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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2014

ECLI:EU:C:2014:2238
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 settembre 2014 ( * ) «Rettifica di sentenza» Nelle cause riunite C‑362/13 REC, C‑363/13 REC e C‑407/13 REC, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 3 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 28 giugno e il 17 luglio 2013, nei procedimenti

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑362/13),

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑363/13), [OSCURATO:PERSONA] e altri (C‑407/13) contro

[OSCURATO:SOCIETA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G.

Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Il 3 luglio 2014 la Corte (Terza Sezione) ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044). 2 Tale sentenza contiene, nella sua versione in lingua italiana, un errore materiale che occorre rettificare, su domanda della [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede: 1) Il punto 20 della sentenza del 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13), nella sua versione in lingua italiana, dev’essere rettificato nel modo seguente: «I ricorrenti nei procedimenti principali sono marittimi iscritti nei registri della gente di mare.

Essi sono stati arruolati dalla RFI mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi posteriormente al 2001, per uno o più viaggi e per 78 giorni al massimo, al fine di essere imbarcati su traghetti per il tragitto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Dalle decisioni di rinvio si evince che detti ricorrenti hanno lavorato, nell’ambito di tali contratti, al servizio del loro datore di lavoro per un tempo inferiore a un anno e che è trascorso un periodo superiore a 60 giorni dalla cessazione di un contratto di lavoro e la conclusione del contratto successivo». 2) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale della sentenza rettificata.

A margine di quest’ultima è fatta menzione dell’ordinanza di rettifica.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 settembre 2014 ( * ) «Rettifica di sentenza» Nelle cause riunite C‑362/13 REC, C‑363/13 REC e C‑407/13 REC, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 3 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 28 giugno e il 17 luglio 2013, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/13), [OSCURATO:PERSONA] (C‑363/13), [OSCURATO:PERSONA] e altri (C‑407/13) contro [OSCURATO:SOCIETA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Il 3 luglio 2014 la Corte (Terza Sezione) ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044). 2 Tale sentenza contiene, nella sua versione in lingua italiana, un errore materiale che occorre rettificare, su domanda della [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede: 1) Il punto 20 della sentenza del 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13), nella sua versione in lingua italiana, dev’essere rettificato nel modo seguente: «I ricorrenti nei procedimenti principali sono marittimi iscritti nei registri della gente di mare. Essi sono stati arruolati dalla RFI mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi posteriormente al 2001, per uno o più viaggi e per 78 giorni al massimo, al fine di essere imbarcati su traghetti per il tragitto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Dalle decisioni di rinvio si evince che detti ricorrenti hanno lavorato, nell’ambito di tali contratti, al servizio del loro datore di lavoro per un tempo inferiore a un anno e che è trascorso un periodo superiore a 60 giorni dalla cessazione di un contratto di lavoro e la conclusione del contratto successivo». 2) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale della sentenza rettificata. A margine di quest’ultima è fatta menzione dell’ordinanza di rettifica. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
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