Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2007
ECLI:EU:F:2007:188
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione)
7 novembre 2007
Causa F‑57/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Violazione dell’art. 45 dello Statuto – Scrutinio per merito comparativo – Rapporti informativi provenienti da istituzioni diverse»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento
della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio di non promuoverlo al grado B*8, per l’esercizio di
promozione 2005, nonché la sua promozione al detto grado, e, dall’altra, il risarcimento del danno subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese del ricorrente. Il ricorrente
sopporterà i due terzi delle proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
3.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
4.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei funzionari
non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un funzionario non promosso
ritenendosi che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione oggetto del reclamo.
Dato che le promozioni avvengono, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, a scelta, è sufficiente che la motivazione del rigetto
del reclamo riguardi la sussistenza dei requisiti giuridici ai quali lo Statuto subordina la regolarità della promozione.
D’altro canto, una decisione di rigetto del reclamo contro una decisione di non promozione soddisfa all’obbligo di motivazione
qualora permetta all’interessato di valutare il merito della decisione di non promuoverlo e l’opportunità di proporre un ricorso
dinanzi al giudice comunitario, nonché a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione di
promozione.
Per quanto riguarda, più in particolare, la situazione di un funzionario che ha fatto uso della mobilità interistituzionale,
e anche se il livello particolarmente elevato dell’ultimo rapporto informativo redatto nell’istituzione d’origine potrebbe
far apparire auspicabile una motivazione più completa e dettagliata, l’autorità che ha il potere di nomina soddisfa all’obbligo
di motivazione qualora precisi che tutti i rapporti dell’interessato sono stati presi in considerazione nello scrutinio per
merito comparativo, specifichi che i giudizi analitici e generali hanno formato oggetto di ponderazioni al fine di relativizzare
i punti di vista dei vari valutatori e spieghi il modo in cui l’anzianità è stata presa in considerazione.
In ogni caso, e purché un principio di motivazione sia stato fornito dall’autorità che ha il potere di nomina, possono essere
apportate precisazioni ulteriori in corso di causa.
(v. punti 25-27, 31 e 32)
Riferimento:
Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 13); 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P,
Parlamento/Volger (Racc. pag. I‑6549, punti 22 e 23)
Tribunale di primo grado: 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 147);
18 dicembre 1997, causa T‑142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑477 e II‑1247, punto 84); 27 aprile 1999, causa
T‑283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑353, punti 74‑76); 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento
(Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 50); 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e
II‑859, punto 42); 3 febbraio 2005, causa T‑172/03, Heurtaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑63, punto 44), e 3 ottobre
2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999, punto 42)
2.
L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dello scrutinio per merito comparativo
dei funzionari promuovibili e tale scrutinio, basato in particolare sui rapporti informativi, deve effettuarsi con cura e
imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento, a partire da fonti di informazione
e da indicazioni paragonabili. A questo scopo, essa dispone del potere statutario di procedere allo scrutinio dei meriti dei
funzionari promuovibili secondo la procedura o il metodo che essa considera più adeguato.
Pertanto, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno
potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato
il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni
e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.
(v. punti 43 e 44)
Riferimento:
Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17); 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P, Moritz/Commissione
(Racc. pag. I‑6849, punto 16)
Tribunale di primo grado: 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto
59); 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 52 e giurisprudenza ivi
citata, nonché punti 53 e 54)
3.
I rapporti informativi costituiscono per l’autorità che ha il potere di nomina, sia nella versione dell’art. 45 dello Statuto
anteriore all’entrata in vigore, avvenuta il 1° maggio 2004, del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari
e il Regime applicabile agli altri agenti, sia in quella in vigore a decorrere da tale data, un elemento di valutazione particolarmente
importante ai fini della promozione di un funzionario. La versione dell’art. 45 dello Statuto in vigore anteriormente al 1°
maggio 2004 prevedeva che, accanto ai rapporti informativi, un secondo elemento doveva formare oggetto di uno scrutinio comparativo
ai fini della promozione, cioè i «meriti», senza tuttavia precisare il contenuto esatto di tale termine, compito realizzato
dalla giurisprudenza, che ha affermato che il termine in questione rinviava ad altre informazioni inerenti la situazione amministrativa
e personale dei funzionari, così da relativizzare la valutazione effettuata unicamente alla luce dei rapporti informativi.
D’ora innanzi, l’art. 45 dello Statuto è più chiaro sugli elementi da prendere in considerazione ai fini della promozione,
facendo riferimento, al di là dei rapporti informativi, all’uso di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere
una conoscenza approfondita e, se del caso, al livello delle responsabilità esercitate; in linea di massima, è alla luce di
questi tre elementi che l’autorità che ha il potere di nomina effettua ormai lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari
promuovibili, e quindi il termine «meriti» di cui all’art. 45 dello Statuto ha una portata diversa e, in sostanza, più ampia
dell’identico termine utilizzato nella versione di tale articolo applicabile anteriormente al 1° maggio 2004.
Inoltre, dato che la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 ha riconosciuto che, nella
valutazione dei meriti dei funzionari, l’autorità che ha il potere di nomina può, in via subordinata, prendere in considerazione
altri elementi, come l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio, questi elementi subordinati potrebbero
rivelarsi utili ancora oggi oppure in caso di parità dei meriti tra funzionari promuovibili, previa presa in considerazione
dei tre elementi considerati espressamente all’art. 45 dello Statuto, e costituire a buon diritto un fattore decisivo nella
scelta dell’autorità che ha il potere di nomina.
(v. punti 45 e 46)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 novembre 1993, cause riunite T‑89/91, T‑21/92 e T‑89/92, X/Commissione (Racc. pag. II‑1235, punti
49 e 50); 29 febbraio 1996, causa T‑280/94, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑239, punto 138); 21 ottobre
1997, causa T‑168/96, Patronis/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑299 e II‑833, punto 35); 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punti 17 e 18); 24 febbraio 2000, causa T‑82/98, Jacobs/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑39
e II‑169, punti 36‑39); 11 luglio 2002, causa T‑163/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑717, punto
29), e 9 aprile 2003, causa T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 42)
4.
Anche se le istituzioni comunitarie devono, da una parte, accertarsi che la mobilità non nuoccia allo svolgimento della carriera
dei funzionari che ne hanno usufruito e, dall’altra, procedere ad un esame della situazione del funzionario che ha usufruito
della mobilità, al fine di verificare che i funzionari trasferiti non siano stati penalizzati nell’ambito di un esercizio
di promozione, non esiste, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, alcun obbligo per l’istituzione di dotarsi di norme precise
che disciplinino la situazione dei funzionari che hanno fatto uso della mobilità.
Infatti, l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere alle promozioni secondo la procedura
e secondo i metodi da essa ritenuti adeguati. Di conseguenza, visti anche il fondamento giuridico fornito dall’art. 45 dello
Statuto e l’obbligo che ne risulta per le istituzioni, ossia quello di procedere, in ogni caso, ad uno scrutinio per merito
comparativo alla luce, in particolare, dei rapporti informativi, un funzionario non può esigere che un’istituzione adotti
norme che predispongano specificamente la procedura e i metodi di raffronto tra i funzionari valutati nel suo ambito e funzionari
inseriti nell’istituzione dopo essere stati valutati da un’altra istituzione. In tale contesto, un funzionario non può neppure
contestare all’istituzione interessata il fatto di aver fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea per non
aver adottato un siffatto quadro normativo, senza fornire la prova che esistesse un reale rischio di arbitrio nello scrutinio
per merito comparativo dei funzionari in mancanza di provvedimenti presi in tal senso. Inoltre, contrariamente all’art. 43
dello Statuto relativo in particolare ai rapporti informativi, dall’art. 45 dello Statuto non risulta alcun obbligo di adottare
un quadro normativo vertente sull’attuazione delle procedure di promozione, e ciò anche se talune istituzioni hanno disciplinato
le dette procedure mediante decisioni interne.
(v. punti 55, 59 e 60)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, cit. (punti 68 e 69); 28 settembre 2004, causa T‑216/03, Tenreiro/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1087, punti 92 e 95)