CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso10779-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a in proprio e domiciliata presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza n. 2 14 /20 2 4 del TRIBUNALE di LOCRI , depositata in data 10/04/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Locri rigettava l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata da [OSCURATO:PERSONA] come difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale conclusosi, quanto alla Ouardi, con sentenza n. 227/2012 del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, e, quanto al Boussaid, con sentenza n. 138/2017della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prescritto ilcredito del professionista. Con la sentenza impugnata, n. 214/2024, pubblicata in data 10.4.2024, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso interposto dalla Romeo in opposizione al primo provvedimento di diniego, ritenendo che la prescrizione, nello specifico ambito del giudizio di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, potesse essere rilevata d’ufficio anche in assenza di specifica eccezione da parte della pubblica amministrazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2938, 2956, 2697 c.c., 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione del credito del professionista, in via ufficiosa, in assenza di eccezione da parte del Ministero della Giustizia, motivando tale scelta sul rilievo che l’amministrazione pubblica viene a conoscenza della liquidazione solo dopo l’emissione del relativo decreto, senza quindi poter eccepire la prescrizione nella prima fase del giudizio di liquidazione, e che la natura pubblicistica del rapporto corrente tra professionista ed Erario legittimerebbe il rilievo officioso della maturata prescrizione. Con il secondo motivo, invece, la Romeo si duole dell’illogicità ed erroneità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il Ministero non potesse eccepire la prescrizione, stante la peculiare natura del procedimento di liquidazione, articolato in una prima fase, nella quale il Ministero non è parte, ed in una seconda fase, di opposizione, alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe ricorrere per far valere l’eccezione di cui si discute. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. In relazione alla prima di esse, va osservato che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata ad istanza di parte, e non può essere rilevata ex officio. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto dieccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 14720 del 01/06/2025, Rv. 675676). La relativa eccezione va sollevata inoltre nella prima difesa utile (cfr. Cass. Sez.2, Sentenzan. 20147 del 03/09/2013, Rv. 627623) che, per il peculiare procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, è rappresentato dall’opposizione avverso il provvedimento reso all’esito della prima fase, alla quale il Ministero non prende parte. La seconda censura è del pari fondata, poiché il rimedio dell’opposizione è stato previsto dal legislatore proprio per consentire, sia al richiedente –nel caso di rigetto o di accoglimento solo parziale della sua istanza– sia alla pubblica amministrazione – nel caso di accoglimento totale o parziale dell’istanza– di far valere le rispettive ragioni, ivi inclusa l’eccezione di prescrizione del credito. Nel caso di specie, poi, l’opposizione era stata proposta dal professionista e ritualmente notificata al Ministero, il quale quindi avrebbe ben potuto eccepire l’intervenuta prescrizione ordinaria del credito della Romeo nel corso del giudizio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Locri, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistratoche ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Locri, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistrato che ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.