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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in esito alla valutazione di domande proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione fra reati per i quali costui risultava condannato con alcune sentenze divenute irrevocabili, riconosceva le condizioni per il riconoscimento del vincolo fra alcuni reati, fra i quali comprendeva quelli giudicati con la sentenza emessa dalla citata Corte il 7 ottobre 2013, ma rigettava l'istanza in ordine al reato giudicato con la sentenza emessa dalla stessa Corte il 9 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2020, sulla base della constatazione che con tale sentenza era stata già rigettata istanza analoga.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen e vizi di motivazione in relazione alla statuizione di rigetto parziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente argomentato le ragioni poste a sostegno dell'istanza con la quale il Bianco aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2013 e il reato giudicato con la sentenza emessa dalla stessa Corte il 9 maggio 2019.

Il ricorrente critica il rimando a quest'ultima sentenza operato dal giudice dell'esecuzione e afferma che è stata omessa l'analisi sulla connessione tra i diversi comportamenti oggetto dei provvedimenti definitivi di condanna a carico del Bianco. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'esclusione del vincolo della continuazione operata dal giudice della cognizione spiega efficacia preclusiva nei confronti dell'istanza, riproposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, avente ad oggetto la rivalutazione della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti per i quali era stata già esclusa in precedenza (Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 - 01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il principio di diritto sopra richiamato.

Il vincolo della continuazione, fra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2013 e il reato già giudicato con la sentenza emessa dalla medesima Corte il 9 maggio 2019, risulta già escluso, infatti, dalla sentenza di cognizione ora citata (v. pagg. 22 e 23) e, pertanto, la relativa questione non può essere validamente proposta di nuovo in fase esecutiva.

2. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in esito alla valutazione di domande proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione fra reati per i quali costui risultava condannato con alcune sentenze divenute irrevocabili, riconosceva le condizioni per il riconoscimento del vincolo fra alcuni reati, fra i quali comprendeva quelli giudicati con la sentenza emessa dalla citata Corte il 7 ottobre 2013, ma rigettava l'istanza in ordine al reato giudicato con la sentenza emessa dalla stessa Corte il 9 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2020, sulla base della constatazione che con tale sentenza era stata già rigettata istanza analoga. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen e vizi di motivazione in relazione alla statuizione di rigetto parziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente argomentato le ragioni poste a sostegno dell'istanza con la quale il Bianco aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2013 e il reato giudicato con la sentenza emessa dalla stessa Corte il 9 maggio 2019. Il ricorrente critica il rimando a quest'ultima sentenza operato dal giudice dell'esecuzione e afferma che è stata omessa l'analisi sulla connessione tra i diversi comportamenti oggetto dei provvedimenti definitivi di condanna a carico del Bianco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'esclusione del vincolo della continuazione operata dal giudice della cognizione spiega efficacia preclusiva nei confronti dell'istanza, riproposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, avente ad oggetto la rivalutazione della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti per i quali era stata già esclusa in precedenza (Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il principio di diritto sopra richiamato. Il vincolo della continuazione, fra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2013 e il reato già giudicato con la sentenza emessa dalla medesima Corte il 9 maggio 2019, risulta già escluso, infatti, dalla sentenza di cognizione ora citata (v. pagg. 22 e 23) e, pertanto, la relativa questione non può essere validamente proposta di nuovo in fase esecutiva. 2. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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