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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 06294/2025

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[OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA] – INAMMISSIBILITA’ Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16130/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di C ASSAZIONE , rappresenta to e difeso in proprio, domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ’ Avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 10236/2020depositata il 30/03/2022 ; r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] venne nominato consulente di parte, quale medico legale, in una controversia civile dinanzi al Tribunale di Bari, conseguita a un incidente stradale, dalla terza trasportata [OSCURATO:PERSONA]; a seguito della presentazione della parcella il difensore di costei, avvocato [OSCURATO:PERSONA], rimise al Borraccia un fax nel quale vi era fotocopiato l’assegno rimesso dall ’ Acquafredda in pagamento della prestazione del medico legale; questirispose con missiva a mezzo posta elettronica certificata che venne ritenuta lesiva del proprio onore dal legale, che convenne in giudizio il Borraccia dinanzi al Tribunale di Bari, con rito sommario di cognizione, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro venticinquemila; [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda, proponendo domanda, ai sensi dell’ art. 96 , terzo comma, c.p.c. nei confronti dell’avvocato; la domanda del Fiorentino venne rigettata e venne accolta la domanda del Borraccia ai sensi dell ’ art. 96 c.p.c., con condanna dell’avvocato al pagamento di cinquecento euro in favore del medico; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte territoriale di Bari, nel ricostituito contraddittorio con V i to Borraccia, con sentenza n. 819 del 2605/2020, respinse l’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la detta sentenza; [OSCURATO:PERSONA] resistette all’impugnazione; questa Corte, con ordinanza n. 10236 del 30/03/2022, ha rigettato il ricorso; r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione, con atto affidato a tre motivie illustrato da memoria , l ’ ordinanza n. 10236 del 2022 di questa Corte; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso contiene tre motivi: - primo motivo da pag. 7 a pag. 36, così rubricato: « errore di fatto commesso dalla corte di cassazione nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, e cioè l’omessa compiuta lettura del 1° motivo di ricorso, dei documenti allo stesso allegati e della memoria ex 380 bis secondo comma, 2 c . p . c . , con conseguente omesso scrutinio delle censure costituenti il 1° motivo “(1° censura “ - violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 2043 - 2059 c.c., in rel. art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3”; 2° censura “ - violazione dell’art. 112 c.p.c., in rel. art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per omesso esame di specifiche doglianze contenute nell’atto di appello”»; -secondo motivo da pag. 36 a pag. 39, così rubricato : « errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, e cioè l’omessa compiuta lettura del 2° motivo di ricorso, dei documenti allo stesso allegati e della memoria ex 380 bis, secondo comma, 2 c . p . c . , con conseguente omesso scrutinio del 2° motivo»; - terzo motivo (che è erroneamente di nuovo indicato come il 2°), da pag. 39 a pag. 40, così rubricato: «l’ordinanza impugnata ha condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio di r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle legittimità in favore del controricorrente liquidandole in complessivi €. 5.000,00 oltre €. 200,00 per esborsi…”; la condanna ad €. 200,00 per esborsi è errata, in quanto il controricorrente non ha avuto alcuna spesa borsuale: se il detto importo è riferibile alla somma per la registrazione del provvedimento, il detto importo fu corrisposto dal ricorrente contestualmente iscrizione a ruolo del ricorso originario (come da ricevuta di pagamento elettronico che si deposita all. 24)»; va premesso che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, sono consolidati i principi sull’esatta configurazione dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.: basti, al riguardo, rinviare alla motivazione sul punto resa da Cass. Sez.

U., ord. 19/07/2024, n. 20013 (ove ampi e compiuti riferimenti e richiami giurisprudenziali); ciò posto, tutti e tre i motivi, come risulta dalla loro intitolazione, non concernono errori di fatto nel senso di cui all ’ art. 395 n. 4 c.p.c. bensì si incentrano su un ’ asserita omessa lettura degli atti processuali e segnatamente dei motivi di ricorso per cassazione e pertanto sono senz ’ altro inammissibili , alla stregua della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 27897 del 29/10/2024 Rv. 672826 – 01 e con riferimento specifico alla revocazione dei provvedimenti della Cassazione: Sez.

U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 -01) ; i primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili, in quanto palesemente riferiti a omessa lettura di atti processuali delle fasi di merito e di legittimità e, inoltre, poiché equivocano anche sull’affermazione dell’ordinanza di questa Corte n. 120236 del 2022, laddove affermano che questa avrebbe travisato i motivi di impugnazione ritenendo proposto un motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma c.p.c., mentre invece l ’ ordinanza impugnata afferma che il ricorso sarebbe inammissibile anche ove r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle si riqualificasse il motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; il terzo motivo, che concerne la liquidazione dell’importo di euro 200,00,oltre che inammissibile per le ragioni già esposte, ossia in quanto non deduce un errore di fatto, ossia di percezione, è inammissibile anche perché l’assunto è palesementeerrato, avendo questa Corte proceduto alla liquidazione nei termini di legge e , in particolare, con riferimento agli esborsi suddetti, secondo quanto già statuito da Sez.

U. 27/11/2019, n. 31030 Rv. 656077 - 02 , punto 5 (5.1 e 5.2) delle ragioni della decisione , seguita da Cass.n. 12983 del 30/06/2020 Rv. 658229 -01; ulteriore ragione di inammissibilità non dei singoli motivi, ma dell’intera impugnazione, è quella dell ’ assemblaggio, palese e reiterato, del ricorso; il ricorso è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del controricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle generalità e degli altri dati identificativi della cliente delle odierne parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Innella; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della cliente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA] – INAMMISSIBILITA’ Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16130/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di C ASSAZIONE , rappresenta to e difeso in proprio, domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria civile della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ’ Avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -controricorrente - avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 10236/2020depositata il 30/03/2022 ; r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 2/ 01/ 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] venne nominato consulente di parte, quale medico legale, in una controversia civile dinanzi al Tribunale di Bari, conseguita a un incidente stradale, dalla terza trasportata [OSCURATO:PERSONA]; a seguito della presentazione della parcella il difensore di costei, avvocato [OSCURATO:PERSONA], rimise al Borraccia un fax nel quale vi era fotocopiato l’assegno rimesso dall ’ Acquafredda in pagamento della prestazione del medico legale; questirispose con missiva a mezzo posta elettronica certificata che venne ritenuta lesiva del proprio onore dal legale, che convenne in giudizio il Borraccia dinanzi al Tribunale di Bari, con rito sommario di cognizione, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro venticinquemila; [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda, proponendo domanda, ai sensi dell’ art. 96 , terzo comma, c.p.c. nei confronti dell’avvocato; la domanda del Fiorentino venne rigettata e venne accolta la domanda del Borraccia ai sensi dell ’ art. 96 c.p.c., con condanna dell’avvocato al pagamento di cinquecento euro in favore del medico; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la Corte territoriale di Bari, nel ricostituito contraddittorio con V i to Borraccia, con sentenza n. 819 del 2605/2020, respinse l’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la detta sentenza; [OSCURATO:PERSONA] resistette all’impugnazione; questa Corte, con ordinanza n. 10236 del 30/03/2022, ha rigettato il ricorso; r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione, con atto affidato a tre motivie illustrato da memoria , l ’ ordinanza n. 10236 del 2022 di questa Corte; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: il ricorso contiene tre motivi: - primo motivo da pag. 7 a pag. 36, così rubricato: « errore di fatto commesso dalla corte di cassazione nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, e cioè l’omessa compiuta lettura del 1° motivo di ricorso, dei documenti allo stesso allegati e della memoria ex 380 bis secondo comma, 2 c . p . c . , con conseguente omesso scrutinio delle censure costituenti il 1° motivo “(1° censura “ - violazione e falsa applicazione art. 2 Cost., artt. 2043 - 2059 c.c., in rel. art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3”; 2° censura “ - violazione dell’art. 112 c.p.c., in rel. art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per omesso esame di specifiche doglianze contenute nell’atto di appello”»; -secondo motivo da pag. 36 a pag. 39, così rubricato : « errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, e cioè l’omessa compiuta lettura del 2° motivo di ricorso, dei documenti allo stesso allegati e della memoria ex 380 bis, secondo comma, 2 c . p . c . , con conseguente omesso scrutinio del 2° motivo»; - terzo motivo (che è erroneamente di nuovo indicato come il 2°), da pag. 39 a pag. 40, così rubricato: «l’ordinanza impugnata ha condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio di r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle legittimità in favore del controricorrente liquidandole in complessivi €. 5.000,00 oltre €. 200,00 per esborsi…”; la condanna ad €. 200,00 per esborsi è errata, in quanto il controricorrente non ha avuto alcuna spesa borsuale: se il detto importo è riferibile alla somma per la registrazione del provvedimento, il detto importo fu corrisposto dal ricorrente contestualmente iscrizione a ruolo del ricorso originario (come da ricevuta di pagamento elettronico che si deposita all. 24)»; va premesso che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, sono consolidati i principi sull’esatta configurazione dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.: basti, al riguardo, rinviare alla motivazione sul punto resa da Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013 (ove ampi e compiuti riferimenti e richiami giurisprudenziali); ciò posto, tutti e tre i motivi, come risulta dalla loro intitolazione, non concernono errori di fatto nel senso di cui all ’ art. 395 n. 4 c.p.c. bensì si incentrano su un ’ asserita omessa lettura degli atti processuali e segnatamente dei motivi di ricorso per cassazione e pertanto sono senz ’ altro inammissibili , alla stregua della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 27897 del 29/10/2024 Rv. 672826 – 01 e con riferimento specifico alla revocazione dei provvedimenti della Cassazione: Sez. U n. 20013 del 19/07/2024 Rv. 671759 -01) ; i primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili, in quanto palesemente riferiti a omessa lettura di atti processuali delle fasi di merito e di legittimità e, inoltre, poiché equivocano anche sull’affermazione dell’ordinanza di questa Corte n. 120236 del 2022, laddove affermano che questa avrebbe travisato i motivi di impugnazione ritenendo proposto un motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma c.p.c., mentre invece l ’ ordinanza impugnata afferma che il ricorso sarebbe inammissibile anche ove r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle si riqualificasse il motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; il terzo motivo, che concerne la liquidazione dell’importo di euro 200,00,oltre che inammissibile per le ragioni già esposte, ossia in quanto non deduce un errore di fatto, ossia di percezione, è inammissibile anche perché l’assunto è palesementeerrato, avendo questa Corte proceduto alla liquidazione nei termini di legge e , in particolare, con riferimento agli esborsi suddetti, secondo quanto già statuito da Sez. U. 27/11/2019, n. 31030 Rv. 656077 - 02 , punto 5 (5.1 e 5.2) delle ragioni della decisione , seguita da Cass.n. 12983 del 30/06/2020 Rv. 658229 -01; ulteriore ragione di inammissibilità non dei singoli motivi, ma dell’intera impugnazione, è quella dell ’ assemblaggio, palese e reiterato, del ricorso; il ricorso è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del controricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Innella, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle r.g. 16130 del 2022; ad. 22/01/2025; estensore: C. Valle generalità e degli altri dati identificativi della cliente delle odierne parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Innella; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della cliente
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