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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08242/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VENOSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Potenza per l'ulteriore corso. lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali o, in subordine, riconoscersi la prescrizione del reato. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine la prescrizione del reato.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza, accogliendo richiesta motivata avanzata ex art. 572 cod. proc. pen. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Venosa il 30/4/2021 ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, SPENNACCHIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Alessandra, BULDO Angelo, BULDO Francesco e BULDO Massimo dai reati loro ascritti: i primi quattro dal reato di usurpazione continuata in concorso, alterando i termini di confine (agli artt. 611 cod. pen.), e tutti del reato di invasione continuata di terreni in concorso (artt. 110 e 633 cod. pen.).

1.1. A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente ha dedotto l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui difetterebbe la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, avendo il giudice di pace rilevato che "non è punibile, invece, come pare nel caso di specie, il fatto meramente colposo, neppure se vi sia stata colpa aggravata dalla previsione della probabilità dell'evento ex art. 61 n. 3 c.p." : ad avviso dell'ufficio ricorrente si tratta di affermazione incongrua rispetto alle condotte ascritte agli imputati senza alcuna indicazione delle ragioni poste a suo fondamento, onde l'assenza o quantomeno l'illogicità della motivazione.

Il P.G. ha rilevato, inoltre, la competenza del Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen., in quanto commesso da più di cinque persone, come previsto dal comma 2 dell'art. cit.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 29/10/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per il difetto di interesse del ricorrente a causa dell'intervenuta prescrizione in data 13/6/2021 (cfr. Cass. 34069/2020).

3. Con nota del 9/11/2021 il difensore della parte civile si è associato alla richiesta del P.G. di Poptenza, anche in ordine alla competenza del tribunale sul reato di invasione aggravato dal concorso di più di cinque persone, ed ha contestato le deduzioni del RG. presso questa Corte in ordine alla prescrizione del reato, deducendo il carattere permanente del reato di invasione di terreni.

4. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Francesco e [OSCURATO:PERSONA] Alessandra, avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dedotto: a) l'insussistenza del vizio motivazionale della sentenza impugnata, che ha dato atto nella sostanza trattarsi di un contenzioso civilistico; B) il difetto dell'aggravante delle persone riunite in mero superiore a cinque e la prescrizione del reato; C) l'incongruità della contemporanea deduzione di vizio di motivazione e di incompetenza per materia

5. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse di SPENNACCHIO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) che la norma vigente all'epoca dei fatti, nel 2013, prima della novella del 2018, richiedeva per l'aggravante anche che almeno uno dei concorrenti fosse palesemente armato, circostanza non ricorrente nel caso di specie, nel quale nemmeno gli imputati risultano aver agito riuniti tra loro; 2) che la mancanza di dolo dei ricorrenti comunque emergeva dal contenzioso in corso tra gli stessi, di cui dava conto la sentenza impugnata; 3) che il reato è prescritto io quanto contestato come commesso "in data. prossima al 20/6/2013 e al 30/6/2'13", onde l'inammissibilità del ricorso.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse di BULDO Angelo, BULDO Francesco e BULDO Massimo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità o per l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'assunto del pubblico ministero secondo cui il Giudice di pace di Venosa avrebbe giudicato un fatto di competenza del Tribunale, in quanto non risulta configurabile, né è in alcun modo contestata nel capo di imputazione, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 633 cod. pen., per il sol fatto che al reato avrebbero concorso più persone: in tema di reato di invasione di terreni o edifici, infatti, per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633 cod. pen., è necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione (Sez. 2, n. 43120 del 28/06/2016, Rv. 268243), mentre dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo che gli imputati abbiano agito congiuntamente e collettivamente.

Peraltro, nella formulazione antecedente la novella di cui al D.L. n. 113/2018, conv. in L. n. 132/2018, l'aggravante richiedeva la commissione del reato da parte di più di dieci persone oppure, se in presenza di più di cinque persone, che almeno una di queste fosse armata, circostanza, anche questa, in alcun modo contestata.

3. Tanto premesso, deve anche rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto che fin 2012 "si era instaurata una controversia per la violazione dei confini tra le proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]" e, poi, dopo aver riferito di alcune deposizioni testimoniali, ha ritenuto il materiale probatorio acquisito insufficiente a dimostrare che l'occupazione di una porzione di terreno al confine tra le due proprietà sia stata "dolosamente effettuata nell'intento di occupare un terreno altrui al fine di trarne profitto": a fronte di tale argomentazione, l'ufficio ricorrente si è limitato a qualificare come "incongrua" la motivazione della sentenza impugnata perché non avrebbe dato conto delle ragioni dell'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato", senza in alcun modo specificare, invece, quali possano essere gli elementi nei quali il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la piena prova della consapevolezza, da parte degli imputati, del diritto di proprietà di altri sulla porzione di terreno occupata.

Il ricorso, pertanto, risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Per mera completezza di esposizione, infine, va anche rilevato che, per quanto il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. abbia natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929), nel caso di specie il capo di imputazione sembra limitare la contestazione a data anteriore e prossima al 20/6/2013, sicché l'ipotizzato reato sarebbe anche prescritto, con conseguente difetto di interesse del pubblico ministero all'impugnazione.

4. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero, nulla va disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, né questa può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio promosso dalla parte pubblica, invocata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VENOSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Potenza per l'ulteriore corso. lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali o, in subordine, riconoscersi la prescrizione del reato. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine la prescrizione del reato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza, accogliendo richiesta motivata avanzata ex art. 572 cod. proc. pen. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Venosa il 30/4/2021 ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, SPENNACCHIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Alessandra, BULDO Angelo, BULDO Francesco e BULDO Massimo dai reati loro ascritti: i primi quattro dal reato di usurpazione continuata in concorso, alterando i termini di confine (agli artt. 611 cod. pen.), e tutti del reato di invasione continuata di terreni in concorso (artt. 110 e 633 cod. pen.). 1.1. A sostegno del ricorso l'ufficio ricorrente ha dedotto l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui difetterebbe la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, avendo il giudice di pace rilevato che "non è punibile, invece, come pare nel caso di specie, il fatto meramente colposo, neppure se vi sia stata colpa aggravata dalla previsione della probabilità dell'evento ex art. 61 n. 3 c.p." : ad avviso dell'ufficio ricorrente si tratta di affermazione incongrua rispetto alle condotte ascritte agli imputati senza alcuna indicazione delle ragioni poste a suo fondamento, onde l'assenza o quantomeno l'illogicità della motivazione. Il P.G. ha rilevato, inoltre, la competenza del Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen., in quanto commesso da più di cinque persone, come previsto dal comma 2 dell'art. cit. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 29/10/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per il difetto di interesse del ricorrente a causa dell'intervenuta prescrizione in data 13/6/2021 (cfr. Cass. 34069/2020). 3. Con nota del 9/11/2021 il difensore della parte civile si è associato alla richiesta del P.G. di Poptenza, anche in ordine alla competenza del tribunale sul reato di invasione aggravato dal concorso di più di cinque persone, ed ha contestato le deduzioni del RG. presso questa Corte in ordine alla prescrizione del reato, deducendo il carattere permanente del reato di invasione di terreni. 4. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Francesco e [OSCURATO:PERSONA] Alessandra, avv. [OSCURATO:PERSONA], con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dedotto: a) l'insussistenza del vizio motivazionale della sentenza impugnata, che ha dato atto nella sostanza trattarsi di un contenzioso civilistico; B) il difetto dell'aggravante delle persone riunite in mero superiore a cinque e la prescrizione del reato; C) l'incongruità della contemporanea deduzione di vizio di motivazione e di incompetenza per materia 5. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse di SPENNACCHIO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) che la norma vigente all'epoca dei fatti, nel 2013, prima della novella del 2018, richiedeva per l'aggravante anche che almeno uno dei concorrenti fosse palesemente armato, circostanza non ricorrente nel caso di specie, nel quale nemmeno gli imputati risultano aver agito riuniti tra loro; 2) che la mancanza di dolo dei ricorrenti comunque emergeva dal contenzioso in corso tra gli stessi, di cui dava conto la sentenza impugnata; 3) che il reato è prescritto io quanto contestato come commesso "in data. prossima al 20/6/2013 e al 30/6/2'13", onde l'inammissibilità del ricorso. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'interesse di BULDO Angelo, BULDO Francesco e BULDO Massimo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la sua genericità o per l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'assunto del pubblico ministero secondo cui il Giudice di pace di Venosa avrebbe giudicato un fatto di competenza del Tribunale, in quanto non risulta configurabile, né è in alcun modo contestata nel capo di imputazione, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 633 cod. pen., per il sol fatto che al reato avrebbero concorso più persone: in tema di reato di invasione di terreni o edifici, infatti, per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633 cod. pen., è necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione (Sez. 2, n. 43120 del 28/06/2016, Rv. 268243), mentre dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo che gli imputati abbiano agito congiuntamente e collettivamente. Peraltro, nella formulazione antecedente la novella di cui al D.L. n. 113/2018, conv. in L. n. 132/2018, l'aggravante richiedeva la commissione del reato da parte di più di dieci persone oppure, se in presenza di più di cinque persone, che almeno una di queste fosse armata, circostanza, anche questa, in alcun modo contestata. 3. Tanto premesso, deve anche rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto che fin 2012 "si era instaurata una controversia per la violazione dei confini tra le proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]" e, poi, dopo aver riferito di alcune deposizioni testimoniali, ha ritenuto il materiale probatorio acquisito insufficiente a dimostrare che l'occupazione di una porzione di terreno al confine tra le due proprietà sia stata "dolosamente effettuata nell'intento di occupare un terreno altrui al fine di trarne profitto": a fronte di tale argomentazione, l'ufficio ricorrente si è limitato a qualificare come "incongrua" la motivazione della sentenza impugnata perché non avrebbe dato conto delle ragioni dell'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato", senza in alcun modo specificare, invece, quali possano essere gli elementi nei quali il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la piena prova della consapevolezza, da parte degli imputati, del diritto di proprietà di altri sulla porzione di terreno occupata. Il ricorso, pertanto, risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per mera completezza di esposizione, infine, va anche rilevato che, per quanto il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. abbia natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929), nel caso di specie il capo di imputazione sembra limitare la contestazione a data anteriore e prossima al 20/6/2013, sicché l'ipotizzato reato sarebbe anche prescritto, con conseguente difetto di interesse del pubblico ministero all'impugnazione. 4. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero, nulla va disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, né questa può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio promosso dalla parte pubblica, invocata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
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