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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13524/2026

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e-controComune di Palazzuolo sul [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.405/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuentecontro l’invito di pagamento per TARI 2016.2.

Avverso siffatta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20263.

Il Comune di Palazzuolo sul Senio non si costituiva in giudizio,rimanendo intimato.4.

Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo diconciliazione che aveva definito tutte le controversie pendenti, concompensazione delle spese di lite, e la causa, alla camera di consiglio del25/2/2026, udita la relazione del Consigliere designato, GianmarcoCalienno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo diconciliazione (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 13 febbraio2026, al quale è stato allegato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.

La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del c.p.c. sono finalizzati adottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spesedel rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).3.

Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4.

Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr. Cass. n. 10695/25),fermo restando che le parti, con l’accordo di conciliazione testémenzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20266.

Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controComune di Palazzuolo sul [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.405/2019 depositata il 04/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuentecontro l’invito di pagamento per TARI 2016.2. Avverso siffatta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20263. Il Comune di Palazzuolo sul Senio non si costituiva in giudizio,rimanendo intimato.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo diconciliazione che aveva definito tutte le controversie pendenti, concompensazione delle spese di lite, e la causa, alla camera di consiglio del25/2/2026, udita la relazione del Consigliere designato, GianmarcoCalienno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo diconciliazione (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 13 febbraio2026, al quale è stato allegato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del c.p.c. sono finalizzati adottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spesedel rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, inmancanza di costituzione del Comune intimato (cfr. Cass. n. 10695/25),fermo restando che le parti, con l’accordo di conciliazione testémenzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.Numero registro generale 29635/2019Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 13524/2026Data pubblicazione 10/05/20266. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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