CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 30687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4104/22 in data 23/02/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava rispettivamente: -a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A), ricettazione (capo B), tentata estorsione (capo C) e false attestazioni di generalità (capo D); -a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione ai sopraindicati capi A), B) e C). 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -il solo Guerrab, violazione di legge in merito all'erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. -entrambi, violazione di legge in merito all'illegalità della pena irrogata -entrambi, carenza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. -entrambi, omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In ogni caso, si afferma in giurisprudenza che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023) Va rilevato infine come, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosca che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481) e che la pena applicata ad entrambi gli imputati risulta pienamente legale. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell