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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22594/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3914-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2843/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] notificò un precetto a [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Siena, deducendo che alcune (ma non tutte) di cui il perecetto intimnava il pagamento non erano dovute.

2. Con sentenza 1027/18 (deve ritenersi un refuso l'indicazione, a p. 3 del ricorso, "1027/2017") il Tribunale di Siena dichiarò inammissibile l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione privata di cui all'articolo 96, comma terzo, c.p.c..

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 26 novembre 2019 n. 2843 la Corte d'appello di Firenze accolse parzialmente il gravame e, con esso, l'opposizione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rideterminò l'importo dovuto al creditore procedente; compensò per un terzo tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ("Caciornia", nella sentenza impugnata) dei restanti due terzi delle spese di lite.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Deduce che erroneamente la Corte d'appello lo ha condannato alle spese, pur avendo accolto l'impugnazione da lui proposta.

Ric. 2020 n. 03914 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -2-

1.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che il ricorrente è nel torto allorché deduce che, essendo stato il suo appello accolto, non poteva essere condannato alle spese.

La soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., infatti, va valutata in base all'esito complessivo della lite, e non in base all'esito del singolo grado di giudizio.

Nondimeno, all'esito della lite, [OSCURATO:PERSONA] non poteva dirsi "soccombente", in quanto la sua opposizione all'esecuzione venne accolta.

Sussiste, pertanto, la violazione dell'articolo 91 c.p.c.

1.2. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio: infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando in questa sede le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

A tal fine, va rilevato che l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta solo in parte: ciò costituisce giusto motivo per compensare le spese nella misura di un terzo, accollando i restanti due terzi al creditore procedente, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (sarà appena il caso di ricordare che la ditta sotto la quale l'imprenditore individuale esercita la propria attività non è un soggetto di diritto diverso dall'imprenditore stesso).

La quota di spese addossata al soccombente va determinata in euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA, cassa forense e contributo unificato.

Ric. 2020 n. 03914 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -3-

1.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di due terzi delle spese dei gradi di merito, frazione che si liquida nella somma di euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3914-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2843/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] notificò un precetto a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Siena, deducendo che alcune (ma non tutte) di cui il perecetto intimnava il pagamento non erano dovute. 2. Con sentenza 1027/18 (deve ritenersi un refuso l'indicazione, a p. 3 del ricorso, "1027/2017") il Tribunale di Siena dichiarò inammissibile l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione privata di cui all'articolo 96, comma terzo, c.p.c.. La sentenza venne appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 26 novembre 2019 n. 2843 la Corte d'appello di Firenze accolse parzialmente il gravame e, con esso, l'opposizione esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rideterminò l'importo dovuto al creditore procedente; compensò per un terzo tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ("Caciornia", nella sentenza impugnata) dei restanti due terzi delle spese di lite. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Deduce che erroneamente la Corte d'appello lo ha condannato alle spese, pur avendo accolto l'impugnazione da lui proposta. Ric. 2020 n. 03914 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che il ricorrente è nel torto allorché deduce che, essendo stato il suo appello accolto, non poteva essere condannato alle spese. La soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., infatti, va valutata in base all'esito complessivo della lite, e non in base all'esito del singolo grado di giudizio. Nondimeno, all'esito della lite, [OSCURATO:PERSONA] non poteva dirsi "soccombente", in quanto la sua opposizione all'esecuzione venne accolta. Sussiste, pertanto, la violazione dell'articolo 91 c.p.c. 1.2. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio: infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando in questa sede le spese del primo e del secondo grado di giudizio. A tal fine, va rilevato che l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta solo in parte: ciò costituisce giusto motivo per compensare le spese nella misura di un terzo, accollando i restanti due terzi al creditore procedente, ovvero [OSCURATO:PERSONA] (sarà appena il caso di ricordare che la ditta sotto la quale l'imprenditore individuale esercita la propria attività non è un soggetto di diritto diverso dall'imprenditore stesso). La quota di spese addossata al soccombente va determinata in euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA, cassa forense e contributo unificato. Ric. 2020 n. 03914 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- 1.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di due terzi delle spese dei gradi di merito, frazione che si liquida nella somma di euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della
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