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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03331/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14589-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7064/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14589 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 14589/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per Invim anno 1992 (per omesso pagamento di imposta di registro) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazione della causa, in violazione del contraddittorio, e rimesso il giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, la nullità della sentenza per violazione di legge, in relazione all'art. 38 e all'art. 5 d.lgs. 546/92, nonché artt. 324 e 327 c.p.c., essendo tardivo l'appello proposto dai contribuenti.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. L'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs. 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati- come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi dei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 743 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria.

2.2. Ciò premesso, come si evince dagli atti di causa, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata il 13 aprile 2017, impugnata solo in data 18 ottobre 2018 e quindi oltre il termine di sei mesi dada pubblicazione, di cui alrEirt. 327 c.p.c..

In base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25727/2019; Cass. n 19472/2017, Cass. n. 9330/2017; Cass. n. 23323/13), nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" della pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, come nel presente caso, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza del e situazioni giuridiche.

Ancora questa Corte ha ribadito che "il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e nor già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancellà alle parti D.P.R. n. 546/1992, ex art. 37, comma 2, trattandosi di attività ,informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia" (Cass. 8216/2013; Cass. 9330/2017; Cass.2764/2018).

3. La sentenza va conseguentemente cassata, cori rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14589-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7064/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14589 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 14589/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per Invim anno 1992 (per omesso pagamento di imposta di registro) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazione della causa, in violazione del contraddittorio, e rimesso il giudizio alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, la nullità della sentenza per violazione di legge, in relazione all'art. 38 e all'art. 5 d.lgs. 546/92, nonché artt. 324 e 327 c.p.c., essendo tardivo l'appello proposto dai contribuenti. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. L'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs. 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati- come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi dei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 743 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria. 2.2. Ciò premesso, come si evince dagli atti di causa, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata il 13 aprile 2017, impugnata solo in data 18 ottobre 2018 e quindi oltre il termine di sei mesi dada pubblicazione, di cui alrEirt. 327 c.p.c.. In base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25727/2019; Cass. n 19472/2017, Cass. n. 9330/2017; Cass. n. 23323/13), nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" della pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, come nel presente caso, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza del e situazioni giuridiche. Ancora questa Corte ha ribadito che "il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e nor già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancellà alle parti D.P.R. n. 546/1992, ex art. 37, comma 2, trattandosi di attività ,informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia" (Cass. 8216/2013; Cass. 9330/2017; Cass.2764/2018). 3. La sentenza va conseguentemente cassata, cori rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del
Sentenza Cassazione n. 03331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris