CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non era stata acquisita relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna, che aveva chiesto un rinvio dell'udienza al fine di poterla presentare; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica ragione della decisione costituita dall'inidoneità del domicilio indicato, siccome luogo ove altro soggetto, indagato per reati in materia di stupefacenti, si trova agli arresti domiciliari; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.