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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 dicembre 2025

Cassazione n. 28462/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 della Corte d'appello di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto l’annullamento con rinvio della gravata sentenza, con riferimento allecensure di cui ai primi due motivi di ricorso, e il rigetto nel resto;letta la memoria di replica, nell’interesse dell’imputato, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosania, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conallegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffacontinuata e sostituzione di persona, pronunciata dal Tribunale monocratico diLagonegro in data 11 settembre 2024.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,per omessa valutazione dei motivi di appello e della memoria difensiva, contenentemotivi nuovi (segnatamente, un motivo sull’art. 131-bis cod. pen.), ritualmentedepositata in data 24 dicembre 2025.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. e alconcorso formale del delitto di truffa; con erronea interpretazione e applicazionedella legge penale, La Corte territoriale non avrebbe considerato come lasostituzione di persona fosse una condotta meramente preordinata alla truffa e,pertanto, dovesse ritenersi assorbita in tale più grave reato.2.3.

Con il terzo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità penale per i reati ascritti; si contesta, in particolare, lamodalità dell’identificazione dell’imputato, basata su un fotogramma sfocato edeprivata di valore probatorio, stante l’inadeguatezza della valutazione delletestimonianze a carico.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen.

Si lamenta, in particolare,l’omessa motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena,già oggetto di specifico motivo di appello, in cui si rimarcava lo status diincensuratezza del ricorrente al momento della commissione dei delitti ascritti.

Sicensura, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivatounicamente sulla base dei precedenti penali del ricorrente.3.

Sono pervenute in data 16/06/2026 conclusioni nell’interesse della partecivile, con allegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, limitatamente alla pronuncia ‒ oggetto dicontestazione nel motivo quarto ‒ relativa alla sospensione condizionale dellapena; le restanti censure sono invece inammissibili.2.

I primi due motivi ‒ che vanno trattati congiuntamente, posto che il primomotivo contesta non soltanto l’omessa valutazione della memoria difensiva, maanche dei motivi di appello, con plurimi riferimenti alla ritenuta responsabilità peril reato di cui all’art. 494 cod. pen. e al concorso formale del delitto di truffa ‒ sonomanifestamente infondati, oltre che aspecifici.2.1.

Per quel che concerne la doglianza vertente sull’omessa valutazione dellamemoria difensiva, occorre ribadire il principio, non considerato dal ricorrente,secondo cui «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive hal'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomentodecisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli,Rv. 276511-01, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessavalutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione,ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione; v.anche Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01, secondo cui«l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede digravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi diipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nelcui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminatedal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione didifese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio»).Ebbene, nel primo motivo di ricorso, la difesa omette totalmente di illustrarequali argomenti decisivi, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, la memoriaintroducesse; ciò che, alla luce del principio summenzionato, sarebbe giàsufficiente a rendere la doglianza inammissibile, in quanto manifestamenteinfondata.Il ricorrente cita (v. p. 4 del ricorso), peraltro, un precedente (Sez. 5, n. 18863del 20 maggio 2025, non mass.) che, seppur conferente rispetto al caso di specie,viene fugacemente menzionato, senza riguardo alcuno per i princìpi (in tema,appunto, di specificità della doglianza che eccepisca l’omessa considerazione dimemoria difensiva) puntualizzati in quella sede.

A tal riguardo, gioverà ricordareche, nella motivazione di quella decisione, la Quinta sezione ha condivisibilmenteaffermato quanto segue: «il Collegio ritiene … che il Giudice di legittimità non sialegato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressaconsiderazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma chedebba operare un apprezzamento in concreto.

Tale accertamento deve avere adoggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dalgiudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità delpercorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall'altro, deve soppesarela consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinantedi enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al themadecidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.Un corollario di queste affermazioni ‒ legato al dovere di specificità dei motivi diricorso per cassazione ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823-01 è che la concreta idoneità dei temi della memoriapretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specificarappresentazione del ricorrente, che ‒ con precipuo riferimento al vizio dimotivazione ‒ ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesipretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifestaillogicità argomentativa del provvedimento.

Non basta, cioè, che nel ricorso ci sidolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciatidella memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta,nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze, che ne esaltino l'idoneità amettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costruttoargomentativo del Giudice di merito».Si osserva, infine, come il ricorrente neppure s’avveda che, dal tenore dientrambe le sentenze di merito, la causa di non punibilità risulta implicitamentedenegata (per il tramite del riferimento sia al danno economico, di 1250 euro, siaalla condotta subdola con cui la truffa è stata posta in essere).

In tal senso, ilmotivo è anche aspecifico, per mancato confronto con le ragioni implicitamenterese dai giudici di merito, con decisioni conformi.2.2.

Quanto alla censura vertente sull’invocato assorbimento del reato disostituzione di persona in quello di truffa, essa è aspecifica, perché reiterativa eper mancato confronto con le esaustive ragioni rese, con pronunce conformi (conla conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente,costituendo un unico complessivo corpo decisionale: v.

Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01), dai giudici di merito.

In particolare, nellasentenza di primo grado (v. pp. 4-9), sono dettagliatamente descritte le condottedel ricorrente, che si sono tradotte nel significativo apporto concorsuale sia nellacontestata truffa sia nel delitto di sostituzione di persona.

Limitandosi a reiteraredoglianze già confutate dai giudici di merito, il ricorrente non considera il principiodi diritto, di cui la Corte territoriale ha operato corretta applicazione, secondo cuiil reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa,stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fedepubblica e nella tutela del patrimonio (su cui, v., ad es.

Sez. 2, n. 26589 del11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647-01; v. anche Sez. 6, n. 9470 del05/11/2009, dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400-01).3.

Il terzo motivo è aspecifico, per mancato, effettivo confronto con le ragionisottese alla motivazione, oltre che manifestamente infondato, là dove censura lamotivazione, per il silenzio serbato su asserite divergenze testimoniali: divergenzedi cui, invero, non v’è traccia nelle sentenze di merito e rispetto alle quali ilricorrente espone rilievi del tutto generici.L’asserita inadeguatezza della valutazione delle testimonianze a carico è,infatti, doglianza del tutto priva del confronto con la motivazione, segnatamentedi quella resa dal Tribunale di Lagonegro, che ha dedicato ampia e approfonditadelle testimonianze rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria circa l’identificazione (v.p. 7) dell’imputato.

Il giudizio di attendibilità delle fonti testimoniali a carico e ladisamina, effettuata dal giudice di primo grado, delle dichiarazioni rese dagliagenti, oltre che dei fermo-immagine estrapolati dalle videocamere disorveglianza, è stata così approfondita, da giustificare la tecnica motivazionale,cd. per relationem, adottata dalla Corte territoriale.Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali degli operatori dipolizia giudiziaria, è il ricorrente stesso a ricordare i princìpi giurisprudenziali sultema (si veda, ad es., Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268787-01, in cui si è affermato che «le videoriprese effettuate, in luoghi pubblicio aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penalenon sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessitàdell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen.,cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima latestimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenutorappresentativo»), senza, tuttavia, trarne le logiche conseguenze.4.

Il quarto motivo è fondato, limitatamente alla doglianza vertente suldiniego della sospensione condizionale della pena.4.1.

Si osserva, innanzitutto, che la Corte territoriale non ha reso motivazionealcuna in merito al diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., pur se l’istanzaera stata dedotta con atto di appello.

Seppure in forma molto sintetica, l’alloraappellante aveva evidenziato la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettiveper la concessione dell’invocato beneficio.

S’incunea, a tal proposito, il maggiorpregio della doglianza, atteso che il Tribunale di primo grado fondava la prognosisfavorevole alla concessione del beneficio sull’esistenza di “precedenti condanne”;ciò, tuttavia, senza considerare che, al momento dei delitti ascritti nelprocedimento de quo (8 giugno 2019, per il delitto di cui al capo a, e 8 agosto2019, per il delitto di cui al capo b), dal certificato del casellario giudizialeemergeva un’unica condanna, con pena sospesa, pronunciata in data 15 maggio2019 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, ma divenuta irrevocabile in data 1luglio 2019, dunque successivamente al momento della commissione del reato piùrisalente (la truffa dell’8 giugno 2019, di cui al capo a) tra quelli oggetto delprocedimento de quo.Alla luce di tale precisazione, i giudici del rinvio dovranno, pertanto, rimeditarele ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena, valutandol’eventualità, o meno, di concedere il beneficio, tenuto conto che la definitivitàdella precedente sentenza interveniva, come ricordato, in epoca successiva a unodei due delitti attualmente in contestazione.4.2.

Le ulteriori censure ‒ oggetto del motivo quarto ‒, relative al diniegodelle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e alla dosimetria del trattamentosanzionatorio (soltanto accennata, quest’ultima censura, nell’epigrafe del motivoquarto) sono aspecifiche, dal momento che il ricorrente elude il confronto, criticoed effettivo, con la impugnata sentenza.

Nel ribadire, in forma sintetica, quantogià diffusamente argomentato dal Tribunale di Lagonegro, la Corte distrettuale haevidenziato l’assenza di elementi, positivamente valorizzabili, a supporto dellaconcessione delle invocate circostanze.Lungi dal limitarsi a valorizzare l’esistenza di precedenti penali (se così fosse,alla luce di quanto sopra esposto, sub 4, la doglianza in esame dovrebbeconsiderarsi assorbita in quella analizzata al punto precedente), i giudici di meritohanno rimarcato la gravità del fatto, l’intensità del dolo e le modalità dellacondotta, nonché il pregiudizio arrecato alla vittima.

Non può, quindi, censurarsila decisione impugnata, ove si consideri che le circostanze attenuanti generichehanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore delfatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettiviconsiderati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P.,Rv. 280639-01).In taluni casi, come chiarito da questa Corte, «la specificità della vicenda puòrichiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la penarispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalitàrieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisceelemento essenziale».

Tuttavia, nel caso in scrutinio, tale intervento correttivo èstato escluso dai giudici di merito con motivazione logica, per le ragionisummenzionate, che si sottrae, quindi, alle dedotte censure.5.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, con rinvioper nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello viciniore di Salerno, condeclaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.

Si rigetta, infine, la richiestadella parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore,perché il contenuto della memoria, a firma del difensore, non ha apportato alcunospecifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, senza contrastare specificamente imotivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226716-01 e Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, nonmassimata sul punto; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla sospensionecondizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte diappello di Salerno.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Rigetta la richiestadi liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile MelilloAntonello.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cuisi è chiesto l’annullamento con rinvio della gravata sentenza, con riferimento allecensure di cui ai primi due motivi di ricorso, e il rigetto nel resto;letta la memoria di replica, nell’interesse dell’imputato, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosania, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conallegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffacontinuata e sostituzione di persona, pronunciata dal Tribunale monocratico diLagonegro in data 11 settembre 2024.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,per omessa valutazione dei motivi di appello e della memoria difensiva, contenentemotivi nuovi (segnatamente, un motivo sull’art. 131-bis cod. pen.), ritualmentedepositata in data 24 dicembre 2025.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. e alconcorso formale del delitto di truffa; con erronea interpretazione e applicazionedella legge penale, La Corte territoriale non avrebbe considerato come lasostituzione di persona fosse una condotta meramente preordinata alla truffa e,pertanto, dovesse ritenersi assorbita in tale più grave reato.2.3. Con il terzo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità penale per i reati ascritti; si contesta, in particolare, lamodalità dell’identificazione dell’imputato, basata su un fotogramma sfocato edeprivata di valore probatorio, stante l’inadeguatezza della valutazione delletestimonianze a carico.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen. Si lamenta, in particolare,l’omessa motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena,già oggetto di specifico motivo di appello, in cui si rimarcava lo status diincensuratezza del ricorrente al momento della commissione dei delitti ascritti. Sicensura, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivatounicamente sulla base dei precedenti penali del ricorrente.3. Sono pervenute in data 16/06/2026 conclusioni nell’interesse della partecivile, con allegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla pronuncia ‒ oggetto dicontestazione nel motivo quarto ‒ relativa alla sospensione condizionale dellapena; le restanti censure sono invece inammissibili.2. I primi due motivi ‒ che vanno trattati congiuntamente, posto che il primomotivo contesta non soltanto l’omessa valutazione della memoria difensiva, maanche dei motivi di appello, con plurimi riferimenti alla ritenuta responsabilità peril reato di cui all’art. 494 cod. pen. e al concorso formale del delitto di truffa ‒ sonomanifestamente infondati, oltre che aspecifici.2.1. Per quel che concerne la doglianza vertente sull’omessa valutazione dellamemoria difensiva, occorre ribadire il principio, non considerato dal ricorrente,secondo cui «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive hal'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomentodecisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli,Rv. 276511-01, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessavalutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione,ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione; v.anche Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01, secondo cui«l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede digravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi diipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nelcui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminatedal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione didifese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio»).Ebbene, nel primo motivo di ricorso, la difesa omette totalmente di illustrarequali argomenti decisivi, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, la memoriaintroducesse; ciò che, alla luce del principio summenzionato, sarebbe giàsufficiente a rendere la doglianza inammissibile, in quanto manifestamenteinfondata.Il ricorrente cita (v. p. 4 del ricorso), peraltro, un precedente (Sez. 5, n. 18863del 20 maggio 2025, non mass.) che, seppur conferente rispetto al caso di specie,viene fugacemente menzionato, senza riguardo alcuno per i princìpi (in tema,appunto, di specificità della doglianza che eccepisca l’omessa considerazione dimemoria difensiva) puntualizzati in quella sede. A tal riguardo, gioverà ricordareche, nella motivazione di quella decisione, la Quinta sezione ha condivisibilmenteaffermato quanto segue: «il Collegio ritiene … che il Giudice di legittimità non sialegato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressaconsiderazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma chedebba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere adoggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dalgiudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità delpercorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall'altro, deve soppesarela consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinantedi enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al themadecidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.Un corollario di queste affermazioni ‒ legato al dovere di specificità dei motivi diricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823-01 è che la concreta idoneità dei temi della memoriapretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specificarappresentazione del ricorrente, che ‒ con precipuo riferimento al vizio dimotivazione ‒ ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesipretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifestaillogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci sidolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciatidella memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta,nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze, che ne esaltino l'idoneità amettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costruttoargomentativo del Giudice di merito».Si osserva, infine, come il ricorrente neppure s’avveda che, dal tenore dientrambe le sentenze di merito, la causa di non punibilità risulta implicitamentedenegata (per il tramite del riferimento sia al danno economico, di 1250 euro, siaalla condotta subdola con cui la truffa è stata posta in essere). In tal senso, ilmotivo è anche aspecifico, per mancato confronto con le ragioni implicitamenterese dai giudici di merito, con decisioni conformi.2.2. Quanto alla censura vertente sull’invocato assorbimento del reato disostituzione di persona in quello di truffa, essa è aspecifica, perché reiterativa eper mancato confronto con le esaustive ragioni rese, con pronunce conformi (conla conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente,costituendo un unico complessivo corpo decisionale: v. Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01), dai giudici di merito. In particolare, nellasentenza di primo grado (v. pp. 4-9), sono dettagliatamente descritte le condottedel ricorrente, che si sono tradotte nel significativo apporto concorsuale sia nellacontestata truffa sia nel delitto di sostituzione di persona. Limitandosi a reiteraredoglianze già confutate dai giudici di merito, il ricorrente non considera il principiodi diritto, di cui la Corte territoriale ha operato corretta applicazione, secondo cuiil reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa,stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fedepubblica e nella tutela del patrimonio (su cui, v., ad es. Sez. 2, n. 26589 del11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647-01; v. anche Sez. 6, n. 9470 del05/11/2009, dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400-01).3. Il terzo motivo è aspecifico, per mancato, effettivo confronto con le ragionisottese alla motivazione, oltre che manifestamente infondato, là dove censura lamotivazione, per il silenzio serbato su asserite divergenze testimoniali: divergenzedi cui, invero, non v’è traccia nelle sentenze di merito e rispetto alle quali ilricorrente espone rilievi del tutto generici.L’asserita inadeguatezza della valutazione delle testimonianze a carico è,infatti, doglianza del tutto priva del confronto con la motivazione, segnatamentedi quella resa dal Tribunale di Lagonegro, che ha dedicato ampia e approfonditadelle testimonianze rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria circa l’identificazione (v.p. 7) dell’imputato. Il giudizio di attendibilità delle fonti testimoniali a carico e ladisamina, effettuata dal giudice di primo grado, delle dichiarazioni rese dagliagenti, oltre che dei fermo-immagine estrapolati dalle videocamere disorveglianza, è stata così approfondita, da giustificare la tecnica motivazionale,cd. per relationem, adottata dalla Corte territoriale.Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali degli operatori dipolizia giudiziaria, è il ricorrente stesso a ricordare i princìpi giurisprudenziali sultema (si veda, ad es., Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268787-01, in cui si è affermato che «le videoriprese effettuate, in luoghi pubblicio aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penalenon sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessitàdell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen.,cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima latestimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenutorappresentativo»), senza, tuttavia, trarne le logiche conseguenze.4. Il quarto motivo è fondato, limitatamente alla doglianza vertente suldiniego della sospensione condizionale della pena.4.1. Si osserva, innanzitutto, che la Corte territoriale non ha reso motivazionealcuna in merito al diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., pur se l’istanzaera stata dedotta con atto di appello. Seppure in forma molto sintetica, l’alloraappellante aveva evidenziato la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettiveper la concessione dell’invocato beneficio. S’incunea, a tal proposito, il maggiorpregio della doglianza, atteso che il Tribunale di primo grado fondava la prognosisfavorevole alla concessione del beneficio sull’esistenza di “precedenti condanne”;ciò, tuttavia, senza considerare che, al momento dei delitti ascritti nelprocedimento de quo (8 giugno 2019, per il delitto di cui al capo a, e 8 agosto2019, per il delitto di cui al capo b), dal certificato del casellario giudizialeemergeva un’unica condanna, con pena sospesa, pronunciata in data 15 maggio2019 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, ma divenuta irrevocabile in data 1luglio 2019, dunque successivamente al momento della commissione del reato piùrisalente (la truffa dell’8 giugno 2019, di cui al capo a) tra quelli oggetto delprocedimento de quo.Alla luce di tale precisazione, i giudici del rinvio dovranno, pertanto, rimeditarele ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena, valutandol’eventualità, o meno, di concedere il beneficio, tenuto conto che la definitivitàdella precedente sentenza interveniva, come ricordato, in epoca successiva a unodei due delitti attualmente in contestazione.4.2. Le ulteriori censure ‒ oggetto del motivo quarto ‒, relative al diniegodelle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e alla dosimetria del trattamentosanzionatorio (soltanto accennata, quest’ultima censura, nell’epigrafe del motivoquarto) sono aspecifiche, dal momento che il ricorrente elude il confronto, criticoed effettivo, con la impugnata sentenza. Nel ribadire, in forma sintetica, quantogià diffusamente argomentato dal Tribunale di Lagonegro, la Corte distrettuale haevidenziato l’assenza di elementi, positivamente valorizzabili, a supporto dellaconcessione delle invocate circostanze.Lungi dal limitarsi a valorizzare l’esistenza di precedenti penali (se così fosse,alla luce di quanto sopra esposto, sub 4, la doglianza in esame dovrebbeconsiderarsi assorbita in quella analizzata al punto precedente), i giudici di meritohanno rimarcato la gravità del fatto, l’intensità del dolo e le modalità dellacondotta, nonché il pregiudizio arrecato alla vittima. Non può, quindi, censurarsila decisione impugnata, ove si consideri che le circostanze attenuanti generichehanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore delfatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettiviconsiderati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P.,Rv. 280639-01).In taluni casi, come chiarito da questa Corte, «la specificità della vicenda puòrichiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la penarispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalitàrieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisceelemento essenziale». Tuttavia, nel caso in scrutinio, tale intervento correttivo èstato escluso dai giudici di merito con motivazione logica, per le ragionisummenzionate, che si sottrae, quindi, alle dedotte censure.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, con rinvioper nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello viciniore di Salerno, condeclaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso. Si rigetta, infine, la richiestadella parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore,perché il contenuto della memoria, a firma del difensore, non ha apportato alcunospecifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazioned'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, senza contrastare specificamente imotivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226716-01 e Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, nonmassimata sul punto; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla sospensionecondizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte diappello di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta la richiestadi liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile MelilloAntonello.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris