CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 28229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13696-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]' in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 6- domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3_41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 1o rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7603/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2015 R.G.N. 1090/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.12.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da I! [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno di quattro collaboratori; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività svolta dai quattro collaboratori costituisse collaborazione coordinata e continuativa e non invece collaborazione autonoma; che tale censura, in particolare, viene prospettata sia per avere i giudici territoriali avallato la ricostruzione fatta propria dal primo giudice, secondo la quale, nell'ambito dell'attività giornalistica, anche la c.d. parasubordinazione andrebbe individuata con i medesimi criteri c.d. attenuati con cui viene valutata la subordinazione, sia per aver ricostruito in modo parziale i requisiti richiesti per la configurazione del rapporto di parasubordinazione, ciò che avrebbe messo capo ad un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie; che il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il primo giudice, "indipendentemente dall'espressione di coordinazione attenuata [...] ha 3 k comunque effettuato un'accurata ricostruzione delle vicende per cui è causa" (così pagg. 8-9 della sentenza impugnata), ha poi vagliato il materiale probatorio alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. presuppone la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente, la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore, e la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto (così Cass. n. 5698 del 2002, cit. a pag. 9 della sentenza; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 5967 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. it Così deciso in Roma,