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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 28670/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno - adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da FIGARI Giuseppe - ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di dimora, emesso nei confronti del predetto dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 16/01/2026, in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., come meglio specificato nel capo di incolpazione provvisoria.2.

Ricorre per cassazione il FIGARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, anche per il mancato apprezzamento delle note difensive depositate e della documentazione in atti.

La difesa lamenta in particolare l'assenza di motivazione sugli elementi favorevolmente valutabili, quali la dimissione dalla carica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'interruzione dell'attività di illeciti conferimenti sin dall'aprile 2024, la mancata rilevazione di condotte illecite nei successivi due anni, nonché l'adozione sin dal gennaio 2021, da parte della predetta società, di un modello organizzativo in grado di eliminare qualsiasi rischio di reiterazione.

Tali elementi, ad avviso della difesa, dovevano indurre ad escludere la sussistenza di un pericolo attuale di recidiva.

2.1. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, il difensore deduce la nullità dell'ordinanza genetica, oltre che di quella del riesame, per il mancato apprezzamento degli elementi dedotti dalla difesa, sui quali il Tribunale aveva motivato in modo apparente, o non aveva motivato affatto.

Si deduce inoltre il difetto dì proporzionalità . ed adeguatezza della misura applicata, e comunque il difetto di motivazione sul punto, anche per la contraddizione insita nell'applicazione della misura nonostante il riconoscimento, anche da parte del G.i.p., di un ruolo di minore rilevanza svolto dal FIGARI.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la complessiva infondatezza delle censure dedotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti.

2. Va anzitutto chiarito che non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure veicolate con i motivi aggiunti in ordine alla prospettata nullità del provvedimento genetico, avendo il ricorrente dedotto, con la richiesta di riesame, solo doglianze concernenti l'attualità e la concretezza delle misure cautelari.

Deve invero darsi seguito, a tale specifico proposito, all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de líbertate, l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima 2dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione» (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036).

3. Sono invece fondate, per un duplice ordine di ragioni, le censure veicolate con i motivi principali, sviluppati con le ulteriori considerazioni svolte con i motivi nuovi.

3.1. Da un lato, deve osservarsi che coglie nel segno il rilievo difensivo concernente la mancata risposta alle deduzioni sviluppate in sede di riesame, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività illecita da oltre due anni, all'incensuratezza, alle dimissioni dalle cariche societarie, nonché soprattutto all'insussistenza di elementi indicativi della ripresa dell'attività delittuosa nel corso del predetto arco temporale.

Tali deduzioni, ovviamente, avrebbero potuto anche soccombere rispetto a quanto evidenziato in ordine alla gravità dei fatti, ecc., ma dovevano essere oggetto di una effettiva disamina, anche solo a fini della loro confutazione: non potendo ovviamente ritenersi che tale onere motivazionale sia stato assolto con il mero richiamo alla natura non spontanea dell'interruzione dell'attività (anche tale aspetto, evidentemente, doveva essere oggetto di una valutazione prognostica complessiva, che tenga conto, tra l'altro, dell'assenza di condotte illecite nel biennio successivo al sequestro).

Il Tribunale si è invece limitato ad osservare che "i dati dedotti nella memoria difensiva del 28/11/2025, depositata in sede di udienza camerale, non sono idonei a scalfire il quadro cautelare, come già osservato in precedenza" (cfr. pag. 22 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo apparente, del tutto privo di effettivo confronto critico con gli elementi valorizzati dall'appellante.

3.2. D'altro lato, ritiene il Collegio che anche la scelta della misura risulti priva di un adeguato supporto argomentativo.

Invero, il Tribunale ha condiviso la decisione del primo giudice di superare in termini assai evidenti la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Tuttavia, proprio l'oggettivo ridimensionamento dei pericula che erano stati prospettati dal P.M., in sede di richiesta di misura, avrebbe dovuto implicare un adeguato sforzo motivazionale — tenuto conto delle specifiche modalità operative accertate nel corso delle indagini - in ordine alla idoneità e concreta utilità di una misura, quale l'obbligo di dimora, volta non già ad impedire al FIGARI di rimanere in contatto con i coindagati o comunque con ambienti dediti alla commissione di delitti analoghi a quelli contestati, ma - semplicemente - a limitare la libertà di circolazione del FIGARI.

È invero evidente che non può ritenersi esaustivo, ai fini predetti, il richiamo del Tribunale al fatto che la misura applicata sia "minimamente afflittiva" (cfr. pag. 22, cit.) 3•

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MOggi, 2 9 LIG 2026 o G I arto 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letti i motivi nuovi del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno - adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da FIGARI Giuseppe - ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di dimora, emesso nei confronti del predetto dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 16/01/2026, in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., come meglio specificato nel capo di incolpazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione il FIGARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, anche per il mancato apprezzamento delle note difensive depositate e della documentazione in atti. La difesa lamenta in particolare l'assenza di motivazione sugli elementi favorevolmente valutabili, quali la dimissione dalla carica di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'interruzione dell'attività di illeciti conferimenti sin dall'aprile 2024, la mancata rilevazione di condotte illecite nei successivi due anni, nonché l'adozione sin dal gennaio 2021, da parte della predetta società, di un modello organizzativo in grado di eliminare qualsiasi rischio di reiterazione. Tali elementi, ad avviso della difesa, dovevano indurre ad escludere la sussistenza di un pericolo attuale di recidiva. 2.1. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, il difensore deduce la nullità dell'ordinanza genetica, oltre che di quella del riesame, per il mancato apprezzamento degli elementi dedotti dalla difesa, sui quali il Tribunale aveva motivato in modo apparente, o non aveva motivato affatto. Si deduce inoltre il difetto dì proporzionalità . ed adeguatezza della misura applicata, e comunque il difetto di motivazione sul punto, anche per la contraddizione insita nell'applicazione della misura nonostante il riconoscimento, anche da parte del G.i.p., di un ruolo di minore rilevanza svolto dal FIGARI. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la complessiva infondatezza delle censure dedotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti. 2. Va anzitutto chiarito che non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure veicolate con i motivi aggiunti in ordine alla prospettata nullità del provvedimento genetico, avendo il ricorrente dedotto, con la richiesta di riesame, solo doglianze concernenti l'attualità e la concretezza delle misure cautelari. Deve invero darsi seguito, a tale specifico proposito, all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de líbertate, l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima 2dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione» (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036). 3. Sono invece fondate, per un duplice ordine di ragioni, le censure veicolate con i motivi principali, sviluppati con le ulteriori considerazioni svolte con i motivi nuovi. 3.1. Da un lato, deve osservarsi che coglie nel segno il rilievo difensivo concernente la mancata risposta alle deduzioni sviluppate in sede di riesame, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività illecita da oltre due anni, all'incensuratezza, alle dimissioni dalle cariche societarie, nonché soprattutto all'insussistenza di elementi indicativi della ripresa dell'attività delittuosa nel corso del predetto arco temporale. Tali deduzioni, ovviamente, avrebbero potuto anche soccombere rispetto a quanto evidenziato in ordine alla gravità dei fatti, ecc., ma dovevano essere oggetto di una effettiva disamina, anche solo a fini della loro confutazione: non potendo ovviamente ritenersi che tale onere motivazionale sia stato assolto con il mero richiamo alla natura non spontanea dell'interruzione dell'attività (anche tale aspetto, evidentemente, doveva essere oggetto di una valutazione prognostica complessiva, che tenga conto, tra l'altro, dell'assenza di condotte illecite nel biennio successivo al sequestro). Il Tribunale si è invece limitato ad osservare che "i dati dedotti nella memoria difensiva del 28/11/2025, depositata in sede di udienza camerale, non sono idonei a scalfire il quadro cautelare, come già osservato in precedenza" (cfr. pag. 22 dell'ordinanza impugnata). Si tratta, con ogni evidenza, di un percorso argomentativo apparente, del tutto privo di effettivo confronto critico con gli elementi valorizzati dall'appellante. 3.2. D'altro lato, ritiene il Collegio che anche la scelta della misura risulti priva di un adeguato supporto argomentativo. Invero, il Tribunale ha condiviso la decisione del primo giudice di superare in termini assai evidenti la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, proprio l'oggettivo ridimensionamento dei pericula che erano stati prospettati dal P.M., in sede di richiesta di misura, avrebbe dovuto implicare un adeguato sforzo motivazionale — tenuto conto delle specifiche modalità operative accertate nel corso delle indagini - in ordine alla idoneità e concreta utilità di una misura, quale l'obbligo di dimora, volta non già ad impedire al FIGARI di rimanere in contatto con i coindagati o comunque con ambienti dediti alla commissione di delitti analoghi a quelli contestati, ma - semplicemente - a limitare la libertà di circolazione del FIGARI. È invero evidente che non può ritenersi esaustivo, ai fini predetti, il richiamo del Tribunale al fatto che la misura applicata sia "minimamente afflittiva" (cfr. pag. 22, cit.) 3• 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla P.Q.MOggi, 2 9 LIG 2026 o G I arto 4
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