CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia resa il 15 maggio 2018 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione ed erronea applicazione degli artt.129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., nonché difetto di motivazione per essersi il reato già prescritto perché non sarebbe mai stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale; violazione ed erronea applicazione degli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen., nonché difetto di motivazione; violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché difetto di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al secondo e al terzo motivo si vedano le pp. 2-6 sent. app.); e che dalla sentenza di primo grado emerge la contestazione della recidiva reiterata quinquennale, non risultando il reato prescritto all'epoca del giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]