CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 17/11/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. N. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse del Chiantone inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura di minore afflittività . [OSCURATO:PERSONA] cautelare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli mn data 24/12/2021 per i delitti di partecipazione ad una associazione finalizzata alla commissione di truffe in danno di vittime anziane e fragili nonché per plurimi reati fine, e -all'esito di giudizio abbreviato- è stato condannato dal Gup alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione oltre multa, ha ricostruito le modalità operative del sodalizio e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen., ritenendo concreto ed attuale il rischio di recidiva in ragione delle modalità e circostanze dei fatti addebitati e della negativa personalità del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare acriticamente reiterato le scarne e contraddittorie argomentazioni spese dal Gip in sede di reiezione dell'istanza. In particolare il difensore segnala che l'intervenuta definizione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato costituisce elemento di novità che andava apprezzato unitamente al periodo di custodia cautelare sofferto. La motivazione resa in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari è, secondo il difensore, stereotipata e non tiene conto del presofferto e della natura della contestazione. I giudici dell'appello cautelare, infatti, non hanno spiegato le ragioni concrete ed effettive che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario e a confermare la misura inframuraria come l'unica adeguata a tutela della collettività 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in virtù del c.d. principio di assorbimento, la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01; n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 - 01) nella specie insussistenti. 3.1 Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. Infatti, i giudici cautelari hanno rimarcato che le modalità di consumazione dei reati ascritti sono sintomatiche di organizzazione e professionalità, attesa la reiterazione sistematica delle condotte truffaldine secondo uno schema ben collaudato, ed hanno formulato un argomentato giudizio prognostico negativo circa la personalità del prevenuto in ragione dell'allarmante contesto criminale in cui risulta inserito e della spregiudicatezza che connota le azioni delittuose, indice di spiccata intensità del dolo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 2 (952-, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 28/2/