, che essa «[non affermava] che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti [avessero] inciso sulle condizioni stesse in cui essa [aveva] ottenuto e [continuava] a costruire il centro [OSCURATO:PERSONA]», il Tribunale ha presentato in modo errato e/o ha snaturato i mezzi di prova che essa ha prodotto. Dai punti 23 e 24 dell’atto introduttivo nonché dai pareri legali allegati alla replica e alla memoria di adattamento risulterebbe che la ricorrente ha proprio spiegato le ragioni per le quali le misure sfavorevoli adottate nei suoi confronti da detto regime avevano effettivamente avuto un’incidenza negativa sulle condizioni stesse in cui essa proseguiva la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA]. 70 Tale censura deve essere respinta. 71 Infatti, da un lato, il punto 86 della sentenza impugnata deve essere letto in combinazione con altri punti di tale sentenza. Al punto 67 di quest’ultima, il Tribunale ha, anzitutto, menzionato l’argomento della ricorrente secondo cui le misure adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto un’incidenza negativa sulla realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata in ritardo, sotto coercizione e infine in perdita. Poi, ai punti 87 e 88 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione dei mezzi di prova prodotti dal Consiglio, non fosse dimostrato che tali misure avessero avuto una simile incidenza e che, al contrario, tali mezzi di prova rivelassero una prosecuzione della realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente, unico promotore immobiliare incaricato del progetto, a condizioni sempre vantaggiose per essa dato che tale progetto costituiva un’operazione di grande portata che rivestiva un’importanza particolare per tale regime. Infine, ai punti da 94 a 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato mezzi di prova prodotti dalla ricorrente e ha confutato le diverse allegazioni di quest’ultima relative alle specifiche incidenze che le misure adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto sullo sviluppo di [OSCURATO:PERSONA]. 72 Dall’altro lato, sebbene la ricorrente sostenga che il punto 86 della sentenza impugnata contiene uno snaturamento di taluni mezzi di prova prodotti dalla stessa, occorre rilevare che essa non dimostra che il Tribunale sia incorso in uno snaturamento di questi ultimi ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 61 della presente sentenza. La ricorrente non dimostra in relazione a quali mezzi di prova precisi il Tribunale si sia basato, in tale punto 86, su una lettura manifestamente errata degli atti del fascicolo ai quali essa si riferisce. [OSCURATO:PERSONA], non risulta in modo manifesto alcuno snaturamento dagli atti del fascicolo. Appare, al contrario, che la ricorrente invita la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di impugnazione, il che è escluso secondo tale giurisprudenza. 73 Con la sua terza censura, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’affermare al punto 86 della sentenza impugnata di aver già esaminato l’incidenza delle misure sfavorevoli adottate nei suoi confronti dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nella sua sentenza del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ). Infatti, tale sentenza riguarderebbe gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022 adottati prima dell’entrata in vigore di tali misure alla data del 1 o gennaio 2022, cosicché il Tribunale non le avrebbe prese in considerazione in detta sentenza. 74 Tale argomento deve essere respinto, in quanto deriva da una lettura errata di detto punto 86. 75 Infatti, il riferimento fatto al punto 86 della sentenza impugnata alla sentenza del 28 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑239/21 , EU:T:2023:364 ), che riguardava effettivamente gli atti di mantenimento del 2021 e del 2022, adottati prima dell’entrata in vigore delle misure prese dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] contro la ricorrente, serve esclusivamente a ricordare che quest’ultima sentenza aveva già dichiarato che le condizioni di realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente dimostravano il vantaggio che essa trae da tale regime e il sostegno fornito a quest’ultimo. 76 Con la sua quarta censura, la ricorrente sostiene che, ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha presentato in modo errato e/o ha snaturato mezzi di prova e/o è venuto meno al suo obbligo di motivazione. Il Tribunale menzionerebbe taluni mezzi di prova che, a suo avviso, dimostrano che la ricorrente ha proseguito la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] a condizioni vantaggiose, senza tuttavia tener conto né delle risposte né delle prove contrarie fornite dalla ricorrente. 77 A tal riguardo, occorre osservare che, ai punti da 87 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a una valutazione fattuale di mezzi di prova prodotti dal Consiglio, vale a dire articoli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia di stampa bielorussa ufficiale, per concluderne, al punto 93 di tale sentenza, che tali mezzi di prova dimostravano in modo attendibile che, al momento dell’adozione degli atti controversi, la ricorrente continuava a procedere con successo alla realizzazione del centro [OSCURATO:PERSONA] alle stesse condizioni che il Tribunale aveva considerato come una dimostrazione del vantaggio tratto dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] e del sostegno fornito a quest’ultimo, nonostante le misure adottate da tale regime contro la ricorrente. 78 Sebbene la ricorrente contesti al Tribunale di aver operato uno snaturamento dei mezzi di prova, essa non dimostra tuttavia, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 61 della presente sentenza, che tale giudice, nello svolgimento di siffatte valutazioni fattuali, abbia snaturato in modo manifesto atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 79 Quanto all’allegazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di esaminare taluni mezzi di prova che essa avrebbe prodotto e che contraddirebbero la conclusione contenuta al punto 93 della sentenza impugnata, occorre osservare che, ai punti da 94 a 104 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato in dettaglio e poi ha respinto mezzi di prova prodotti dalla ricorrente che, secondo quest’ultima, dimostravano che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti avevano proprio avuto incidenze negative sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA]. 80 Se è vero che, con il suo argomento, la ricorrente intende contestare al Tribunale di non aver motivato la sua sentenza in modo giuridicamente sufficiente, occorre ricordare che la motivazione di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico del Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. L’obbligo di motivazione che s’impone al Tribunale non obbliga tuttavia quest’ultimo a fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e tale motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 101 nonché giurisprudenza citata). 81 Tenuto conto dell’esame dettagliato dei mezzi di prova prodotti tanto dal Consiglio quanto dalla ricorrente che il Tribunale ha effettuato ai punti da 87 a 105 della sentenza impugnata, si deve ritenere che tale giudice abbia motivato in modo giuridicamente sufficiente la sentenza impugnata, consentendo alla ricorrente di conoscere, anche implicitamente, le ragioni per le quali esso non ha accolto i suoi argomenti volti a dimostrare che le misure adottate dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti avessero avuto incidenze negative sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato. 82 Con la sua quinta censura, la ricorrente sostiene che, al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato o ha presentato in modo errato i mezzi di prova da essa prodotti nell’affermare che le misure cui era assoggettata da parte del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] sono state adottate nei confronti di 190 imprese bielorusse a capitale estero, cosicché non si può dedurre dalla loro sola adozione un «trattamento specifico sfavorevole riservato alla ricorrente da parte del regime del presidente [OSCURATO:PERSONA]». 83 Tale censura non può essere accolta poiché è inoperante. 84 Infatti, la constatazione del Tribunale secondo cui la ricorrente non ha subito un «trattamento specifico sfavorevole» a causa della sola adozione delle misure che le ha imposto il regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] è effettuata ad abundantiam . In particolare, tale constatazione non ha avuto alcuna incidenza sul ragionamento svolto successivamente nella sentenza impugnata relativo alle conseguenze che tali misure avrebbero avuto, secondo la ricorrente, sulla realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA], ragionamento che termina con la conclusione, contenuta al punto 105 di tale sentenza, secondo cui, alla data di adozione degli atti di mantenimento controversi, la ricorrente continuava a realizzare tale progetto in condizioni che dimostravano il vantaggio che essa trae da detto regime e il sostegno fornito a quest’ultimo. Tale conclusione è quindi priva di qualsiasi riferimento a, o di nesso causale con, detta constatazione. Così facendo, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che il fatto che dette misure non riservassero alla ricorrente un «trattamento specifico sfavorevole» fosse giuridicamente irrilevante per quanto riguarda la questione se la ricorrente soddisfacesse il criterio b) che giustifica il suo mantenimento negli elenchi in questione. 85 Ebbene, secondo una giurisprudenza costante, le censure mosse in merito a capi della motivazione formulati ad abundantiam di una decisione del Tribunale sono inoperanti in quanto non possono comportare l’annullamento di tale decisione (sentenze del 3 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑326/24 P , EU:C:2025:522 , punto 59 , e del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 240 nonché giurisprudenza citata). 86 Con la sua sesta censura, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, al punto 89 della sentenza impugnata, in un errore nell’attribuire valore giuridico al fatto che anche altre entità hanno potuto essere trattate in modo sfavorevole dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a causa delle misure o sanzioni imposte alle società bielorusse a capitale estero. Tale elemento sarebbe irrilevante per la questione se la ricorrente soddisfacesse il criterio b) che giustifica il suo mantenimento negli elenchi in questione. 87 Dal punto 84 della presente sentenza risulta che tale censura è infondata e deve, di conseguenza, essere respinta. 88 Con la sua settima censura relativa ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver presentato in modo errato e/o di aver snaturato mezzi di prova e/o di essere venuto meno al suo obbligo di motivazione. Infatti, la ricorrente avrebbe fornito mezzi di prova che dimostrerebbero che partner commerciali importanti avevano posto fine ai loro rapporti con essa a causa delle misure che le aveva imposto il regime bielorusso, anche congelando i suoi conti bancari e annullando contratti. Tale situazione sarebbe confermata da cinque esempi precisi e probanti, esposti negli allegati da A.22 a A.26 dell’atto introduttivo, che non sarebbero stati esaminati dal Tribunale. 89 Tale censura non può essere accolta. 90 Infatti, nei limiti in cui, con tale argomento, la ricorrente sosterrebbe che il Tribunale non ha debitamente esercitato il suo sindacato giurisdizionale, in quanto avrebbe ignorato mezzi di prova da essa prodotti, occorre rilevare, come sostiene il Consiglio senza essere contraddetto in proposito dalla ricorrente, che tali mezzi di prova corrispondono ai cinque esempi dedotti nel ricorso, ripresi nell’impugnazione proposta dalla ricorrente, che il Tribunale ha esaminato ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata. 91 [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente mira in realtà a contestare valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale e cerca di ottenere una nuova valutazione, sottoponendo nuovamente alla Corte gli stessi cinque esempi. Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, un siffatto argomento è irricevibile in sede di impugnazione. 92 Con la sua ottava censura, riguardante i punti da 95 a 102 nonché i punti 105 e 106 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel basarsi sul principio secondo cui spettava ad essa provare la portata delle conseguenze delle misure e delle sanzioni che le erano state imposte dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], mentre spettava al Consiglio provare che essa traeva vantaggio da tale regime. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente statuito che era sufficiente per il Consiglio affermare che «non [poteva] essere escluso» che altri fattori «avessero potuto» concorrere per quanto riguarda tali conseguenze. 93 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, un siffatto argomento è ricevibile in quanto equivale a chiedere alla Corte di esercitare un controllo su un’eventuale violazione delle norme in materia di onere e di produzione della prova da parte del Tribunale, ciò per cui la Corte è competente nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P , EU:C:2026:245 , punto 226 nonché giurisprudenza citata). 94 Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto. 95 Infatti, è vero che, in forza del principio actori incumbit probatio , spetta al Consiglio dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi di mantenimento addotti a carico dell’interessato ai sensi del criterio b), anche se non è richiesto che esso produca dinanzi al giudice dell’Unione tutti i mezzi di prova inerenti a tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2026, UC/Consiglio, C‑455/24 P , EU:C:2026:253 , punto 115 e giurisprudenza citata). 96 Tuttavia, poiché, dinanzi al Tribunale, il Consiglio ha prodotto un insieme di informazioni e di mezzi di prova pertinenti che attestano che tale criterio era effettivamente soddisfatto, spettava alla ricorrente, in applicazione di tale medesimo principio, nel momento in cui metteva in discussione tali informazioni o mezzi di prova invocando il trattamento sfavorevole che le sarebbe stato riservato dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA] a causa delle misure o sanzioni cui era soggetta, dimostrare che tale trattamento aveva compromesso la realizzazione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, il vantaggio che essa ha tratto da detto regime per garantire tale operazione. 97 Quanto alla nona censura, con la quale la ricorrente sostiene che la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 107 a 110 della sentenza impugnata è viziata da errori di diritto già evidenziati, è sufficiente osservare che gli errori di diritto dedotti in tale censura sono identici a quelli oggetto delle censure dalla prima all’ottava, cosicché tale censura deve essere respinta per le stesse ragioni per le quali tali censure dalla prima all’ottava sono state respinte. 98 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, da cui risulta che il Tribunale ha respinto, giustamente, il ricorso nel merito, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione. 99 Poiché i capi della motivazione della sentenza impugnata contemplati da tale motivo di impugnazione sono sufficienti a giustificare il dispositivo di detta sentenza, cosicché gli errori di diritto accertati in sede di esame del primo motivo di impugnazione non influiscono su tale dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑297/22 P , EU:C:2023:1027 , punto 64 e giurisprudenza citata), occorre respingere l’impugnazione. Sulle spese 100 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. 101 Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] IOOO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.