Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20872/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, BERTOZZI PAOLAe [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO ANTONIOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA], D’ADDUZIOROBERTO, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FANTASIAETTORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FORCELLACIRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IACOVELLIDANIDA, quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], MARTUCCIALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIBECAGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUCCINumero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026ALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inRoma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura in calce al ricorso;- ricorrenti -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cuidomicilia in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, ope legis;- controricorrente -avverso il decreto n. cronol. 3038/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, pubblicato il 9/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Per quel che qui ancora rileva, con ricorso ex art. 3 l. n. 89del 2001, depositato in data 26 febbraio 2019 presso la Corte d’appellodi Napoli, [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage, [OSCURATO:PERSONA], AldoBattista, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], VladimiroCampagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonatoCorvino, [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio qualieredi legittime di Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA]Elia, Raffaele delliCarri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiroRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreRubano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiesero il riconoscimento dell’equoindennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare,ancora in corso al momento del deposito della domanda, a carico dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. della quale essi o i loro danti causa erano statitutti dipendenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli.2.

Con decreto del 27 marzo 2019, il giudice designato della Corted’appello di Napoli individuò in 7 anni il tempo ragionevole dellaprocedura di insinuazione al passivo per cui era giudizio; accolse,perciò, per quanto di ragione, il ricorso e condannò il Ministero dellaGiustizia al pagamento dell’indennità calcolata tenendo conto deldifferenziale, in eccedenza, tra l’importo del credito ammesso allo statopassivo e l’importo della prestazione previdenziale erogata dal [OSCURATO:PERSONA] presso l’INPS, oltre alle spese e rigettò il ricorso diVladimiro Campagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, l. n.89 del 2001, poiché in detti casi l’importo della prestazioneprevidenziale ex lege n. 297 del 1982 eccedeva l’importo del creditoammesso allo stato passivo.3.

Con decreto n. cronol. 3038/2021 del 9/6/2021, la Corted’appello di Napoli, nella contumacia del Ministero della Giustizia, harespinto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 proposta dailavoratori o dagli aventi causa avverso il suddetto decreto in relazionealla limitazione della quantificazione dell’indennizzo al merodifferenziale tra importo ammesso al passivo e importo dellaRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026prestazione previdenziale ex lege n. 297 del 1982 erogata dal Fondo diGaranzia.Per i cinque lavoratori [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] harimarcato, invece, che le prestazioni previdenziali del Fondo di garanziasoddisfacevano interamente la pretesa azionata nel giudiziopresupposto ed erano state ricevute entro il termine di ragionevoledurata della procedura così da escludere il diritto all’indennizzo.3.- Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di FabioBertozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio, IlariaPia d’Adduzio quali eredi legittime di Roberto d’Adduzio, UmbertoD’Elia, Raffaele delli Carri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaIacovelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMincolelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvioSiliberti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, esponendo di affidarlo a tre motivi.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.All’esito di rinnovazione della notifica, disposta da questa Cortecon ordinanza interlocutoria n. 1523/2024 del 15 gennaio 2024, ilMinistero della Giustizia ha resistito, mediante controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve prendersi atto che non risulta agli attila procura speciale alla proposizione del ricorso in esame di LiviaConsiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittimedi Roberto d’Adduzio, di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; agli atti èstata soltanto depositata, tra le altre dei diversi ricorrenti, la procuraalle liti da loro rilasciata in data 28/10/2020, prima della pronuncia deldecreto qui impugnato e del decreto opposto.Per principio consolidato, il requisito della specialità della procuraalla proposizione del ricorso per cassazione non sussiste sequest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimentoimpugnato, perché questo requisito presuppone proprio non la meravolontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futuraimpugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre uno specificoricorso avverso uno specifico provvedimento; necessariamente,pertanto, il provvedimento da impugnarsi deve essere già venuto agiuridica esistenza al momento del conferimento della procura relativa(in ultimo, tra le numerosissime, Cass. Sez. 3, n. 5852 del27/02/2023).In conseguenza, in difetto di procura speciale, i ricorsi di LiviaConsiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittimedi Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili.1.1.

Deve poi escludersi la tardività dei restanti ricorsi perché laprima notifica presso l’Avvocatura distrettuale, seppure viziata, erasoltanto nulla e, come tale, idonea a radicare tempestivamentel’impugnazione, seppure ne è stata necessaria la rinnovazione (Cass.,Sez.

Un., n. 608 del 15/01/2015).Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/20262.

Deve, quindi, ancora rimarcarsi che nella premessa del ricorsoi ricorrenti hanno dichiarato di proporre impugnazione di legittimità pertre motivi, distinti con le lettere (neppure in sequenza) A, B e D e cosìtestualmente rubricati:A) violazione e mancata applicazione degli articoli 1173- 1226 -1227 -1349- 2043 -2056-2697 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., art. 3Costituzione (per avere la Corte di Appello disapplicato e/o applicato inmaniera erronea i principi vigenti in materia dettati dalla norma inquestione e dalle prescrizioni del Codice);B) violazione e mancata applicazione degli artt. 2 – 2 bis e 3 dellaLegge 89/2001 e delle norme comunitarie artt. 6 comma 1 – 13 e 41CEDU e con i principi costituzionali (per avere la Corte di Appellodisapplicato e/o applicato in maniera erronea i principi vigenti inmateria dettati dalla norma in questione e dalla CEDU e della Cortecostituzionale);D) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, comma 1nn. 3 e 5 cod. proc. civ.In disparte la mancanza di riferimento ad alcuna delle ipotesi delcomma 1 dell’art. 360 cpc nei primi due motivi, le censure risultano dilettura non agevole in quanto articolate, in effetti, in più profili eargomentate con una sovrapposizione di principi di diritto non semprepertinenti.2.1.

Innanzitutto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimaapplicazione del limite all’indennizzo fissato dall’art. 2 bis della leggen.89/2001, individuato, nel decreto impugnato, nel valore del creditoresiduo dopo l’intervento del Fondo di garanzia; in tal senso hannoprospettato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere laCorte d’appello statuito sulla sussistenza di un giudicato che sarebbeRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026costituito da altro decreto reso dalla Corte d’appello in favore di altridipendenti della stessa impresa, i cui crediti sono stati inseriti alpassivo della stessa procedura fallimentare.2.2.

Hanno pure, per altro profilo, ancora una volta sostenutol’illegittimità della individuazione della durata ragionevole in sette anni,invece che nei sei fissati dalla legge n. 80/2001.2.3.

Hanno, quindi, rappresentato che per individuare il limitedell’indennizzo ex art. 2 bis la Corte d’appello avrebbe dovutoconsiderare l’ammontare degli interessi spettanti sul credito ammessoal passivo.2.4.

Infine, hanno lamentato l’erronea quantificazione delle spesee, in particolare, hanno contesto la corretta individuazione delloscaglione, stabilito rispetto al valore del decisum invece che a un valoreindeterminabile, considerato che era stata chiesta una condanna in viaequitativa, oltre che l’applicazione dei parametri minimi e il mancatoriconoscimento degli aumenti ex art. 4 e del compenso per la faseistruttoria.3.

Innanzitutto, tutte le censure risultano inammissibili per iricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarioRossiniello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non conferentirispetto alla ratio decidendi.Per questi lavoratori, infatti, la Corte d’appello ha rigettato ladomanda perché essi hanno ricevuto una somma superioreall’ammontare ammesso al passivo in un tempo inferiore alla durataragionevole; non ha neppure pronunciato nei loro confronti alcunastatuizione sulle spese, perché il Ministero non si è costituito nella fasedi opposizione.I ricorsi relativi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/20264.

Per i restanti ricorrenti, risulta, invece, fondata la censuraesposta al punto 2.1 nei limiti che seguono.Certamente, in disparte ogni considerazione sulla nonconfigurabilità di una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurabileex n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., nell’ipotesi direiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione perchéunicamente sindacabile quale violazione di legge o difetto dimotivazione, deve escludersi la sussistenza di un giudicato sostanzialevincolante: l’autorità del giudicato sostanziale può essere invocata eopera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutividell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella inrestando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questionigiuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione.Quanto alla misura dell’indennizzo, questa Corte ha già stabilitoche i limiti ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essereindividuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e,quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del creditoammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimastainsoddisfatta all'esito dei piani di riparto può riverberare i suoi effettisulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma nonpuò costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione (Cass.Sez. 2, n. 1103 del 16/01/2025).4.1.

Ugualmente fondata è la censura esposta al punto 2.2: iltermine ragionevole, che «si considera» rispettato se la proceduraconcorsuale non eccede la durata di sei anni, deve intendersipredeterminato dal legislatore, ex art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89del 2001 e non costituisce, perciò, un criterio meramente tendenziale,Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -8-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026suscettibile di autonoma valutazione da parte del Giudice; ciò nonimpedisce tuttavia, di valutare gli elementi individuati nel comma 2dello stesso articolo, dandone conto in motivazione, per misurare ladurata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato (Cass. Sez.2, n. 20008 del 17/07/2025).4.2.

Pure fondata è la censura sub 2.3, relativa all’omessocomputo degli interessi nel valore della causa: questa Corte, infatti, hagià precisato che il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art.2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base delvalore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gliinteressi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito:il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e nonvi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portataeconomica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che èstrettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesadella relativa definizione.

Non così è a dirsi, invece, per le spese legalisostenute nel giudizio presupposto che, pur gravando sulla parteperché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggettodella causa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7695 del 19/03/2019)4.3.

Dall’accoglimento delle prime tre censure conseguelogicamente l’assorbimento dell’ulteriore profilo relativo alle spese.5.

Il ricorso è, perciò, accolto limitatamente a Bruno DharmadaseE.

Algamage, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Elia, Raffaele delli Carri, [OSCURATO:PERSONA], DomenicoGualano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanida Mansolillo, quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], AlfonsoRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -9-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Martucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il decretoimpugnato è in conseguenza cassato soltanto nelle statuizioni rese inloro favore, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli perché provveda alriesame delle sole relative domande di equa riparazione in applicazionedei principi esposti ai punti 4.,

4.1. e 4.2 e statuisca, in rinvio, anchesulle spese di legittimità.5.1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è, invece,respinto, con conseguente loro condanna al pagamento in solido, infavore del Ministero, delle spese di questo giudizio, come liquidate indispositivo.5.2.

Infine, è dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio,d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Per queste parti, riscontrata la mancanza della procura speciale,che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'eserciziodello ius postulandi nel giudizio di cassazione, l'unico soccombentedeve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fattonotificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del Giudicee della controparte, ha affermato di essere munito di procura e noninvece il soggetto da lui nominato: in difetto di procura, l'attività deldifensore non riverbera, infatti, alcun effetto sulla parte e resta attivitàprocessuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità(così, tra le numerosissime, Cass. Sez.

U. n. 10706 del 10/05/2006,Sez. 3, n. 29209 del 12/11/2024).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage,Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -10-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Paola Bertozzi, [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di FabioBertozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiroPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];cassa il decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento e rinviaalla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese di legittimità;rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federicad’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittime di Robertod’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;condanna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delMinistero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità relativea [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredilegittime di Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],liquidandole in euro 1.100,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, dell’8 luglio 2025.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -11-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteMilena FalaschiRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, BERTOZZI PAOLAe [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO ANTONIOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA], D’ADDUZIOROBERTO, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FANTASIAETTORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FORCELLACIRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IACOVELLIDANIDA, quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], MARTUCCIALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIBECAGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUCCINumero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026ALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inRoma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura in calce al ricorso;- ricorrenti -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cuidomicilia in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, ope legis;- controricorrente -avverso il decreto n. cronol. 3038/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, pubblicato il 9/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Per quel che qui ancora rileva, con ricorso ex art. 3 l. n. 89del 2001, depositato in data 26 febbraio 2019 presso la Corte d’appellodi Napoli, [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage, [OSCURATO:PERSONA], AldoBattista, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], VladimiroCampagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonatoCorvino, [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio qualieredi legittime di Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA]Elia, Raffaele delliCarri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiroRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreRubano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiesero il riconoscimento dell’equoindennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare,ancora in corso al momento del deposito della domanda, a carico dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. della quale essi o i loro danti causa erano statitutti dipendenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli.2. Con decreto del 27 marzo 2019, il giudice designato della Corted’appello di Napoli individuò in 7 anni il tempo ragionevole dellaprocedura di insinuazione al passivo per cui era giudizio; accolse,perciò, per quanto di ragione, il ricorso e condannò il Ministero dellaGiustizia al pagamento dell’indennità calcolata tenendo conto deldifferenziale, in eccedenza, tra l’importo del credito ammesso allo statopassivo e l’importo della prestazione previdenziale erogata dal [OSCURATO:PERSONA] presso l’INPS, oltre alle spese e rigettò il ricorso diVladimiro Campagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, l. n.89 del 2001, poiché in detti casi l’importo della prestazioneprevidenziale ex lege n. 297 del 1982 eccedeva l’importo del creditoammesso allo stato passivo.3. Con decreto n. cronol. 3038/2021 del 9/6/2021, la Corted’appello di Napoli, nella contumacia del Ministero della Giustizia, harespinto l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 proposta dailavoratori o dagli aventi causa avverso il suddetto decreto in relazionealla limitazione della quantificazione dell’indennizzo al merodifferenziale tra importo ammesso al passivo e importo dellaRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026prestazione previdenziale ex lege n. 297 del 1982 erogata dal Fondo diGaranzia.Per i cinque lavoratori [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] harimarcato, invece, che le prestazioni previdenziali del Fondo di garanziasoddisfacevano interamente la pretesa azionata nel giudiziopresupposto ed erano state ricevute entro il termine di ragionevoledurata della procedura così da escludere il diritto all’indennizzo.3.- Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di FabioBertozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio, IlariaPia d’Adduzio quali eredi legittime di Roberto d’Adduzio, UmbertoD’Elia, Raffaele delli Carri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaIacovelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMincolelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvioSiliberti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, esponendo di affidarlo a tre motivi.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.All’esito di rinnovazione della notifica, disposta da questa Cortecon ordinanza interlocutoria n. 1523/2024 del 15 gennaio 2024, ilMinistero della Giustizia ha resistito, mediante controricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve prendersi atto che non risulta agli attila procura speciale alla proposizione del ricorso in esame di LiviaConsiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittimedi Roberto d’Adduzio, di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; agli atti èstata soltanto depositata, tra le altre dei diversi ricorrenti, la procuraalle liti da loro rilasciata in data 28/10/2020, prima della pronuncia deldecreto qui impugnato e del decreto opposto.Per principio consolidato, il requisito della specialità della procuraalla proposizione del ricorso per cassazione non sussiste sequest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimentoimpugnato, perché questo requisito presuppone proprio non la meravolontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futuraimpugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre uno specificoricorso avverso uno specifico provvedimento; necessariamente,pertanto, il provvedimento da impugnarsi deve essere già venuto agiuridica esistenza al momento del conferimento della procura relativa(in ultimo, tra le numerosissime, Cass. Sez. 3, n. 5852 del27/02/2023).In conseguenza, in difetto di procura speciale, i ricorsi di LiviaConsiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittimedi Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili.1.1. Deve poi escludersi la tardività dei restanti ricorsi perché laprima notifica presso l’Avvocatura distrettuale, seppure viziata, erasoltanto nulla e, come tale, idonea a radicare tempestivamentel’impugnazione, seppure ne è stata necessaria la rinnovazione (Cass.,Sez. Un., n. 608 del 15/01/2015).Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/20262. Deve, quindi, ancora rimarcarsi che nella premessa del ricorsoi ricorrenti hanno dichiarato di proporre impugnazione di legittimità pertre motivi, distinti con le lettere (neppure in sequenza) A, B e D e cosìtestualmente rubricati:A) violazione e mancata applicazione degli articoli 1173- 1226 -1227 -1349- 2043 -2056-2697 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., art. 3Costituzione (per avere la Corte di Appello disapplicato e/o applicato inmaniera erronea i principi vigenti in materia dettati dalla norma inquestione e dalle prescrizioni del Codice);B) violazione e mancata applicazione degli artt. 2 – 2 bis e 3 dellaLegge 89/2001 e delle norme comunitarie artt. 6 comma 1 – 13 e 41CEDU e con i principi costituzionali (per avere la Corte di Appellodisapplicato e/o applicato in maniera erronea i principi vigenti inmateria dettati dalla norma in questione e dalla CEDU e della Cortecostituzionale);D) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, comma 1nn. 3 e 5 cod. proc. civ.In disparte la mancanza di riferimento ad alcuna delle ipotesi delcomma 1 dell’art. 360 cpc nei primi due motivi, le censure risultano dilettura non agevole in quanto articolate, in effetti, in più profili eargomentate con una sovrapposizione di principi di diritto non semprepertinenti.2.1. Innanzitutto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimaapplicazione del limite all’indennizzo fissato dall’art. 2 bis della leggen.89/2001, individuato, nel decreto impugnato, nel valore del creditoresiduo dopo l’intervento del Fondo di garanzia; in tal senso hannoprospettato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere laCorte d’appello statuito sulla sussistenza di un giudicato che sarebbeRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026costituito da altro decreto reso dalla Corte d’appello in favore di altridipendenti della stessa impresa, i cui crediti sono stati inseriti alpassivo della stessa procedura fallimentare.2.2. Hanno pure, per altro profilo, ancora una volta sostenutol’illegittimità della individuazione della durata ragionevole in sette anni,invece che nei sei fissati dalla legge n. 80/2001.2.3. Hanno, quindi, rappresentato che per individuare il limitedell’indennizzo ex art. 2 bis la Corte d’appello avrebbe dovutoconsiderare l’ammontare degli interessi spettanti sul credito ammessoal passivo.2.4. Infine, hanno lamentato l’erronea quantificazione delle spesee, in particolare, hanno contesto la corretta individuazione delloscaglione, stabilito rispetto al valore del decisum invece che a un valoreindeterminabile, considerato che era stata chiesta una condanna in viaequitativa, oltre che l’applicazione dei parametri minimi e il mancatoriconoscimento degli aumenti ex art. 4 e del compenso per la faseistruttoria.3. Innanzitutto, tutte le censure risultano inammissibili per iricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarioRossiniello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non conferentirispetto alla ratio decidendi.Per questi lavoratori, infatti, la Corte d’appello ha rigettato ladomanda perché essi hanno ricevuto una somma superioreall’ammontare ammesso al passivo in un tempo inferiore alla durataragionevole; non ha neppure pronunciato nei loro confronti alcunastatuizione sulle spese, perché il Ministero non si è costituito nella fasedi opposizione.I ricorsi relativi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/20264. Per i restanti ricorrenti, risulta, invece, fondata la censuraesposta al punto 2.1 nei limiti che seguono.Certamente, in disparte ogni considerazione sulla nonconfigurabilità di una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurabileex n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., nell’ipotesi direiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione perchéunicamente sindacabile quale violazione di legge o difetto dimotivazione, deve escludersi la sussistenza di un giudicato sostanzialevincolante: l’autorità del giudicato sostanziale può essere invocata eopera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutividell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella inrestando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questionigiuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione.Quanto alla misura dell’indennizzo, questa Corte ha già stabilitoche i limiti ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essereindividuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa,nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e,quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del creditoammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimastainsoddisfatta all'esito dei piani di riparto può riverberare i suoi effettisulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma nonpuò costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione (Cass.Sez. 2, n. 1103 del 16/01/2025).4.1. Ugualmente fondata è la censura esposta al punto 2.2: iltermine ragionevole, che «si considera» rispettato se la proceduraconcorsuale non eccede la durata di sei anni, deve intendersipredeterminato dal legislatore, ex art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89del 2001 e non costituisce, perciò, un criterio meramente tendenziale,Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -8-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026suscettibile di autonoma valutazione da parte del Giudice; ciò nonimpedisce tuttavia, di valutare gli elementi individuati nel comma 2dello stesso articolo, dandone conto in motivazione, per misurare ladurata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato (Cass. Sez.2, n. 20008 del 17/07/2025).4.2. Pure fondata è la censura sub 2.3, relativa all’omessocomputo degli interessi nel valore della causa: questa Corte, infatti, hagià precisato che il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art.2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base delvalore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gliinteressi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito:il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e nonvi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portataeconomica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che èstrettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesadella relativa definizione. Non così è a dirsi, invece, per le spese legalisostenute nel giudizio presupposto che, pur gravando sulla parteperché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggettodella causa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7695 del 19/03/2019)4.3. Dall’accoglimento delle prime tre censure conseguelogicamente l’assorbimento dell’ulteriore profilo relativo alle spese.5. Il ricorso è, perciò, accolto limitatamente a Bruno DharmadaseE. Algamage, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Elia, Raffaele delli Carri, [OSCURATO:PERSONA], DomenicoGualano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDanida Mansolillo, quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], AlfonsoRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -9-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Martucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il decretoimpugnato è in conseguenza cassato soltanto nelle statuizioni rese inloro favore, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli perché provveda alriesame delle sole relative domande di equa riparazione in applicazionedei principi esposti ai punti 4., 4.1. e 4.2 e statuisca, in rinvio, anchesulle spese di legittimità.5.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è, invece,respinto, con conseguente loro condanna al pagamento in solido, infavore del Ministero, delle spese di questo giudizio, come liquidate indispositivo.5.2. Infine, è dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio,d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Per queste parti, riscontrata la mancanza della procura speciale,che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'eserciziodello ius postulandi nel giudizio di cassazione, l'unico soccombentedeve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fattonotificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del Giudicee della controparte, ha affermato di essere munito di procura e noninvece il soggetto da lui nominato: in difetto di procura, l'attività deldifensore non riverbera, infatti, alcun effetto sulla parte e resta attivitàprocessuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità(così, tra le numerosissime, Cass. Sez. U. n. 10706 del 10/05/2006,Sez. 3, n. 29209 del 12/11/2024). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E. Algamage,Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -10-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026Paola Bertozzi, [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittime di FabioBertozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiroPaolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredilegittime di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];cassa il decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento e rinviaalla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lespese di legittimità;rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Antonio GiuseppeConsiglio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federicad’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredi legittime di Robertod’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;condanna l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delMinistero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità relativea [OSCURATO:PERSONA] Consiglio, Federica d’Adduzio e [OSCURATO:PERSONA] d’Adduzio quali eredilegittime di Roberto d’Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],liquidandole in euro 1.100,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, dell’8 luglio 2025.Ric. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -11-Numero registro generale 22655/2021Numero sezionale 2061/2025Numero di raccolta generale 20872/2026Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteMilena FalaschiRic. 2021 n. 22655 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -12-
Decreto Cassazione n. 20872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris