CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 42633/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; e-Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la condanna del ricorrente per il delitto di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] per due post pubblicati sul proprio profilo nell'account Facebook. 2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, l'imputato lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., per non essere stati disposti accertamenti in ordine alla riconducibilità allo stesso dei post, sebbene vi fossero più account a proprio nome. 2.2. Mediante il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto diffamatorio, ex art. 595 cod. pen., a fronte della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. In particolare, il ricorrente deduce, a riguardo, che, a fronte della verità e della notorietà dei fatti rappresentati, le espressioni "onorevolecchio" e "mutuuuu" riferite all'imputato erano funzionali all'esercizio del diritto di critica politica e non tali, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, da superare i limiti della continenza espressiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre premettere che è stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a richiedere, dinanzi al Tribunale, una decisione con rito abbreviato condizionato solo al suo esame e non anche al compimento di ulteriori atti istruttori, come quelli dei quali lamenta l'omessa effettuazione relativi, in particolare, all'individuazione dell'IP di provenienza dei post pubblicati su un account apparentemente a suo nome. Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, Sez. 5, n. 31709 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 16953 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sepe), l'individuazione dell'autore del post non deve necessariamente avvenire attraverso l'identificazione dell'indirizzo IP, ma può anche desumersi da gravi elementi univocamente convergenti sull'identificazione medesima. Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione di tale principio, ha evidenziato, con motivazione immune da manifesti vizi logici, che nella vicenda in esame alcun ragionevole dubbio circa la provenienza dei post, pubblicati sulla pagina facebook dell'imputato, poteva trarsi dagli elementi addotti dalla difesa di carattere meramente astratto quali, ad esempio, quelli afferenti la clonazione del profilo, in assenza di concreti elementi ulteriori come una denuncia di furto di identità ovvero di dimostrato utilizzo dell'account anche da parte di imprecisati soggetti facenti parte dell'Associazione dal medesimo presieduta di un profilo del resto non intestato a detta Associazione bensì all'imputato. 2. Il secondo motivo è invece fondato. Va a riguardo ribadito che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01). Ebbene, nella fattispecie in esame, le espressioni adoperate, considerate nel contesto nel quale si collocano, sono prive della valenza offensiva necessaria per la configurabilità del delitto di diffamazione. I post, infatti, nel riferire di un'indagine di natura penale e già nota relativa alla parte civile, all'epoca deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ha definito, in primo luogo, lo stesso "onorevolicchio". Tale termine, che in sé potrebbe apparire denigratorio, era solo volto a sottolineare le modalità, ritenute scorrette e non consone al ruolo di "onorevole" svolto dall'Arancio, con le quali lo stesso operava in considerazione delle notizie, come detto notorie, relative all'indagine che aveva coinvolto la parte civile. L'espressione "mutuuuu" è, parimenti, priva di qualsivoglia portata offensiva, laddove, alla luce dei fatti riferiti, voleva semplicemente indicare un'assunta impossibilità per il politico di giustificarsi a fronte delle notizie di cronaca che lo riguardavano. 3. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili rese nei gradi di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civi