CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: i) i motivi inerenti il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove (primo e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sul punto, sottolineando la presenza di riscontri al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le pagine 6 e 7, nonchè, nel dettaglio, la ricostruzione degli elementi probatori contenuta alle pagine 2 e 3 della sentenza di primo grado); ii) i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (terzo e quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso degli altri imputati) sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti, immuni da vizi logici o giuridici, dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dice