CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 33313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18733-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia servizi di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; Oggetto R.G.N.18733/2021 Cron. Rep. Ud.14/11/2025 -controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 473/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 381, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente (solo in punto di spese di primo grado) l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Pisa che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con il quale quest’ultimo aveva impugnato due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di premi assicurativi Inail omessi per l’anno 2011, affermando di avere scoperto la loro esistenza solo il 27.3.19, dall’estratto di ruolo richiestoall’Agenzia delle Entrate, in quanto mai notificate. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Gamberi, per carenza di interesse ad agire, stante la validità (originaria o successiva a sanatoria) della notifica delle cartelle. La Corte d’appello ha rigettato il gravame del Gamberi nel merito, ritenendo assorbito l’appello incidentale condizionato dell’[OSCURATO:PERSONA] (sulla correttezza della notifica della prima cartella, con posta privata). In particolare, pur ritenendo sussistente l’interesse ad agire in capo all’appellante, in riferimento all’accertamento negativo del proprio credito contributivo, perché la definitività dei crediti contributivi portati dalla cartella per mancata opposizione, non era preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito che fossero maturati successivamente alla cartella, riteneva, tuttavia, infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Gamberi, in riferimento anche al periodo successivo alla notifica delle medesime cartelle, per la presenza di atti interruttivi della prescrizione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inail e l’Agenzia delle Entrate riscossione hanno resistito con controricorso. Il ricorrente e l’Inail hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione estintiva dei crediti vantati dall’Inail fosse stata circoscritta al solo periodo successivo alla notifica delle cartelle, così che non sarebbe stato nemmeno necessario verificare la validità della notifica delle cartelle ma solo verificare se fosse maturata o meno l’eccepita prescrizione nel quinquennio successivo rispetto alla data di notifica delle cartelle, laddove in tema di prescrizione previdenziale grava sull’eccipiente solo l’onere di allegare i fatti (inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e manifestazione della volontà di avvalersi dell’inerzia), mentre l’individuazione del momento iniziale o finale integra una questione di diritto, sulla quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese di primo grado e secondo grado ovvero per la riduzione del loro importo. Il primo motivo è inammissibile; infatti, premessa la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, per come sancito dalla Corte d’appello, con statuizione non impugnata e sulla quale risulta essersi formato il giudicato interno, il medesimo ricorrente non si confronta con l’accertamento espresso dalla Corte territoriale sulla mancata maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica della cartella (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata solo per il periodo successivo alla notificazione delle due cartelle, perché nessun riferimento era contenuto nel ricorso di primo grado al momento di insorgenza e di esigibilità del credito Inail e tale considerazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prescrizione, in materia previdenziale, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio: ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione(cfr. Cass. n. 31282/2019). Il secondo motivo di censura, sulla mancata compensazione delle spese di primo e secondo grado ovvero sulla riduzione del loro importo è inammissibile in quanto la compensazione delle spese ovvero la determinazione del loro ammontare è una valutazione discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito(cfr. Cass. n. 17291/2021), per cui il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione non sia illogica o errata (cfr. Cass. n. 14036/2024) e che non sia stato violato il principio di soccombenza: nella specie, sussistevano i presupposti per la condanna alle spese di lite (pur ridotte in sede di gravame), essendo stato il ricorrente soccombente sia in primo che secondo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione ed euro 1000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, nei confronti dell’Inail. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell