CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 38465/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha con o chiedendo ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 novembre 2022, la Corte di appello di Genova, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 21 marzo 2022, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili dei reati di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/90, come agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, i quali, a mezzo del comune difensore, si dolgono della disposta confisca delle somme di denaro trovate nella loro disponibilità. Deducono erronea applicazione dell'articolo 240 codice penale evidenziando come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove non vi sia prova che la somma di denaro sequestrata sia provento di precedenti cessioni non possa esserne disposta la confisca. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] non aveva devoluto la questione della confisca alla Corte d'appello; [OSCURATO:PERSONA], accedendo al concordato in appello, vi aveva rinunciato. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la questione proposta non aveva formato oggetto di doglianza davanti alla Corte di appello e l'eventuale violazione dell'art. 240 cod. pen. non è rilevabile d'ufficio da questa Corte. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'accoglimento del concordato con rinuncia ai motivi determina l'inammissibilità delle questioni a cui il ricorrente ha rinunciato (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, M., Rv. 278170 - 01: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge").4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in d