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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36847/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari del 18/02/2021 in relazione al reato di cui all'art. 110, 56 e 628, commi secondo e terzo cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337 e 339 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 635, comma secondo n. 1 cod. pen. dell'imputazione e di cui all'art. 110, 61 n. 2, 477, 482 e 489 cod. pen. quanto al capo D) dell'imputazione.

Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al supposto omesso controllo dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico.

Il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 04/07/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari del 18/02/2021 in relazione al reato di cui all'art. 110, 56 e 628, commi secondo e terzo cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337 e 339 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 635, comma secondo n. 1 cod. pen. dell'imputazione e di cui all'art. 110, 61 n. 2, 477, 482 e 489 cod. pen. quanto al capo D) dell'imputazione. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al supposto omesso controllo dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico. Il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/2022 I
Sentenza Cassazione n. 36847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris