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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:646
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CJ0332_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-332/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

X. Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 della medesima direttiva, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig.

R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.

L.A.

Geelhoed cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l ' avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell ' art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1) o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 della medesima direttiva.

Contesto normativo

2. La direttiva 1999/13, come modificata (GU L 188, pag. 54), dispone all ' art. 15 che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° aprile 2001 e che ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento precontenzioso

3. Non avendo ricevuto alcuna informazione sulle misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla direttiva 1999/13, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento ex art. 226 CE.

Dopo aver diffidato il [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 20 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato in cui si constatava che la suddetta direttiva non era stata integralmente trasposta in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord e che non risultava da alcuna informazione ch ' essa fosse stata trasposta in Gibilterra. [OSCURATO:PERSONA] è stato invitato ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla sua notifica.

4. Con lettera 16 aprile 2002 la rappresentanza permanente del [OSCURATO:PERSONA] presso l ' Unione europea ha comunicato le istruzioni ufficiali adottate al fine di attuare la direttiva 1999/13 in Inghilterra, in [OSCURATO:PERSONA], nel Galles e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord.

Facendo presente che nuove misure erano necessarie per trasporre la suddetta direttiva nella sua totalità e per disciplinare taluni settori dell ' industria non ancora coperti dalla normativa, le autorità britanniche hanno dichiarato che la trasposizione di tale direttiva sarebbe stata portata a termine per la fine del 2002 per quanto riguarda l ' Inghilterra e il Galles. [OSCURATO:PERSONA] e l ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord avrebbero seguito un calendario di lavoro analogo.

Per quanto riguardava Gibilterra, era in corso l ' iter per l ' adozione di un progetto d ' ordinanza.

5. Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Sul ricorso

6. [OSCURATO:PERSONA] rileva di non essere stata informata dell ' adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e Gibilterra.

Non disponendo di alcuna altra informazione che le permetta di concludere che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le dette disposizioni, essa suppone che tale Stato membro non le abbia adottate e sia quindi venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 1999/13.

7. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per quanto riguarda Gibilterra, la House of Assembly ha adottato, il 18 novembre 2002, un disegno di legge che traspone completamente la direttiva 1999/13. Questa legge sarebbe entrata in vigore il 20 febbraio 2003.

8. Quanto all ' Inghilterra, al Galles, alla [OSCURATO:PERSONA] e all ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord, una normativa supplementare sarebbe necessaria al fine di trasporre integralmente la direttiva 1999/13. I regolamenti dovrebbero entrare in vigore nel 2003.

9. Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure necessarie per trasporre completamente la suddetta direttiva non erano state ancora adottate, ma parla dell ' avanzamento dei lavori di trasposizione.

10. E ' pacifico in proposito che l ' esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-63/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-821, punto 11).

11. Nel caso di specie, è accertato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun provvedimento relativo alla trasposizione della direttiva 1999/13 nell ' ordinamento giuridico interno.

12. Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

13. Si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 di questa.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

14. Ai sensi dell ' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev ' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 di questa. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CJ0332_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-332/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 della medesima direttiva, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l ' avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell ' art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1) o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 della medesima direttiva. Contesto normativo 2. La direttiva 1999/13, come modificata (GU L 188, pag. 54), dispone all ' art. 15 che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° aprile 2001 e che ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento precontenzioso 3. Non avendo ricevuto alcuna informazione sulle misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla direttiva 1999/13, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento ex art. 226 CE. Dopo aver diffidato il [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 20 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato in cui si constatava che la suddetta direttiva non era stata integralmente trasposta in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord e che non risultava da alcuna informazione ch ' essa fosse stata trasposta in Gibilterra. [OSCURATO:PERSONA] è stato invitato ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla sua notifica. 4. Con lettera 16 aprile 2002 la rappresentanza permanente del [OSCURATO:PERSONA] presso l ' Unione europea ha comunicato le istruzioni ufficiali adottate al fine di attuare la direttiva 1999/13 in Inghilterra, in [OSCURATO:PERSONA], nel Galles e in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. Facendo presente che nuove misure erano necessarie per trasporre la suddetta direttiva nella sua totalità e per disciplinare taluni settori dell ' industria non ancora coperti dalla normativa, le autorità britanniche hanno dichiarato che la trasposizione di tale direttiva sarebbe stata portata a termine per la fine del 2002 per quanto riguarda l ' Inghilterra e il Galles. [OSCURATO:PERSONA] e l ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord avrebbero seguito un calendario di lavoro analogo. Per quanto riguardava Gibilterra, era in corso l ' iter per l ' adozione di un progetto d ' ordinanza. 5. Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Sul ricorso 6. [OSCURATO:PERSONA] rileva di non essere stata informata dell ' adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord e Gibilterra. Non disponendo di alcuna altra informazione che le permetta di concludere che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le dette disposizioni, essa suppone che tale Stato membro non le abbia adottate e sia quindi venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 1999/13. 7. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per quanto riguarda Gibilterra, la House of Assembly ha adottato, il 18 novembre 2002, un disegno di legge che traspone completamente la direttiva 1999/13. Questa legge sarebbe entrata in vigore il 20 febbraio 2003. 8. Quanto all ' Inghilterra, al Galles, alla [OSCURATO:PERSONA] e all ' [OSCURATO:PERSONA] del Nord, una normativa supplementare sarebbe necessaria al fine di trasporre integralmente la direttiva 1999/13. I regolamenti dovrebbero entrare in vigore nel 2003. 9. Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non contesta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure necessarie per trasporre completamente la suddetta direttiva non erano state ancora adottate, ma parla dell ' avanzamento dei lavori di trasposizione. 10. E ' pacifico in proposito che l ' esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-63/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-821, punto 11). 11. Nel caso di specie, è accertato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun provvedimento relativo alla trasposizione della direttiva 1999/13 nell ' ordinamento giuridico interno. 12. Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 13. Si deve quindi dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 di questa. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14. Ai sensi dell ' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev ' essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all ' uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell ' art. 15 di questa. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
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