CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2022
Cassazione n. 05761/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3707/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 865/2017, depositata il17/10/2017. 2di 6 – RG 03707/2018 – S2 – CC 28/11/2022 (n. 21) – Caponi est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , condomini in una piccola palazzina, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], un altro condomino , per la rimessione in pristino del cort ile condominiale, allegando che costui l’avesse occu pato con la costruzione di un vano a suo uso esclusivo e l’approntamento di un barbecue con annessa bombola di gas . Rigettata in primo grado, la domanda è stata accolta in appello. Ricorre in cassazione Desogus con tre motivi, per un valore di 5147,00 euro. Resistono con controricorsoPaolo e [OSCURATO:PERSONA] . Rimane intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 208, 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. per avere la Corte di appello accertato la decadenza di parte convenuta dalla provatestimoniale sul pre supposto che l’ordinanza di ammissione della prova fosse stata emanata in udienza e pertanto non dovesse essere comunicata alle parti al fine della decorrenza del termine. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. Nella sentenza impugna ta (p. 4) si legge: «N ella udienza del 18/03/2013, come risulta dal relativo verbale, che fa fede fino a querela di falso, il giudice ha “ammesso i mezzi di prova orale richiesti dalle parti”, fissando per l'esame dei testimoni l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: tale ordinanza è stata emessa in udienza e, pertanto, non doveva essere comunicata alle parti». 3di 6 – RG 03707/2018 – S2 – CC 28/11/2022 (n. 21) – Caponi est. Leargomentazioni del ricorrente non attaccano queste affermazioni del giudice di appello, ma alleganouna serie di elementi ciascuno dei quali - quand’anche corrispondente alla realtà - è logica mente e praticamente compatibile con esse: che l'udienza del 18/03/13 sia stata tenuta dal GOT e che come prassi generalizzata presso il Tribunale di Cagliari a quest’ultimo venga affidata esclusivamente l’assunzione e non già l’ammissione dei mezzi istruttori, non esclude che all'udienza del 18/03/13 la Dr. StefaniaCarboni abbia provveduto ad ammettere i mezzi di prova richiestidalle parti. Né l’adozione di tale provvedimento è praticamente incompatibile con le altre circostanze allegate dal ricorrente, cioè con: (a) le attività anteriori del Dr. Piana; (b) le richieste degli avvocati delle parti; (c) le dichiarazioni successive alla verbalizzazione della Dr. Carboni;e così via discorrendo per gli altri elementi successivamente indicati, che comunque non sono stati posti a fondamento di una querela di falso del verbale d’udienza. In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, 115, 116 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di porre a fondamento della decisionele prove prodotte dalle parti, nonché i fatti non contestati ovvero pacifici. In particolare, la corte di merito avrebbe omesso di valutare pressoché completamente le prove offerte dal convenuto, specificamente le prove documentali; non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello, omettendo di saggiarne la consistenza alla luce del necessario coordinamento con gli altri elementi del complesso probatorio; avrebbe malamente interpretato le risultanze della disposta c.t.u.; non avrebbe minimamente valutato, come invece ha fatto il 4di 6 – RG 03707/2018 – S2 – CC 28/11/2022 (n. 21) – Caponi est. giudice di primo grado, che i luoghi della controversia e la strutt ura dell'intero immobile, come emerso dai rilievi del perito di ufficio, depongono per l'assoluta inverosimiglianza che uno dei comproprietari possa aver costruito il vano all'interno del cortilesenza il consenso e la collaborazione degli altri comproprietari i quali avrebbero reagito dopo oltre sei mesi dalla realizzazione dell'opera palesemente utilizzata da tempo, ma soprattutto «dopo che la convivenza more uxorio tra il Desogus e la Portoghese (comproprietari dell'immobile posto al primo piano del fabbricato condominiale) nel febbraio del 2010 si è interrotta bruscamente». La Corte avrebbe ancoraerrato nella valutazione della c.t.u., errore manifesto che si trasferirebbenella ricostruzione del fatto, come il ricorrente ulteriormente argomenta, in parte rivalutando i risultati della c.t.u. e in parte aggiungendo propri rilievi, molto circostanziati. Come la struttura e l’andamento del motivo rivelano, di esso è da dichiarare l’inammissibilità. Esso urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre nonvi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che – come in questo caso - si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei 5di 6 – RG 03707/2018 – S2 – CC 28/11/2022 (n. 21) – Caponi est. fatti (cfr., in questo senso, Cass. 38034/2021, con indicazioni di ulteriori precedenti). In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3 c.p.c. e 54, co. 1, lett. b) d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012 per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile la prova documentale prodotta dagli appellanti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità,poiché risulta dagli atti cheil documento (un’ordinanza comunale di demolizione del vano e del barbecue), prodotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reca la data del 20/10/2015, che è successiva all’inizio del giudizio di secondo grado. In re ipsaè l’ impossibilità di pro durre il documento nel giudizio di primo grado e quindi l’ammissibilità della sua produzione in secondo grado, ex art. 345, co. 3 c.p.c. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. -Dall’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso s i fonda deriva l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi1.500,00 euro oltre a 6di 6 – RG 03707/2018 – S2 – CC 28/11/2022 (n. 21) – Caponi est. 200,00euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da