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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 18586/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2665-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al ricorso, cui sono subentrati, nella qualità di eredi degli stessi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procure allegate alla memoria del 5/4/2023; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2061/2017 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con atto notificato il 10/4/2012ed in riforma della sentenza appellata, depositata in data 22/11/2011, ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],avevano chiesto la condanna della banca appellante, incorporata nel corso del giudizio d’appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni ad essi arrecati per non aver fornito completa e adeguata informativa precontrattuale in ordine ad un investimento in obbligazioni dello Stato argentino (cd. bondargentini).

1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, per quanto ancora rileva, che la banca non aveva adempiuto agli obblighi di informazione prescritti da ll’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e dalla disciplina regolamentare di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, ha, tuttavia,rilevato: -innanzitutto, che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio d’appello con la memoria di costituzione del 2/3/2017 (e, segnatamente: 1) il modulo di adesione , sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],all’accordo siglato tra l’Associazione per la Tutela degli Investitori in titoli Argentini e la Repubblica Argentina in data 21/4/2016 , con mandato a [OSCURATO:SOCIETA]. di ricevere l’importo di denaro previsto da tale accordo a titolo di risarcimento dell’investimento e di accreditarlo sul conto corrente collegato al conto titoli; 2) l’estratto del conto corrente intestato agli appellati recante l’annotazione della somma di €. 117.000,00 per rimborso dei predetti titoli), era ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto formata in epoca successiva alla sentenza di primo grado e alla proposizione dell’appello, e, cometale, non producibile in primo grado per causa non imputabile alla banca;- in secondo Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 luogo, che, come emerge da tale documentazione, gli investitori avevano direttamente ricevuto dall’ente emittente, a ristoro del danno subìto in ragione del deprezzamento dei titoli a seguito del default argentino, la somma di € . 117.000,00, superiore a quella di €.78.000,00 richiesta dagli attori nell’atto introduttivo ed a quella liquidata dal tribunale; ed ha, quindi, ritenuto che, in difetto di attuale sussistenza del dedotto danno patrimoniale, per cui la domanda proposta in primo grado dagli appellati doveva essere, di conseguenza,rigettata.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 8/1/2018, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

1.5. Con memoria del 5/4/2023, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), deceduto il 25/7/1921, e di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo affermato la sussistenza dell’inadempimento della banca agli obblighi d’informazione, ha ritenuto decisiva, ai fini del rigetto della domanda, una circostanza, e cioè l’avvenuto ristoro del danno ad opera della Repubblica Argentina, dedotta dalla banca solo con la comparsa di costituzione in grado di appello del 21/3/2017, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la banca, quale mera incaricata di ricevere in nome e per conto dei clienti l’importo previsto dall’accordo e di accreditarlo sul conto Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 corrente collegato al conto titoli, era, in ordine a tale r istoro, carente di legittimazione attiva e di interesse, ponendosi lo stesso a definizione di una vicenda estranea alla posizione giuridica, sostanziale e processuale, della banca convenuta che non è stata parte dell’accordo transattivo.

2.2. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, infatti, con statuizione che non è stata censurata con la specifica deduzione di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame pur risultando dagli atti del giudizio, ha ritenutoche gli investitori avevano ricevuto direttamente dall’ente emittente la somma di €. 117.000,00, a ristoro del danno subìto in ragione del deprezzamento dei titoli a seguito del default argentino, e che, di conseguenza, era venuto definitamente meno il danno patrimoniale del quale avevano chiesto il risarcimento.

2.3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione a ll’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha escluso il danno patrimoniale che la banca era stata condannata a risarcire in forza della sentenza del tribunale senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha accolto un ’eccezione, e cioè l’inesistenza del danno in conseguenza della sopravvenuta transazione, che la banca non aveva sollevato nell’atto d’appello e che, in quanto nuova, a norma dell’art. 345 c.p.c., non era deducibile , al pari della relativa documentazione, nel giudizio d’appello.

2.4. Il motivo èinfondato.

L ’ eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall’attore per effetto dell’esecuzione di una transazione stipulata nel corso del giudizio,non costituisce, invero, l’oggetto Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 di un’eccezione in senso stretto, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e può essere, pertanto, dedotta, come si evince dall’art. 345, comma 2°, c.p.c., anche in appello (sempre che , come nel la vicenda in esame, la sussistenza e/ol’ammontare di tale diritto non risultino essere già stati accertati con la pronuncia di primo grado e tale statuizione, non censurata in nessuno dei suoi elementi costitutivi, sia diventata definitiva in quanto coperta dal giudicato interno),non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché, com’è ovvio, ilfatto storico che ne costituisce il fondamento sia stato, come in effetti è accaduto nel caso di specie,ritualmente dedotto e dimostrato in giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (cfr. Cass. n.26118 del 2 021 , in motiv. ).

2.5. La transazione intercorsa tra gli attori e l’ente emittente, infatti, alla luce di quanto incontestatamente accertato in fatto dalla corte d’appello, risulta essere stata stipulata ed eseguita, con la conseguente rimozione (a mezzo dell’accreditamento del relativo importo) del danno patrimoniale di cui gli attori avevano chiesto il risarcimento, solo nel corso dell’anno 2016, vale a dire in epoca successiva non solo alla pronuncia della sentenza appellata (depositata il 22/11/2011) ma anche alla notifica dell’atto d’appello (intervenuta il 10/4/2012)e, pertanto, non poteva essere, come tale, dedotta e dimostrata dalla banca, che l’ha sollevata, se non, com’è in effetti accaduto, nel corso del giudizio d’appello.

2.6. Nel procedimento d’appello, invero, il diviet o di introdurre nuove eccezioni posto dall’art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè, a seconda dei casi, dopo lascadenza del termine per la loro Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 deducibilità nel giudizio di primo grado e , quindi , da proporre con l’atto d’appello ( cfr. Cass. n. 18219 del 2019 in motiv.; Cass. n. 5703 del 2001), ovvero, come nel caso in esame, nel corso del giudizio d’appello, e, quindi , da dedurre , unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento.

2.7. La produzione di nuovi documenti in grado di appello, del resto, nella misura in cui è riconosciuta dall’art. 345, comma 3°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè successivo alle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009 (cfr. l’art. 58, comma 2, l. n. 69 cit., a norma del quale l’art. 345 c.p.c. nel testo modificato dalla stessa legge si applica ai giudizi che, come quello in esame, erano pendenti in primo grado al momento della sua entrata in vigore in data 4/7/2009), dev’essere operata, in base alle norme previste dagli artt. 163 e 166, richiamatidagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass. n. 11510 del 2014): a meno che, come nel caso di specie, la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass.

SU n. 8203 del 2005, in motiv.; conf., Cass. n. 12731 del 2011).

2.8. La corte d’appello, lì dove ha accolto l’eccezione dell’appellante di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori per effetto dell’esecuzione di una transazione stipulata dagli stessi nel corso del giudizio di secondo grado, ritenendo ammissibile la relativa documentazione, si è, pertanto, attenuta al principio esposto e, come tale, si sottrae alle censure articolate sul punto dai ricorrenti.

3. Il ricorso dev’essere,quindi, rigettato.Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2665-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure in calce al ricorso, cui sono subentrati, nella qualità di eredi degli stessi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procure allegate alla memoria del 5/4/2023; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2061/2017 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con atto notificato il 10/4/2012ed in riforma della sentenza appellata, depositata in data 22/11/2011, ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],avevano chiesto la condanna della banca appellante, incorporata nel corso del giudizio d’appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni ad essi arrecati per non aver fornito completa e adeguata informativa precontrattuale in ordine ad un investimento in obbligazioni dello Stato argentino (cd. bondargentini). 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, per quanto ancora rileva, che la banca non aveva adempiuto agli obblighi di informazione prescritti da ll’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e dalla disciplina regolamentare di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, ha, tuttavia,rilevato: -innanzitutto, che la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio d’appello con la memoria di costituzione del 2/3/2017 (e, segnatamente: 1) il modulo di adesione , sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],all’accordo siglato tra l’Associazione per la Tutela degli Investitori in titoli Argentini e la Repubblica Argentina in data 21/4/2016 , con mandato a [OSCURATO:SOCIETA]. di ricevere l’importo di denaro previsto da tale accordo a titolo di risarcimento dell’investimento e di accreditarlo sul conto corrente collegato al conto titoli; 2) l’estratto del conto corrente intestato agli appellati recante l’annotazione della somma di €. 117.000,00 per rimborso dei predetti titoli), era ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto formata in epoca successiva alla sentenza di primo grado e alla proposizione dell’appello, e, cometale, non producibile in primo grado per causa non imputabile alla banca;- in secondo Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 luogo, che, come emerge da tale documentazione, gli investitori avevano direttamente ricevuto dall’ente emittente, a ristoro del danno subìto in ragione del deprezzamento dei titoli a seguito del default argentino, la somma di € . 117.000,00, superiore a quella di €.78.000,00 richiesta dagli attori nell’atto introduttivo ed a quella liquidata dal tribunale; ed ha, quindi, ritenuto che, in difetto di attuale sussistenza del dedotto danno patrimoniale, per cui la domanda proposta in primo grado dagli appellati doveva essere, di conseguenza,rigettata. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 8/1/2018, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 1.5. Con memoria del 5/4/2023, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), deceduto il 25/7/1921, e di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 e n. 4 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo affermato la sussistenza dell’inadempimento della banca agli obblighi d’informazione, ha ritenuto decisiva, ai fini del rigetto della domanda, una circostanza, e cioè l’avvenuto ristoro del danno ad opera della Repubblica Argentina, dedotta dalla banca solo con la comparsa di costituzione in grado di appello del 21/3/2017, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la banca, quale mera incaricata di ricevere in nome e per conto dei clienti l’importo previsto dall’accordo e di accreditarlo sul conto Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 corrente collegato al conto titoli, era, in ordine a tale r istoro, carente di legittimazione attiva e di interesse, ponendosi lo stesso a definizione di una vicenda estranea alla posizione giuridica, sostanziale e processuale, della banca convenuta che non è stata parte dell’accordo transattivo. 2.2. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, infatti, con statuizione che non è stata censurata con la specifica deduzione di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame pur risultando dagli atti del giudizio, ha ritenutoche gli investitori avevano ricevuto direttamente dall’ente emittente la somma di €. 117.000,00, a ristoro del danno subìto in ragione del deprezzamento dei titoli a seguito del default argentino, e che, di conseguenza, era venuto definitamente meno il danno patrimoniale del quale avevano chiesto il risarcimento. 2.3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione a ll’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha escluso il danno patrimoniale che la banca era stata condannata a risarcire in forza della sentenza del tribunale senza, tuttavia, considerare che, così facendo, ha accolto un ’eccezione, e cioè l’inesistenza del danno in conseguenza della sopravvenuta transazione, che la banca non aveva sollevato nell’atto d’appello e che, in quanto nuova, a norma dell’art. 345 c.p.c., non era deducibile , al pari della relativa documentazione, nel giudizio d’appello. 2.4. Il motivo èinfondato. L ’ eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionato dall’attore per effetto dell’esecuzione di una transazione stipulata nel corso del giudizio,non costituisce, invero, l’oggetto Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 di un’eccezione in senso stretto, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e può essere, pertanto, dedotta, come si evince dall’art. 345, comma 2°, c.p.c., anche in appello (sempre che , come nel la vicenda in esame, la sussistenza e/ol’ammontare di tale diritto non risultino essere già stati accertati con la pronuncia di primo grado e tale statuizione, non censurata in nessuno dei suoi elementi costitutivi, sia diventata definitiva in quanto coperta dal giudicato interno),non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché, com’è ovvio, ilfatto storico che ne costituisce il fondamento sia stato, come in effetti è accaduto nel caso di specie,ritualmente dedotto e dimostrato in giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (cfr. Cass. n.26118 del 2 021 , in motiv. ). 2.5. La transazione intercorsa tra gli attori e l’ente emittente, infatti, alla luce di quanto incontestatamente accertato in fatto dalla corte d’appello, risulta essere stata stipulata ed eseguita, con la conseguente rimozione (a mezzo dell’accreditamento del relativo importo) del danno patrimoniale di cui gli attori avevano chiesto il risarcimento, solo nel corso dell’anno 2016, vale a dire in epoca successiva non solo alla pronuncia della sentenza appellata (depositata il 22/11/2011) ma anche alla notifica dell’atto d’appello (intervenuta il 10/4/2012)e, pertanto, non poteva essere, come tale, dedotta e dimostrata dalla banca, che l’ha sollevata, se non, com’è in effetti accaduto, nel corso del giudizio d’appello. 2.6. Nel procedimento d’appello, invero, il diviet o di introdurre nuove eccezioni posto dall’art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè, a seconda dei casi, dopo lascadenza del termine per la loro Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 deducibilità nel giudizio di primo grado e , quindi , da proporre con l’atto d’appello ( cfr. Cass. n. 18219 del 2019 in motiv.; Cass. n. 5703 del 2001), ovvero, come nel caso in esame, nel corso del giudizio d’appello, e, quindi , da dedurre , unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento. 2.7. La produzione di nuovi documenti in grado di appello, del resto, nella misura in cui è riconosciuta dall’art. 345, comma 3°, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè successivo alle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009 (cfr. l’art. 58, comma 2, l. n. 69 cit., a norma del quale l’art. 345 c.p.c. nel testo modificato dalla stessa legge si applica ai giudizi che, come quello in esame, erano pendenti in primo grado al momento della sua entrata in vigore in data 4/7/2009), dev’essere operata, in base alle norme previste dagli artt. 163 e 166, richiamatidagli artt. 342, comma 1°, e 347, comma 1°, c.p.c., mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado (Cass. n. 11510 del 2014): a meno che, come nel caso di specie, la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass. SU n. 8203 del 2005, in motiv.; conf., Cass. n. 12731 del 2011). 2.8. La corte d’appello, lì dove ha accolto l’eccezione dell’appellante di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori per effetto dell’esecuzione di una transazione stipulata dagli stessi nel corso del giudizio di secondo grado, ritenendo ammissibile la relativa documentazione, si è, pertanto, attenuta al principio esposto e, come tale, si sottrae alle censure articolate sul punto dai ricorrenti. 3. Il ricorso dev’essere,quindi, rigettato.Ric. 2018n. 2665 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato
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