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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08497/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro518 [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLOdi SALERNO, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 685/2019;Numero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Salerno, con la decisione inepigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dallaAzienda [OSCURATO:PERSONA] (ASL) Salerno avverso lasentenza del Tribunale di Nocera inferiore che avevarigettato l’opposizione proposta dalla stessa ASL aldecreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal suo dipendenteAttilio Cozzolino, per ottenere il pagamento delle sommedallo stesso reclamate a titolo di compenso perprestazioni rese in regime di attività libero professionaleintramuraria nel 2013.2.

La Corte territoriale, dopo aver richiamato le fonti inbase alle quali tale compenso era stato richiesto,costituite dalla contrattazione collettiva disciplinante lamateria e i regolamenti aziendali adottati in propositodalla ASL (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863del 23/12/2002; Regolamento approvato con deliberan.199 del 2004, lett.

A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attivitàambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizidiagnostici in regime libero professionale), ha ritenutoche il diritto vantato dal lavoratore fosse provato dalladocumentazione prodotta, ed in particolare dalNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026rendiconto depositato agli atti, il quale non era statocontestato in modo specifico e puntuale dalla ASL.Da tale documento, infatti, era possibile desumere tuttigli elementi necessari a sostenere la fondatezza delladomanda: il fatturato complessivo delle attività erogatedell’equipe per l’annualità in questione; la quotaassegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolomedico/lavoratore in termini economici di costo, l’elenconominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei rispettivi ruoli, le quote economiche determinate inrelazione alla tariffa applicabile, all’attività prestazionaleeseguita, alla qualifica, all’individuale partecipazionequantitativa esecutiva, la sottoscrizione di ciascunlavoratore dell’equipe, il totale degli esami eseguiti, conindicazione analitica delle prestazioni eseguite, del lorocodice identificativo e denominazione, del relativo costounitario e totale.3.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], mentre il lavoratoreanzidetto è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è stato articolato sulla base di un unicomotivo così formulato: violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleapprovato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A eB commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendaleNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 dellaASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), in relazione all’art. 55,comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificatoed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre2005, in relazione all’art. 2697 c.c.Con tale mezzo di impugnazione la ricorrente ha dedottoche la Corte territoriale non aveva considerato ladoglianza relativa alla difformità del rendicontodepositato dal lavoratore rispetto alle prescrizioni inproposito stabilite dal regolamento, difformità cheavrebbe impedito di accertare la fondatezza della pretesadal medesimo azionata, in ordine alla quale erano stateavanzate, contrariamente a quanto affermato insentenza, contestazioni idonee ad escluderne ipresupposti, ivi compreso quello inerente l’esecuzionedelle prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, anchestraordinario, sicché dovevano ritenersi mancantielementi sufficienti ad integrare la prova del creditovantato, il cui onere doveva essere assolto da chi se nedichiarava titolare.2.

Il motivo di ricorso, nei termini in cui esso è statoformulato, presenta diversi profili di inammissibilità.2.1.

A tal proposito occorre infatti rilevare, in primoluogo, che la ricorrente, nel denunciare la violazione deiregolamenti aziendali, adottati con delibera della Asl, perdisciplinare l’esercizio dell’attività intramoenia insanitaria, non li ha specificamente indicati tra gli allegatiNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026al ricorso, contravvenendo così alle disposizioni dettate,a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c. (v. in proposito, ex multis, Cass. n. 23452 del06/10/2017 e n. 19048 del 28/09/2016).2.2.

Per apprezzare pienamente l’esistenza e la portatadelle asserite violazioni delle disposizioni regolamentari incui sarebbero incorsi i giudici di merito nella applicazionedi queste, non è sufficiente la loro citazione in formaestremamente sintetica fatta in ricorso, sia per lamolteplicità delle violazioni addebitate, sia per la pluralitàe tecnicità dei profili oggetto delle disposizioniregolamentari, riguardanti, tra l’altro, i sistemi dirilevazione delle prestazioni, le tariffe da praticare ed icriteri per la loro determinazione, i criteri per ladistribuzione dei proventi al personale interessato, lemodalità di contabilizzazione ed erogazione dei compensi.2.3.

Trattasi di profili in relazione ai quali la questionedella violazione delle disposizioni che li contemplano èstrettamente collegata a quella dell’interpretazione diqueste, la quale che non può essere svolta senza unacompleta ed integrale esposizione delle stesse.Né, per altro verso, la ricorrente si è preoccupata diindicare quali fossero le regole ermeneutiche che sonostate violate dalla Corte territoriale nell’applicazione dellepredette disposizioni dei regolamenti aziendali, nonl’interpretazione del contratto - o, come nella specie,dell’atto unilaterale/regolamento della Asl, soggetto alNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026medesimo regime di cui all’art. 1324 c.c. - può esseresindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazionedelle regole legali di ermeneutica contrattuale, la qualenon può configurarsi per il solo fatto che il giudice dimerito abbia scelto una tra le molteplici interpretazionidel testo (così Cass. Sez. n. 20787/2024).2.4.

In secondo luogo, deve osservarsi che, conriferimento alla censura relativa alla erronea rilevazionedella mancata contestazione del rendiconto prodotto dallavoratore, la ricorrente, in violazione del principiospecificità dei motivi di ricorso per cassazione e diautosufficienza di questo, ha omesso di indicare la sedeprocessuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, e, specificamente, il contenutodell’atto della controparte, in modo da consentire allaCorte di valutare la sussistenza dei presupposti per lacorretta applicazione del principio di non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c. (su tale onere v., ex multis, Cass.Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).3.

Con riferimento al predetto rendiconto, occorre poi fareulteriori considerazioni.3.1.

La ricorrente al riguardo ha infatti dedotto cheessendo erronea la considerazione della Corte territorialein ordine alla mancata contestazione del rendicontoprodotto dal lavoratore, e non essendo questo idoneo afornire la prova del diritto vantato per la lamentatadifformità dalle prescrizioni stabilite dai regolamentiaziendali, sarebbe mancata del tutto la prova di taleNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026diritto, fondato anche sull’esecuzione delle prestazioniintra moenia fuori dell’orario di lavoro e sulla loropertinenza con le attività istituzionali, non essendo statocosì assolto il relativo onere incombente sul lavoratore.3.2.

Tale censura non coglie nel segno.Si deve rilevare che essa non ha considerato lastatuizione della Corte territoriale secondo cui laripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltreche della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi oimpeditivi del diritto, anche del criterio, sostenuto dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n.28484/2008), dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova,riconducibile all’art. 24 Cost., in forza del quale l’odiernaricorrente sarebbe stata nelle migliori condizioni perdimostrare la non effettuazione delle prestazioni a favoredei pazienti intramoenia al di fuori dell’orario di lavoro,anche straordinario, e l’insussistenza degli altripresupposti.3.3.

Tale statuizione costituisce ulteriore ratio decidendi,autonoma dal punto di vista logico e giuridico, dellapronuncia della Corte territoriale laddove essa ha ritenutoassolto l’onere probatorio anzidetto, la quale non è stataimpugnata dalla ricorrente.Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cuiqualora la sentenza di merito impugnata si fondi su piùragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondol'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nellaNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorsoper cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di taliragioni determina l'inammissibilità, per difetto diinteresse, anche del gravame proposto avverso le altre,in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulle rationes decidendi non censurate (osulla ratio decidendi non censurata), con la conseguenzache la sentenza impugnata resterebbe pur semprefondata su di esse (così Cass. n. 2273 del 04/02/2005,Cass. n. 2127 del 31/01/2006, e molte altre).4.

Da ultimo, deve rilevarsi che la censura svolta, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di disposizioni di contratto collettivonazionale di lavoro (o, per meglio dire, di disposizionirivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito, che non può trovareingresso nel giudizio di legittimità (così, in particolare,Cass.

Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476).5.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, senza necessità di pronunciasulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato.6.

Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effettiindicati da Cass. Sez.

U. n. 4315/2020, della sussistenzadelle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSezione lavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro518 [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLOdi SALERNO, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 685/2019;Numero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno, con la decisione inepigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dallaAzienda [OSCURATO:PERSONA] (ASL) Salerno avverso lasentenza del Tribunale di Nocera inferiore che avevarigettato l’opposizione proposta dalla stessa ASL aldecreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal suo dipendenteAttilio Cozzolino, per ottenere il pagamento delle sommedallo stesso reclamate a titolo di compenso perprestazioni rese in regime di attività libero professionaleintramuraria nel 2013.2. La Corte territoriale, dopo aver richiamato le fonti inbase alle quali tale compenso era stato richiesto,costituite dalla contrattazione collettiva disciplinante lamateria e i regolamenti aziendali adottati in propositodalla ASL (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863del 23/12/2002; Regolamento approvato con deliberan.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attivitàambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizidiagnostici in regime libero professionale), ha ritenutoche il diritto vantato dal lavoratore fosse provato dalladocumentazione prodotta, ed in particolare dalNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026rendiconto depositato agli atti, il quale non era statocontestato in modo specifico e puntuale dalla ASL.Da tale documento, infatti, era possibile desumere tuttigli elementi necessari a sostenere la fondatezza delladomanda: il fatturato complessivo delle attività erogatedell’equipe per l’annualità in questione; la quotaassegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolomedico/lavoratore in termini economici di costo, l’elenconominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei rispettivi ruoli, le quote economiche determinate inrelazione alla tariffa applicabile, all’attività prestazionaleeseguita, alla qualifica, all’individuale partecipazionequantitativa esecutiva, la sottoscrizione di ciascunlavoratore dell’equipe, il totale degli esami eseguiti, conindicazione analitica delle prestazioni eseguite, del lorocodice identificativo e denominazione, del relativo costounitario e totale.3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], mentre il lavoratoreanzidetto è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è stato articolato sulla base di un unicomotivo così formulato: violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleapprovato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A eB commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendaleNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 dellaASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), in relazione all’art. 55,comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificatoed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre2005, in relazione all’art. 2697 c.c.Con tale mezzo di impugnazione la ricorrente ha dedottoche la Corte territoriale non aveva considerato ladoglianza relativa alla difformità del rendicontodepositato dal lavoratore rispetto alle prescrizioni inproposito stabilite dal regolamento, difformità cheavrebbe impedito di accertare la fondatezza della pretesadal medesimo azionata, in ordine alla quale erano stateavanzate, contrariamente a quanto affermato insentenza, contestazioni idonee ad escluderne ipresupposti, ivi compreso quello inerente l’esecuzionedelle prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, anchestraordinario, sicché dovevano ritenersi mancantielementi sufficienti ad integrare la prova del creditovantato, il cui onere doveva essere assolto da chi se nedichiarava titolare.2. Il motivo di ricorso, nei termini in cui esso è statoformulato, presenta diversi profili di inammissibilità.2.1. A tal proposito occorre infatti rilevare, in primoluogo, che la ricorrente, nel denunciare la violazione deiregolamenti aziendali, adottati con delibera della Asl, perdisciplinare l’esercizio dell’attività intramoenia insanitaria, non li ha specificamente indicati tra gli allegatiNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026al ricorso, contravvenendo così alle disposizioni dettate,a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c. (v. in proposito, ex multis, Cass. n. 23452 del06/10/2017 e n. 19048 del 28/09/2016).2.2. Per apprezzare pienamente l’esistenza e la portatadelle asserite violazioni delle disposizioni regolamentari incui sarebbero incorsi i giudici di merito nella applicazionedi queste, non è sufficiente la loro citazione in formaestremamente sintetica fatta in ricorso, sia per lamolteplicità delle violazioni addebitate, sia per la pluralitàe tecnicità dei profili oggetto delle disposizioniregolamentari, riguardanti, tra l’altro, i sistemi dirilevazione delle prestazioni, le tariffe da praticare ed icriteri per la loro determinazione, i criteri per ladistribuzione dei proventi al personale interessato, lemodalità di contabilizzazione ed erogazione dei compensi.2.3. Trattasi di profili in relazione ai quali la questionedella violazione delle disposizioni che li contemplano èstrettamente collegata a quella dell’interpretazione diqueste, la quale che non può essere svolta senza unacompleta ed integrale esposizione delle stesse.Né, per altro verso, la ricorrente si è preoccupata diindicare quali fossero le regole ermeneutiche che sonostate violate dalla Corte territoriale nell’applicazione dellepredette disposizioni dei regolamenti aziendali, nonl’interpretazione del contratto - o, come nella specie,dell’atto unilaterale/regolamento della Asl, soggetto alNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026medesimo regime di cui all’art. 1324 c.c. - può esseresindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazionedelle regole legali di ermeneutica contrattuale, la qualenon può configurarsi per il solo fatto che il giudice dimerito abbia scelto una tra le molteplici interpretazionidel testo (così Cass. Sez. n. 20787/2024).2.4. In secondo luogo, deve osservarsi che, conriferimento alla censura relativa alla erronea rilevazionedella mancata contestazione del rendiconto prodotto dallavoratore, la ricorrente, in violazione del principiospecificità dei motivi di ricorso per cassazione e diautosufficienza di questo, ha omesso di indicare la sedeprocessuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, e, specificamente, il contenutodell’atto della controparte, in modo da consentire allaCorte di valutare la sussistenza dei presupposti per lacorretta applicazione del principio di non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c. (su tale onere v., ex multis, Cass.Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).3. Con riferimento al predetto rendiconto, occorre poi fareulteriori considerazioni.3.1. La ricorrente al riguardo ha infatti dedotto cheessendo erronea la considerazione della Corte territorialein ordine alla mancata contestazione del rendicontoprodotto dal lavoratore, e non essendo questo idoneo afornire la prova del diritto vantato per la lamentatadifformità dalle prescrizioni stabilite dai regolamentiaziendali, sarebbe mancata del tutto la prova di taleNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026diritto, fondato anche sull’esecuzione delle prestazioniintra moenia fuori dell’orario di lavoro e sulla loropertinenza con le attività istituzionali, non essendo statocosì assolto il relativo onere incombente sul lavoratore.3.2. Tale censura non coglie nel segno.Si deve rilevare che essa non ha considerato lastatuizione della Corte territoriale secondo cui laripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltreche della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi oimpeditivi del diritto, anche del criterio, sostenuto dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n.28484/2008), dellariferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova,riconducibile all’art. 24 Cost., in forza del quale l’odiernaricorrente sarebbe stata nelle migliori condizioni perdimostrare la non effettuazione delle prestazioni a favoredei pazienti intramoenia al di fuori dell’orario di lavoro,anche straordinario, e l’insussistenza degli altripresupposti.3.3. Tale statuizione costituisce ulteriore ratio decidendi,autonoma dal punto di vista logico e giuridico, dellapronuncia della Corte territoriale laddove essa ha ritenutoassolto l’onere probatorio anzidetto, la quale non è stataimpugnata dalla ricorrente.Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cuiqualora la sentenza di merito impugnata si fondi su piùragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondol'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nellaNumero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorsoper cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di taliragioni determina l'inammissibilità, per difetto diinteresse, anche del gravame proposto avverso le altre,in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulle rationes decidendi non censurate (osulla ratio decidendi non censurata), con la conseguenzache la sentenza impugnata resterebbe pur semprefondata su di esse (così Cass. n. 2273 del 04/02/2005,Cass. n. 2127 del 31/01/2006, e molte altre).4. Da ultimo, deve rilevarsi che la censura svolta, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di disposizioni di contratto collettivonazionale di lavoro (o, per meglio dire, di disposizionirivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito, che non può trovareingresso nel giudizio di legittimità (così, in particolare,Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, senza necessità di pronunciasulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato.6. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effettiindicati da Cass. Sez. U. n. 4315/2020, della sussistenzadelle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 22872/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 8497/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSezione lavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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