Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:C:2014:2238
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 settembre 2014 (
*
)
«Rettifica di sentenza»
Nelle cause riunite C‑362/13 REC, C‑363/13 REC e C‑407/13 REC,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema
di cassazione (Italia), con ordinanze del 3 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 28 giugno e il 17 luglio 2013, nei procedimenti
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑362/13),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑363/13),
[OSCURATO:PERSONA] e altri
(C‑407/13)
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Il 3 luglio 2014 la Corte (Terza Sezione) ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044).
2
Tale sentenza contiene, nella sua versione in lingua italiana, un errore materiale che occorre rettificare, su domanda della
[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
1)
Il punto 20 della sentenza del 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13), nella sua versione in lingua
italiana, dev’essere rettificato nel modo seguente:
«I ricorrenti nei procedimenti principali sono marittimi iscritti nei registri della gente di mare. Essi sono stati arruolati
dalla RFI mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi posteriormente al 2001, per uno o
più viaggi e per 78 giorni al massimo, al fine di essere imbarcati su traghetti per il tragitto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Dalle decisioni di rinvio si evince che detti ricorrenti hanno lavorato, nell’ambito di tali contratti,
al servizio del loro datore di lavoro per un tempo inferiore a un anno e che è trascorso un periodo superiore a 60 giorni
dalla cessazione di un contratto di lavoro e la conclusione del contratto successivo».
2)
L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale della sentenza rettificata. A margine di quest’ultima è fatta
menzione dell’ordinanza di rettifica.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.