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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 51704/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui al capo 23) della rubrica (artt. 81, 110, 629, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen., escluse le circostanze aggravanti delle più persone riunite e della qualità di associato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).

2. Con un unico motivo, la difesa del ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

3. Con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore ha inoltrato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'imputato.

4. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui al capo 23) della rubrica (artt. 81, 110, 629, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen., escluse le circostanze aggravanti delle più persone riunite e della qualità di associato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.). 2. Con un unico motivo, la difesa del ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore ha inoltrato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall'imputato. 4. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 51704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris