CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13045-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione e furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto sub C) come ricettazione e non come furto — è generico così come era generico il motivo circa le ragioni per cui i Giudici di merito avrebbero dovuio ritenere che l'imputato avesse egli stesso sottratto la sim, senza alcun riferimento concreto che ancori l'imputato al fatto storico della sottrazione e alle circostanze di tempo e di luogo in cui il furto era avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] che, seguendo questa impostazione, questa Corte intende dare seguito alla giurisprudenza secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo c) nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art.648 comma quarto cod. pen. — è aspecifico rispetto alle ragioni per cui la Corte di appello ha negato l'attenuante sulla base di una prima, assorbente ragione, ossia che il danno non era esiguo sulla base delle conseguenze, in termini di riservatezza, sulla persona offesa. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza —è manifestamente infondato sulla scorta della condivisibile giurisprudenza secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta). (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 - 01). Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata — è innanzitutto generico 2perché, al di là della enunciazione di alcuni principi, non ha chiarito perché la motivata risposta della Corte distrettuale al corrispondente motivo di appello che si legge a pag. 10 della sentenza impugnata sia manifestamente illogica o errata in diritto. Rilevato che il. quinto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M