CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/05/1984 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del prevenuto, avendo accertato la riconducibilità al medesimo della droga oggetto di sequestro, trovata all'interno di un ufficio al quale egli aveva accesso grazie alle chiavi da lui detenute; al momento del controllo di polizia solo l'imputato aveva il controllo del posto e lo stupefacente era già diviso in dosi e pronto per lo spaccio, a conferma del fatto che la sostanza drogante era nella sua piena disponibilità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M