CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 40405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17207/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 15 luglio 2024, con cui vengono ribadite le doglianze proposte; Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riguardo all'art. 59, lett. d), legge 689/1981 nella parte in cui non prevede che il divieto di conversione delle pene detentive segua la preliminare verifica di collegamenti con la criminalità organizzata, che la stessa è manifestamente infondata, trattandosi di scelte di politica criminale del legislatore (v. pag. 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (si tratta di oltre 3 kg. di hashish (v. pag. 7); Ritenuto, quanto al terzo e quarto motivo di censura attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la suddetta aggravante, là dove ha rappresentato, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il bilanciamento in termini di prevalenza (anziché equivalenza) così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato; Rilevatof infineche la pena in concreto irrogata è impeditiva ex lege della sospensione condizionale, genericamente invocata nel quinto motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.