Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1982

Cassazione n. 38851/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1982 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché confeziona censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha ribadito che l'ammontare dell'imposta evasa risulta correttamente determinata sulla base della contrapposizione tra quanto risulta, rispettivamente, dalle fatture emesse e dalle fatture ricevute, conteggio corroborato dagli accertamenti effettuati sui conti correnti della società dell'imputata, analiticamente descritti a p. 6 della sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove ha individuato nell'entità dell'imposta evasa e nella reiterazione della condotta elementi ostativi all'applicazione delle attenuanti in esame; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a contestare, in maniera assertiva, l'eccessività di tale durata, peraltro ritenuta congrua dalla Corte di merito in relazione alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell'imputata, la quale non ha neppure cercato di far fronte, almeno parzialmente, al debito tributario; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della t'assa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellagassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1982 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché confeziona censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha ribadito che l'ammontare dell'imposta evasa risulta correttamente determinata sulla base della contrapposizione tra quanto risulta, rispettivamente, dalle fatture emesse e dalle fatture ricevute, conteggio corroborato dagli accertamenti effettuati sui conti correnti della società dell'imputata, analiticamente descritti a p. 6 della sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove ha individuato nell'entità dell'imposta evasa e nella reiterazione della condotta elementi ostativi all'applicazione delle attenuanti in esame; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla durata delle pene accessorie, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a contestare, in maniera assertiva, l'eccessività di tale durata, peraltro ritenuta congrua dalla Corte di merito in relazione alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell'imputata, la quale non ha neppure cercato di far fronte, almeno parzialmente, al debito tributario; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della t'assa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellagassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 38851/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris