CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hz [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che AMIR [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Milano, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità; ritenuto che le censure siano reiterative e comunque generiche, essendosi la difesa limitata a riproporre la tesi della detenzione ad uso personale senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale imperniate sul numero di dosi, sulla deperibilità della sostanza, sulle precarie condizioni di vita del ricorrente, privo di attività lavorativa come da lui stesso precisato, nonché sulla incompatibilità con tali condizioni della consistente somma contante trovata nella disponibilità dell'AMIR (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co